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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2023.56
Data decisione, Autorità: 14.06.2023, CEF
Titolo: Ricorso. Stralcio in seguito alla riconsiderazione del provvedimento impugnato
Incarto n. 15.2023.56
Lugano 14 giugno 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 17 maggio 2023 di
RI 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro la decisione del 9 maggio 2023 con cui ha dichiarato irricevibile la domanda di continuazione dell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di
PI 1,
preso atto che con decisione del 26 maggio 2023 l’Ufficio d’esecuzione ha riconsiderato il provvedimento impugnato annullandolo e registrando la domanda di continuazione dell’esecuzione che aveva dichiarato irricevibile con il provvedimento impugnato, dopo aver accertato che l’attestato di carenza di beni emesso il 31 ottobre 2022 era stato notificato all’escutente l’8 novembre 2022, sicché la domanda di continuazione dell’esecuzione fondata su tale atto è stata presentata tempestivamente, l’8 maggio 2023, nel termine di sei mesi dell’art. 149 cpv. 3 LEF;
ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;
atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;
considerato che se, come nella fattispecie, il nuovo provvedimento accoglie integral-mente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; art. 24b cpv. 1 LPR);
ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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