AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 9.2022.136
Data decisione, Autorità: 24.04.2023, CDP
Titolo: Atti e negozi sottoposti a consenso dell'Autorità di protezione
Incarto n. 9.2022.136
Lugano 24 aprile 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Damiano Bozzini
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 RE 2
all’
Autorità regionale di protezione __________,
e a
PI 1 rappr. da: CURA 1
per quanto riguarda l’autorizzazione alla curatrice di una spesa straordinaria
giudicando sul reclamo del 19 agosto 2022 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa il 18 luglio 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 (1944) è a beneficio di una curatela di rappresentanza istituita con decisione 19 maggio 2009 dell’allora Commissione tutoria regionale __________. Quali co-curatrici erano state nominate la figlia RE 1 e la nuora CURA 1. Tramite ulteriore decisione 22 dicembre 2015 l’Autorità regionale di protezione __________, (di seguito: Autorità di protezione), nel frattempo subentrata, ha adeguato la misura al nuovo diritto entrato in vigore, revocandola e istituendo a favore di PI 1 una curatela di rappresentanza con gestione del reddito e del patrimonio. Quali co-curatrici sono state nominate le figlie RE 1 e __________, quest’ultima sostituita dalla nuova CURA 1 con ulteriore decisione 11 maggio 2018. Il curatelato ha altri due figli: __________ e __________.
B. PI 1 ha vissuto fino alla primavera del 2022 in un appartamento a __________ sul quale disponeva di un diritto di abitazione, costituito nel 2010 al momento del suo acquisto da parte della figlia RE 1 e del marito RE 2, proprietari in ragione di metà ciascuno.
C. Con scritto 7 gennaio 2021 RE 1 e RE 2 hanno notificato all’Autorità di protezione alcuni danni da loro attribuiti a PI 1, chiedendo il versamento da parte di quest’ultimo di fr. 26'049.15 su un apposito conto a garanzia della rifusione dei costi di riparazione.
D. ll 4/8 aprile 2022 la curatrice RE 1 e il marito RE 2 hanno comunicato all’Autorità di protezione che PI 1 è stato definitivamente ricoverato in una casa per anziani. Essi hanno chiesto l’autorizzazione alla cancellazione del diritto di abitazione, concessa dall’Autorità di protezione con decisione 7 luglio 2022.
E. Con ulteriore decisione 18 luglio 2022, che ha denominato “liquidazione economia domestica-consenso spese che eccedono l’amministrazione ordinaria (art. 416 cpv. 1 CC)” l’Autorità di protezione ha esaminato le richieste di risarcimento di RE 1 e RE 2 per asseriti danni all’appartamento in cui risiedeva il padre e curatelato e ha risolto che “a nome e per conto di PI 1, è dato consenso alla spesa di CHF 6'883.88 per il pagamento di danni causati all’appartamento situato al __________” (disp. 1). Ha quindi invitato la curatrice CURA 1 “a versare ai proprietari della casa signori RE 1 e RE 2 l’importo indicato, dietro presentazione delle fatture” (disp. 2).
F. RE 1 e RE 2 sono insorti contro la suddetta decisione con ricorso (recte: reclamo) 19/22 agosto 2022, con il quale chiedono che sia approvato il versamento della somma di CHF 24'244.58 richiesta, sostenendo che si tratterebbe di costi causati da PI 1 e relativi a un’usura straordinaria dell’appartamento.
G. Con osservazioni 9/12 settembre 2022 l’Autorità di protezione ha chiesto la conferma della propria decisione, precisando di aver svolto un’istruttoria “per chiarire la presenza di danni ed escludere eventuale usura (analogamente a quanto applicato per il diritto di locazione)” e domandato il parere della co-curatrice e del perito comunale. L’autorità di prima istanza ha quindi ribadito le puntuali considerazioni già espresse nella decisione impugnata in relazione allo stato dell’appartamento, formulando precise osservazioni in merito alle contestazioni dei reclamanti.
H. Tramite scritto 16/19 settembre 2022, ritrasmesso identico il 20 settembre 2022, la co-curatrice CURA 1 ha sostenuto di rimettersi a quanto già espresso dinnanzi all’Autorità di protezione.
I. RE 1 e RE 2 hanno replicato il 26/27 settembre 2022, precisando che al momento dell’ingresso di PI 1 nell’appartamento quest’ultimo era stato sistemato in modo accurato. Hanno quindi annesso alcune ricevute per i lavori svolti.
