AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2023.20
Data decisione, Autorità: 12.06.2023, CEF
Titolo: Minimo di esistenza. Spese post-degenza ospedaliera (trasporto, pasti a domicilio, assistenza a casa, compresa la pulizia)
RI 1
Incarto n. 15.2023.20
Lugano 12 giugno 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo sul ricorso 1 marzo 2023 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 27 febbraio 2023 nelle esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da
PI 1 (es. __________) Confederazione Svizzera, Berna (es. __________) (rappresentata dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) Comune di __________, (es. __________ e __________) (rappresentato da RA 2, )
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta dei precetti esecutivi appena menzionati, emessi rispettivamente il 7 novembre 2022, il 25 maggio 2022 e gli ultimi due il 12 maggio 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la PI 1, la Confederazione Svizzera e il Comune di __________ procedono contro RI 1 per l’incasso di fr. 2'345.80, fr. 344.60, fr. 2'423.70 e fr. 89.75 oltre agl’interessi e spese.
B. Il 27 febbraio 2023 l’UE ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:
Redditi
Rendita AI
fr.
1'591.00
Rendita LPP
fr.
2'431.00
Totale
fr.
4'022.00
Minimo d’esistenza
Base mensile
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
900.00
Altri
fr.
150.00
Spese di trasferte (mediche)
Altri
fr.
100.00
Spese auto
Altri
fr.
300.00
Spese mediche
Altri
fr.
135.00
Quota AVS
fr.
2'785.00
L’UE ha quindi pignorato presso la cassa pensione dell’escusso, la quota della rendita eccedente il minimo vitale di fr. 2'785.– (indicativamente fr. 1'237.–) dal 1° novembre 2023.
C. Con ricorso del 1° marzo 2023, RI 1 si aggrava contro la predetta decisione chiedendo la rivalutazione del calcolo e l’adattamento della trattenuta mensile alle spese legate alle sue condizioni di salute.
D. Nelle sue osservazioni del 7 marzo 2023 l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR, motivo per cui l’impugnativa non è stata notificata alle controparti per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 27 febbraio 2023 dall’UE, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).
Il ricorrente si duole che le sue condizioni di salute si sono aggravate ulteriormente dopo la malattia che lo ha colpito nell’agosto 2022, sicché con il pignoramento attuale la sua situazione finanziaria non è più sostenibile. Egli spiega che, dopo la sua permanenza in cure intense all’ospedale, necessita di essere aiutato nell’economia domestica quotidianamente: nel trasporto, nell’accompagnamento per fare la spesa e commissioni varie, nelle pulizie settimanali della casa e dei vestiti, per la preparazione dei pasti e l’accompagnamento per le visite mediche più volte al mese per i controlli. Egli chiede quindi la rivalutazione del calcolo del minimo d’esistenza e l’adattamento dell’importo trattenuto mensilmente. Produce della documentazione medica che attesta il suo stato di salute (diagnosi) e la necessità di aiuti formali, un certificato medico che attesta la necessità di aiuto quotidiano nell’economia domestica e la decisione della Sezione della circolazione di revoca della patente in ragione delle sue condizioni di salute.
3.1 Nelle sue osservazioni l’UE rileva che il ricorrente non ha prodotto alcun nuovo documento e fa notare di aver già considerato nel calcolo le spese di trasferta per le visite mediche di fr. 150.– mensili, le spese per l’accompagnamento in auto di fr. 100.– mensili e le spese mediche di fr. 300.– mensili. Ritiene quindi il ricorso irricevibile ed evidenzia che possono essere considerate nel calcolo del minimo d’esistenza solo le spese il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato e che in caso di una futura e dimostrata mutazione della situazione del debitore è sempre possibile un riesame del pignoramento.
3.2 È infatti principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a; Vonder Mühll in: Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 3a ed. 2021, n. 25 ad art. 93 LEF). Le parti interessate alla procedura esecutiva sono tenute a collaborare all’accertamento dei fatti (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF), in particolare quando hanno adito l’autorità di vigilanza nel proprio interesse oppure quando si tratta di circostanze ch’esse sono meglio in grado di conoscere o che incidono sulla loro situazione personale (in particolare sul loro minimo esistenziale), specie se è fuori dal comune (DTF 123 III 329 consid. 3; sentenza della CEF 15.2023.7 del 24 maggio 2023 consid. 3.1 con rinvii). Con il ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF) il ricorrente deve indicare i mezzi di prova di cui chiede l’assunzione (art. 7 cpv. 3 lett. c LPR) e produrre i mezzi di prova già disponibili (art. 7 cpv. 4 lett. c LPR).
3.3 Orbene il ricorrente non ha – come gli spettava – né quantificato le spese da lui elencate genericamente nel ricorso, né dimostrato di averle effettivamente pagate. La documentazione acclusa al ricorso (referti e certificati medici, decisione di ritiro della patente), non permette né di quantificare le spese né ne dimostra l’effettivo pagamento: non è quindi sufficiente per modificare il calcolo del minimo d’esistenza. D’altronde l’UE ha già tenuto conto delle spese di trasporto per complessivi fr. 250.–. RI 1 non ha contestato tale importo, né con il ricorso né dopo la ricezione delle osservazioni al ricorso dell’UE. Andrebbe poi verificato in che misura l’escusso non potrebbe ottenere per tali spese un contributo dell’assicurazione malattia obbligatoria (cfr. art. 25 cpv. 2 lett. g LAMAl, RS 832.10). Parte dei costi relativi alle prestazioni di cura post ospedaliere è inoltre coperta dall’assicurazione malattia obbligatoria (www.bag.admin.ch/bag/it/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/pflegeleistungen.html). Per i pasti a domicilio andrebbe controllato quale parte dei costi non è già compresa nelle spese di alimentazione computate nel minimo di base (Tabella, ad I). Per le spese di aiuto e di assistenza a domicilio l’escusso potrebbe avere diritto a un rimborso a titolo di prestazioni complementari all’AVS/AI limitatamente alla parte dei suoi redditi computabili eccedente le spese riconosciute (art. 14 cpv. 6 LPC, RS 831.30).
3.4 In base ai documenti agli atti e prodotti dal ricorrente, è pertanto impossibile chiarire quali e quanti siano i costi legati alla salute del ricorrente, non computati dall’UE, effettivamente a suo carico e da considerare indispensabili nel senso dell’art. 93 LEF. Il ricorso si avvera quindi irricevibile. Come rilevato dall’UE, un riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 2 LEF, cfr. sopra consid. 2 in fine) è comunque ipotizzabile qualora l’escusso apporti la prova dei costi da lui effettivamente sostenuti o da sostenere e dell’impossibilità di ottenerne il rimborso da enti terzi.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – ; – ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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