AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2022.70
Data decisione, Autorità: 13.01.2023, IIICC
Titolo: Reclamo inammissibile per difetto di una decisione impugnabile
Incarto n. 13.2022.70
Lugano 13 gennaio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nelle cause inc. n. OR.2022.77/78 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promosse in data 14 aprile 2022 da
CO 1 patrocinata dall’ PA 1 e PA 2
rispettivamente da
PA 1
contro
PI 1 RE 1 PI 2
ritenuto
in fatto: A. Con petizioni 14 aprile 2022 CO 1 (inc. OR.2022.77), rispettivamente PA 1 (inc. OR.2022.78), agenti in nome della massa fallimentare di PI 1 - che aveva ceduto loro il diritto di chiedere la divisione della successione fu __________ - hanno chiesto la divisione dell’eredità fu __________, deceduto il 4 aprile 2019. Convenuti in entrambe le procedure sono PI 1, RE 1 e PI 2.
B. Con ordinanza 28 luglio 2022 il Pretore, constatata la preclusione dei convenuti, ha citato le parti al dibattimento del 7 settembre 2022.
Con scritto 5 settembre 2022 il convenuto PI 1 ha comunicato alla Pretura che non avrebbe potuto presentarsi all’udienza e che neppure gli altri convenuti si sarebbero presentati. Al dibattimento sono poi comparsi i legali PA 1 e PA 2, rispettivamente per sé e per l’attrice CO 1, e il convenuto RE 1. Nel verbale, il Pretore ha anzitutto rilevato che, anche volendo considerare il menzionato scritto di PI 1 quale domanda di rinvio dell’udienza, la stessa sarebbe tardiva. Ha poi proceduto al dibattimento, dove la parte attrice, confermate le proprie domande, ha indicato le prove da assumere. Il verbale indica ancora che il convenuto RE 1 non ha osservazioni alle prove di controparte.
C. Con scritto 7 settembre 2022 RE 1 dichiara quanto segue: “io rigetto e respingo il verbale come scritto, perché farlocco e non veritiero, esigendone uno nuovo, che contenga anche tutte le mie affermazioni”.
L’atto in questione, trattato quale reclamo, non è stato notificato alle parti.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 319 CPC sono impugnabili mediante reclamo le decisioni inappellabili di prima istanza, finali, incidentali, e in materia di provvedimenti cautelari (lett. a). Sono pure impugnabili altre decisioni e decisioni ordinatorie processuali di prima istanza nei casi stabiliti dalla legge (lett. b cifra 1) o quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente irreparabile (lett. b cifra 2).
In mancanza di una decisione impugnabile, il reclamo è manifestamente inammissibile e può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 7 settembre 2022 di RE 1 è inammissibile.
Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 50.– sono poste a carico di RE 1.
Notificazione (unitamente al reclamo 7 settembre 2022 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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