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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2023.11
Data decisione, Autorità: 16.06.2023, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo irricevibile in quanto tardivo
Incarto n. 14.2023.11
Lugano 16 giugno 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.__________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 4 luglio 2022 dalla
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 7 febbraio 2023 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 21 novembre 2022 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 marzo 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la RE 1 ha escusso l’CO 1 per l’incasso di fr. 28'432.90 oltre agli interessi del 5% dal 30 novembre 2021, indicando quale causa del credito un “Prestito di personale, 15 fatture non pagate”.
che avendo l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 4 luglio 2022 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, limitatamente a fr. 22'153.95 oltre agl’interessi del 5% dal 30 novembre 2021;
che la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 19 agosto 2022, cui è seguita la replica spontanea dell’istante del 30 agosto 2022, in cui essa ha ridotto la richiesta di rigetto all’importo di fr. 21'549.05;
che statuendo con decisione del 21 novembre 2022, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza limitatamente a fr. 15'460.35 oltre agl’interessi del 5% dal 29 marzo 2022, ponendo le spese processuali di fr. 200.– per ¼ a carico dell’istante e per i ¾ restanti a carico della convenuta;
che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta alla stessa Pretura con un reclamo del 7 febbraio 2023 – poi trasmesso a questa Camera per competenza – per ottenerne la riforma nel senso dell’accoglimento dell’istanza per fr. 21'549.05;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che la notifica essendo avvenuta in concreto alla RE 1 il 23 novembre 2022 (tracciamento dell’invio raccomandato n. 98.__________), il termine d’impugnazione è scaduto sabato 3 dicembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 5 dicembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);
che presentato solo il 7 febbraio 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque ampiamente tardivo, sicché va dichiarato irricevibile;
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non essendo stata invitata a presentare osservazioni al reclamo;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'088.70, pari alla differenza tra quanto chiesto in seconda sede (fr. 21'549.05) e quanto ottenuto in prima (fr. 15'460.35) (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF), interessi esclusi (art. 51 cpv. 3 LTF), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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