AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2021.112
Data decisione, Autorità: 22.03.2021, TRAM
Titolo: Ricorso contro la convocazione dell'Assemblea comunale per votare su una variante di piano regolatore
Incarto n. 52.2021.112
Lugano 22 marzo 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo
Fulvio Campello
assistito dal vicecancelliere:
Reto Peterhans
statuendo sul ricorso del 9 marzo 2021 di
RI 1
contro
la risoluzione dell'8 febbraio 2021 con cui il Municipio di CO 1 convoca l'Assemblea comunale il 13 giugno 2021 per votare sulla variante di piano regolatore per il comparto della stazione;
ritenuto, in fatto
che il 12 ottobre 2020 il Consiglio comunale di CO 1 ha adottato la variante di piano regolatore relativa al comparto della stazione, contro la quale è stato promosso un referendum;
che la risoluzione è inoltre stata dedotta in giudizio da alcuni ricorrenti, tra i quali RI 1 e RI 2, davanti al Consiglio di Stato, dove i ricorsi sono a tutt'oggi pendenti;
che il 21 dicembre 2020 il Municipio di CO 1 ha dichiarato regolare e ricevibile la domanda di referendum contro la variante di piano regolatore relativa al comparto della stazione;
che con risoluzione dell'8 febbraio 2021 il Municipio ha convocato l'Assemblea comunale per il 13 giugno 2021, in concomitanza con le votazioni federali, per esprimersi sulla variante, indicando la possibilità di impugnare la decisione nel termine di 30 giorni, senza specificare l'autorità competente;
che con ricorso datato 9 marzo 2021, ma spedito il 6 marzo precedente, RI 1 e RI 2 sono insorti davanti al Consiglio di Stato chiedendo, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento della decisione del Municipio e la convocazione del referendum aggiornata sino a quando saranno stati evasi i ricorsi inoltrati contro l'adozione della variante; essi spiegano di aver deciso di adire il Governo in quanto la decisione sarebbe stata presa in applicazione della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100);
che il Consiglio di Stato il 10 marzo 2021, considerando la decisione impugnata un atto di procedura preparatoria in materia di referendum, ha dichiarato irricevibile il ricorso trasmettendolo per competenza a questo Tribunale (ris. n. 1169; art. 6 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100; art. 133 cpv. 1 e 2 della legge sull'esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018; LEDP; RL 150.100);
che, chiamato a presentare una risposta, il Municipio ha informato il Tribunale che con decisione del 15 marzo 2021 ha revocato la convocazione dell'Assemblea comunale; la nuova decisione, prodotta quale allegato, spiega che:
(…) nel frattempo, il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, con lettera del 24 febbraio 2021 indicava che, a fronte di una risoluzione di Consiglio comunale contestata in via ricorsuale da tre ricorrenti dinanzi al Consiglio di Stato e al contempo oggetto di una domanda di referendum riuscito, "la priorità deve essere concessa alla procedura ricorsuale e che la popolazione può essere chiamata a votare sul referendum solo dopo che sarà accettata definitivamente la legalità del provvedimento suscettibile di essere posto in votazione";
che il 17 marzo 2021 i ricorrenti hanno prodotto al Tribunale uno scritto spontaneo, con il quale chiedono un indennizzo per il tempo impiegato ad allestire il ricorso, stante che ciò poteva essere evitato se il Municipio avesse reso nota tempestivamente la comunicazione del 24 febbraio 2021, della quale chiedono l'edizione; la richiesta di indennizzo si giustificherebbe anche per l'acquiescenza dell'Esecutivo comunale;
che sia la risposta del Municipio sia lo scritto spontaneo dei ricorrenti viene intimato insieme al presente giudizio;
considerato, in diritto
che rivolto contro la convocazione dell'Assemblea comunale disposta dal Municipio, dunque un atto della procedura preparatoria in materia di referendum, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, e per esso di questo giudice delegato, è data (art. 133 cpv. 1 e 2 LEDP, 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006; LOG; RL 177.100);
che la decisione del 15 marzo 2021, pubblicata il giorno seguente all'albo, con la quale il Municipio di CO 1 ha revocato la convocazione dell'Assemblea comunale fissata per il 13 giugno 2021, è ora passata in giudicato;
che, infatti, al pari di quella impugnata, anche questa seconda decisione è un atto della procedura preparatoria in materia di referendum, per cui vale il termine di ricorso di tre giorni previsto dall'art. 133 cpv. 5 LEDP e non quello di 30 giorni erroneamente indicato al punto 2 del suo dispositivo;
che, ferme queste premesse, il ricorso è dunque divenuto privo d'oggetto e dev'essere stralciato dai ruoli;
che l'assegnazione di indennità agli insorgenti non entra in linea di conto già solo perché essi non sono assistiti da un patrocinatore né hanno sostenuto spese eccezionali (art. 49 cpv. 1 LPAmm; Messaggio del 23 maggio 2012 [n. 6645] concernente la revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, in: RVGC anno parlamentare 2013-2014, vol. 3, pag. 1947 segg., 1972);
che può pertanto restare irrisolto il quesito di sapere se il ricorso in esame fosse ricevibile, benché inoltrato ampiamente dopo la scadenza del termine di ricorso di tre giorni di cui si è detto;
che ai fini del giudizio non è nemmeno necessario assumere agli atti lo scritto del 24 febbraio 2021 del Servizio dei ricorsi (art. 25 cpv. 1 LPAmm);
che, come da prassi, non si preleva la tassa di giustizia (art. 47 LPAmm; RtiD I-2019 n. 3).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è stralciato dai ruoli.
Non si preleva la tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale amministrativo Il vicecancelliere
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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