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
RE 1 e RE 2 nel loro reclamo si lamentano del calcolo eseguito da parte dell’Autorità di protezione per valutare l’indennizzo relativo a danni che ritengono siano stati provocati da PI 1, che fino a marzo 2022 ha vissuto in un appartamento di loro proprietà in virtù di un diritto di abitazione. Essi chiedono quindi a questa Camera di rivedere il calcolo eseguito dall’Autorità di prime cure, riconoscendo loro fr. 24'244.58 invece di fr. 6'883.88.
L’Autorità di protezione chiede invece la conferma della propria decisione, che ha denominato “liquidazione economia domestica – consenso spese che eccedono l’amministrazione ordinaria (art. 416 cpv. 1 CC), ritenendo corretto il calcolo eseguito relativamente ai danni che PI 1 avrebbe provocato. Nella decisione impugnata l’autorità di prime cure fa riferimento all’art. 416 cpv. 1 cifra 1 e cifra 4 CC.
L’Autorità di protezione deve procedere ad un’analisi completa dell’atto giuridico a lei sottoposto dal curatore, dal profilo degli interessi della persona protetta, ciò che implica una visione completa delle circostanze del caso di specie (CommFam Protection de l’adulte, Biderbost, art. 416 CC n. 44). Il consenso o il rifiuto costituiscono una decisione dell’Autorità e deve di principio essere reso in forma scritta e comunicato, in modo da permettere un eventuale reclamo (CommFam Protection de l’adulte, op. cit., n. 49). La controparte della convenzione da approvare non ha in via generale la legittimazione a reclamare contro la decisione dell’Autorità di protezione di rifiutare il consenso, ritenuto che i suoi interessi non fanno parte degli interessi protetti (CommFam Protection de l’adulte, op. cit., n. 50).
Ai sensi dell’art. 416 cpv. 3 CC il consenso dell’autorità di protezione è sempre necessario per i contratti stipulati tra il curatore e l’interessato, salvo che questi conferisca un mandato gratuito.
Giusta l’art. 417 CC, per motivi gravi l’autorità di protezione può ordinare che siano subordinati al suo consenso altri atti e negozi.
In virtù dell’art. 446 CC, l’autorità di protezione – così come la scrivente Camera di protezione quale autorità di reclamo – esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Nel suo apprezzamento, l'Autorità non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) ed applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).
Nel caso in esame, sebbene l’Autorità di protezione abbia definito l’atto giuridico una “transazione a tacitazione dei danni riscontrati nell’ente abitato dal signor PI 1” (cfr. decisione impugnata, pag. 4), di fatto esso non ha per oggetto un accordo o un atto tra l’interessato e la/le curatrice/i ai sensi dell’art. 416 cpv. 3 CC, come pure confermato dal dissenso dei reclamanti.
Concretamente, l’Autorità di prime cure, citando peraltro normative non pertinenti al caso specifico, ha statuito esclusivamente su presunti danni causati dal curatelato, “invitando” la co-curatrice CURA 1 a versare a RE 1 e RE 2 “CHF 6'883.88 per il pagamento di danni causati all’appartamento situato al __________”. L’Autorità di protezione ha persino ammesso di aver svolto un’istruttoria “per chiarire la presenza di danni ed escludere eventuale usura (analogamente a quanto applicato per il diritto di locazione)”, chiedendo il parere della co-curatrice e del perito comunale (cfr osservazioni al reclamo, pag. 2). È necessario tuttavia evidenziare che la legge non conferisce alcuna competenza alle Autorità di protezione per pronunciarsi direttamente relativamente a controversie che non riguardano il diritto di protezione, segnatamente, come nella fattispecie, tra i proprietari dell’immobile e il beneficiario del diritto di abitazione, quand’anche sottoposto a misure di protezione. Di conseguenza in assenza di un accordo stipulato con l’interessato i proprietari dell’immobile avrebbero dovuto sottoporre la richiesta di risarcimento al giudice competente per dirimere la vertenza relativa ai danni, non invece all’Autorità di protezione, alla quale non spettava decidere in tale ambito.
Infine, ancora più abbondanzialmente, questo giudice ritiene che spetti all’Autorità di protezione rivalutare l’idoneità della misura di protezione e l’attribuzione del mandato così come stabilito, viste le evidenti problematiche e conflitti di interessi rilevati nella presente procedura.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Il reclamo è accolto e la decisione impugnata è annullata ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano né spese né tasse di giustizia. Non si accordano ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione:
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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