AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2022.69
Data decisione, Autorità: 13.01.2023, IIICC
Ricorso: TF, 5A_150/2023 06.03.2023
Titolo: Il reclamo va motivato e deve confrontarsi con la decisione impugnata, pena la sua inammissibilità. Interesse degno di protezione a impugnare una decisione
Incarto n. 13.2022.69
Lugano 13 gennaio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nelle cause inc. n. OR.2022.77/78 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promosse in data 14 aprile 2022 da
CO 1 patrocinata dall’ PA 1 e PA 2
rispettivamente da
PA 1
contro
RE 1 PI 1 PI 2
ritenuto
in fatto: A. Con petizioni 14 aprile 2022 CO 1 (inc. OR.2022.77), rispettivamente PA 1 (inc. OR.2022.78), agenti in nome della massa fallimentare di RE 1 - che aveva ceduto loro il diritto di chiedere la divisione della successione fu __________ - hanno chiesto la divisione dell’eredità fu __________, deceduto il 4 aprile 2019. Convenuti in entrambe le procedure sono RE 1, PI 1 e PI 2.
B. Con ordinanza 28 luglio 2022 il Pretore, constatata la preclusione dei convenuti, ha citato le parti al dibattimento del 7 settembre 2022.
Con scritto 5 settembre 2022 il convenuto RE 1 ha comunicato alla Pretura che non avrebbe potuto presentarsi all’udienza e che neppure gli altri convenuti si sarebbero presentati. Al dibattimento sono poi comparsi i legali PA 1 e PA 2, rispettivamente per sé e per l’attrice CO 1, e il convenuto PI 1. Nel verbale, il Pretore ha anzitutto rilevato che, anche volendo considerare il menzionato scritto di RE 1 quale domanda di rinvio dell’udienza, la stessa sarebbe tardiva. Ha poi proceduto al dibattimento, dove la parte attrice, confermate le proprie domande, ha indicato le prove da assumere. Il verbale indica ancora che il convenuto PI 1 non ha fatto osservazioni alle prove di controparte.
C. Con atto 14 settembre 2022 RE 1 dichiara di inoltrare “… regolare reclamo contro la farsa di mercoledì 7 settembre 2022 …”.
L’atto in questione, trattato quale reclamo, non è stato notificato alle parti.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 319 CPC sono impugnabili mediante reclamo le decisioni inappellabili di prima istanza, finali, incidentali, e in materia di provvedimenti cautelari (lett. a). Sono pure impugnabili altre decisioni e decisioni ordinatorie processuali di prima istanza nei casi stabiliti dalla legge (lett. b cifra 1) o quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente irreparabile (lett. b cifra 2).
Nella misura in cui ciò possa essere considerato una decisione, la stessa sarebbe impugnabile alla stregua di una disposizione ordinatoria processuale, impugnabile, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.
Orbene, la dichiarazione di inoltrare “… regolare reclamo contro la farsa di mercoledì 7 settembre 2022 …” non soddisfa all’evidenza tali requisiti formali, sicché il gravame appare già per questo motivo inammissibile.
Dallo scritto in questione si evince certo che il reclamante non è soddisfatto del mancato rinvio dell’udienza, ma egli non si è in alcun modo confrontato con la decisione pretorile, non ha spiegato in cosa consisterebbe l’applicazione errata del diritto o l’accertamento manifestamente errato dei fatti da parte del giudice di prime cure. Né l’uso di toni villani da parte del reclamante - che viene invitato in futuro ad utilizzare un linguaggio più urbano, pena la non entrata in materia sui suoi scritti (art. 132 cpv. 2 CPC) - è sufficiente per ovviare a tali mancanze. Privo di una delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame dev’essere comunque dichiarato inammissibile.
Comunque sia, va ancora rilevato che giusta l’art. 59 CPC il giudice entra nel merito di un’azione o istanza se sono dati i presupposti processuali, che egli deve verificare d’ufficio (art. 60 CPC). Rientrano fra questi l’interesse degno di protezione dell’attore o istante (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC), principio valido anche per i rimedi di diritto sicché anche il reclamante/appellante deve avere un interesse degno di protezione ad impugnare una decisione. Oltre che personale, l’interesse degno di protezione deve essere pratico, nel senso che l’esito del giudizio di seconda sede deve avere delle ripercussioni sulla situazione di fatto o giuridica della parte che si aggrava, e attuale, dovendo segnatamente ancora sussistere nel momento in cui è emessa la decisione di seconda istanza cantonale. In difetto di un interesse degno di protezione l’iniziativa giudiziaria deve essere dichiarata irricevibile per difetto di un presupposto processuale (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC).
5.1 Rilevato che l’udienza si è tenuta il 7 settembre viene meno l’interesse degno di protezione pratico a impugnare la decisione che non accoglie la domanda di rinvio, ormai già superata. Giova in effetti rilevare che un rinvio della comparizione non è in effetti più ipotizzabile dopo la data dell’udienza, poiché in tal caso torna semmai applicabile la restituzione giusta l’art. 148 CPC. Di conseguenza il reclamo qui in discussione, difettando sin dalla sua presentazione del necessario interesse pratico e attuale, deve essere dichiarato inammissibile per carenza del relativo presupposto processuale.
Manifestamente inammissibile, il gravame può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Le spese processuali del reclamo, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le decisioni su reclamo del Tribunale d’appello la tassa di giustizia - da fissare in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa è stabilita in fr. 300.–. Non si pone la questione delle ripetibili per questa sede di giudizio, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 14 settembre 2022 di RE 1 è inammissibile.
Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 300.– sono poste a carico di RE 1.
Notificazione (unitamente al reclamo 14 settembre 2022 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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