AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.323
Data decisione, Autorità: 04.10.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00323
Lugano 4 ottobre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 12 settembre 2001 della
patr. da: studio legale __________
contro
la decisione 28 agosto 2001 con cui la Fondazione __________ ha deliberato alla __________ le opere da pittore relative all'ampliamento ed alla ristrutturazione della casa per anziani di cui è titolare;
viste le risposte:
19 settembre 2001 della Fondazione __________;
24 settembre 2001 del Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti;
27 settembre 2001 della __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. L'11 maggio 2001 la Fondazione __________ ha messo a pubblico concorso le opere da pittore relative ai lavori di ampliamento e ristrutturazione della casa per anziani di cui è titolare in quel comune. Il bando indicava che, trattandosi di lavori sussidiati, la procedura era retta dalla LCPubb.
Alla posizione 321.300 il capitolato d'appalto chiedeva ai concorrenti di allegare all'offerta le dichiarazioni comprovanti il pagamento dei seguenti contributi di legge:
AVS/AI/IPG
Assicurazione infortuni SUVA
Cassa pensione LPP
Assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia
Contributi professionali
B. Al concorso hanno preso parte sette ditte del ramo, fra cui la ricorrente __________ con un'offerta di fr. 111'787.25 e la __________, con un'offerta di fr. 113'649.30.
La ricorrente ha allegato alla propria offerta:
· una dichiarazione della Cassa di compensazione dell'artigianato svizzero del 9 gennaio 2001, attestante l'avvenuto pagamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD/CAF;
· una dichiarazione della SUVA del 1. giugno 2001, attestante l'avvenuto pagamento dei premi scaduti al 31 dicembre 2000;
· una dichiarazione della __________ del 1. giugno 2001 attestante il pagamento dei premi LPP sino al 31 luglio 2000;
· una dichiarazione della __________ dell'8 gennaio 2001, attestante il versamento dei premi per perdita di guadagno al 31 dicembre 2000;
· una dichiarazione della Commissione Paritetica cantonale del ramo della pittura, verniciatura, tappezzeria e sabbiatura del 1. giugno 2001, attestante il pagamento dei contributi sino al 31 dicembre 2000;
· una dichiarazione dell'Ufficio delle imposte alla fonte di data 1. giugno 2001 attestante il riversamento delle imposte sino alla fine del 2000;
Il 12 giugno 2001 l'Ufficio lavori sussidiati e appalti (ULSA) ha chiesto alla __________ di provare entro 5 giorni di aver pagato i premi LPP sino alla fine del 2000, nonché le imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato.
Nel termine assegnatole, la ricorrente ha ulteriormente prodotto:
· una dichiarazione della __________ del 15 giugno 2001, attestante che i premi LPP erano stati nel frattempo pagati sino al 31 agosto 2000 e che per il saldo era stato convenuto un piano di pagamento rateale;
· una dichiarazione dell'Ufficio cantonale d'esazione del 18 giugno 2001, che attesta l'inesistenza di debiti a titolo d'imposta cantonale, rilevando tuttavia di aver concesso una facilitazione di pagamento per il saldo dell'imposta cantonale 1999;
· una dichiarazione dell'Ufficio contribuzioni di __________, attestante l'esistenza di un debito di fr. 6'372.80 a titolo d'imposta comunale 1999.
Preso atto di queste ulteriori attestazioni l'ULSA ha scartato l'offerta della __________ giusta l'art. 25c LCPubb, preavvisando favorevolmente quella della ditta __________, prima in graduatoria.
Il 28 agosto 2001 la Fondazione __________ ha fatto proprio il preavviso dell'ULSA deliberando i lavori all'impresa __________.
C. Contro questa decisione la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Secondo l'insorgente le dilazioni di pagamento accordatale dalla __________, dal comune di __________ e nel frattempo anche dall'AVS non permetterebbero di dedurre che non garantisce il pagamento dei contributi alle istituzioni sociali e delle imposte. La sua esclusione sarebbe quindi ingiustificata.
D. All'accoglimento del ricorso si è opposto l'ULSA, con argomenti che saranno discussi nei seguenti considerandi.
La committente ha invece sottolineato di essersi limitata a recepire il preavviso dell'ULSA, mentre l'aggiudicataria si è rimessa al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo.
Considerato, in diritto
Certa è la legittimazione attiva della ricorrente, che ha partecipato senza successo al concorso, dal quale è stata estromessa giusta l'art. 25 lett. c LCPubb.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
Lo scopo di questa disposizione è anzitutto quello di garantire le conquiste sociali e la pace del lavoro, prevenendo il cosiddetto dumping sociale (cfr. messaggio del Consiglio di Stato concernente la LCPubb, ad art. 5; V. Malfanti, Principi generali della LCPubb, in RDAT 2001, pag. 246). Accanto a questo scopo di politica sociale, la norma tende inoltre ad assicurare la parità di trattamento tra i concorrenti, impedendo loro di trarre indebiti vantaggi dalle inadempienze degli obblighi in questione (Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 225 seg.). I concorrenti che non rispettano i principi sanciti dalla norma succitata vanno esclusi dall'aggiudicazione (art. 25 lett. c LCPubb).
In linea di massima, il principio sancito dall'art. 5 lett. c LCPubb in relazione alla garanzia dell'adempimento degli obblighi previdenziali e tributari è rispettato allorché il concorrente dimostra di aver pagato regolarmente i contributi scaduti ed esigibili, nonché le imposte definite mediante tassazione cresciuta in giudicato.
Fondandosi sulle attestazioni prodotte, l'autorità cantonale ha ritenuto che la ricorrente non fornisse sufficienti garanzie di affidamento in ordine ad un puntuale adempimento dei suoi obblighi contributivi in ambito sociale e fiscale.
La deduzione regge alla critica dell'insorgente.
Contrariamente a quanto questa assume, i termini fissati per il pagamento dei contributi AVS e delle imposte erano scaduti. Le dilazioni di pagamento concesse dalla cassa di compensazione AVS e dagli uffici di esazione si configurano soltanto come temporanee rinunce del creditore a sollecitarne l'incasso.
Tali concessioni non impedivano inoltre agli enti creditori ed al committente di dubitare della solvibilità della debitrice qui ricorrente. Trattandosi di facilitazioni che per loro natura sono accordate a debitori in difficoltà economiche, le dilazioni di pagamento legittimano comunque il dubbio.
L'interpretazione data dall'ULSA all'art. 5 lett. c LCPubb non appare per nulla lesiva del diritto. Oltre a recepire l'ordinamento sancito dal § 23 cpv. 1 lett. c DirCIAP, essa risponde in effetti all'esigenza di assicurare la parità di trattamento tra i concorrenti, evitando che le dilazioni di pagamento concesse dalle istituzioni sociali o dall'erario ne avvantaggino alcuni rispetto agli operatori economici che fanno invece regolarmente fronte ai loro obblighi contributivi.
La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 5, 25, 37 LCPubb, 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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