AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2019.447
Data decisione, Autorità: 24.01.2023, TRAM
Titolo: Tassa per il servizio di raccolta dei rifiuti - assoggettamento di un'attività indipendente da estetista esercitata a domicilio
Incarto n. 52.2019.447
Lugano 24 gennaio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Elisa Bagnaia
statuendo sul ricorso del 24 settembre 2019 del
Comune di RI 1, rappresentato dal suo Municipio,
contro
la risoluzione del 28 agosto 2019 (n. 4119) del Consiglio di Stato che ha accolto l'impugnativa inoltrata da CO 1 avverso la decisione del 28 dicembre 2018 del Municipio di __________ in materia di tassa raccolta rifiuti;
ritenuto, in fatto
A. CO 1 è domiciliato a __________. Presso la sua abitazione, in cui egli vive con la moglie, __________, quest'ultima ha svolto fino al 31 dicembre 2016 un'attività indipendente quale estetista, professione che essa ha sospeso a causa di problemi di salute e ha ripreso poi da inizio del 2018. Il 28 dicembre 2018 il Comune di RI 1 ha emesso a carico di CO 1 una fattura di fr. 240.- (IVA inclusa) relativa alla tassa annua base per il servizio di raccolta rifiuti per l'anno 2018 per l'attività indipendente svolta dalla moglie. Il 31 gennaio 2019 CO 1 ha scritto all'Autorità comunale contestando il suddetto tributo sostenendo che l'attività non venisse più svolta da casa in quanto i locali utilizzati non rispetterebbero le norme stabilite dall'Ufficio di sanità; la professione pertanto verrebbe esercitata unicamente su chiamata e presso i clienti, motivo per cui non vi sarebbero rifiuti smaltiti nell'abitazione familiare. Con lettera del 14 febbraio 2019 il Comune di RI 1 ha spiegato i motivi dell'imposizione della tassa in parola. Il 13 marzo 2019 CO 1 si è poi rivolto al Consiglio di Stato contestando nuovamente la tassa base per i rifiuti; l'Esecutivo cantonale, rilevato che il contribuente aveva contestato il tributo in parola già il 31 gennaio 2019 e che nella specifica procedura comunale non è dato il rimedio del reclamo, ha decretato l'apertura della procedura di ricorso.
B. Con giudizio del 28 agosto 2019 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato da CO 1. Evocato il quadro normativo applicabile e accertata la base legale per il tributo in questione, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che, nonostante l'attività di estetista sia di per sé atta a produrre rifiuti, l'Autorità comunale non avesse comprovato l'esistenza e lo svolgimento di un simile lavoro presso l'abitazione di __________ e ciò a fronte delle dichiarazioni del contribuente secondo cui le prestazioni professionali sarebbero fornite su chiamata solo presso i clienti, dove i pochi rifiuti prodotti sarebbero stati smaltiti e che nemmeno abiterebbero a __________.
C. Avverso quest'ultima pronuncia, il Comune di RI 1 si aggrava dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento con contestuale conferma della tassa base per il servizio della raccolta rifiuti del 28 dicembre 2018. Esso ritiene che, così come rilevato dall'Esecutivo cantonale, l'attività in parola sia suscettibile di generare rifiuti ciò che già fonda l'assoggettamento alla tassa base, senza che l'Autorità comunale debba accertare il quantitativo dei rifiuti effettivamente prodotti. Lamenta una disparità di trattamento rispetto ad altre attività altrettanto suscettibili di generare rifiuti, anche quando le prestazioni professionali vengono fornite in altri Comuni, ed eccepisce che la gestione amministrativa e logistica (magazzino) della professione comporta comunque la produzione, quantomeno potenziale, di rifiuti a __________ e ciò nonostante il servizio venga poi fornito al domicilio dei clienti.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone CO 1 con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito. A identica conclusione perviene il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni.
E. In sede di replica il Comune di è riconfermato nella propria domanda di giudizio. Il resistente non ha presentato osservazioni di duplica.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987; LOC; RL 181.100). La tempestività del ricorso (art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100) e la legittimazione a ricorrere del Comune (art. 209 lett. b LOC), sono certe per cui il gravame è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2.1. La tassa per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti è una tassa di utilizzazione, vale a dire un compenso particolare imposto al privato per una prestazione della pubblica amministrazione o per un servizio pubblico (DTF 111 Ia 326 in: RDAT 1986 n. 38 consid. 7). Essa deve pertanto poggiare su una legge in senso formale e ossequiare inoltre i principi della copertura dei costi (condizione comunque controversa per talune tasse di utilizzazione) e della proporzionalità: principio quest'ultimo che secondo la terminologia comunemente invalsa in materia di tributi causali assume la qualifica di equivalenza (cfr. per tutte le enunciazioni che precedono DTF 118 Ia 320 segg. consid. 3, 4b e 4c, 111 Ia 326 consid. 7). La fissazione della tassa in rassegna deve indi ossequiare il principio di uguaglianza ancorato all'art. 8 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) e il divieto d'arbitrio sancito all'art. 9 Cost. (RDAT 1986 n. 38 consid. 6, ancora riferito all'art. 4 della vecchia Costituzione federale del 1874; RU 1 1).
2.2. Il finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani è regolamentato all'art. 32a della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01). Questa norma concretizza il principio generale di causalità ancorato all'art. 2 LPAmb nel contesto del finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani (Messaggio del Consiglio federale del 4 settembre 1996, FF 1996, 1041 segg., 1060). In passato il Tribunale federale ha costantemente considerato che il prelievo dei costi concernenti il trattamento dei rifiuti urbani non doveva avvenire tuttavia in applicazione diretta dei combinati art. 2 e 48 LPAmb, essendo necessaria una regolamentazione cantonale, per la cui promulgazione i Cantoni, rispettivamente i Comuni ai quali tale compito è delegato (com'è il caso per il Ticino) godevano di un certo margine di decisione. In particolare, sempre secondo l'Alta Corte, in questo ambito il principio della causalità non poteva essere interpretato nel senso che fosse lecita solo una ripartizione dei costi proporzionale alla quantità dei rifiuti effettivamente prodotta. Una simile interpretazione avrebbe in pratica obbligato gli enti pubblici ad introdurre la cosiddetta tassa sul sacco, mentre che il legislatore federale non aveva inteso limitare in maniera così importante le competenze dei Cantoni in una materia politicamente così discussa (cfr. RDAT I-1996 n. 51 e 52). Ne aveva pertanto concluso che i Cantoni rispettivamente i Comuni godevano di una notevole libertà nello stabilire le tariffe per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'art. 2 LPAmb, nonché del principio della parità di trattamento e il divieto d'arbitrio (ibidem). In tempi più recenti il Tribunale federale ha tuttavia rivisto la propria giurisprudenza in materia, prendendo in parte le distanze dai principi testé esposti. Esso ha precisato che il fatto di istituire delle tasse forfettarie per le economie domestiche viola l'art. 32a LPAmb, in quanto, contrariamente a quanto disposto da quest'ultima norma, un simile sistema contributivo non tiene debitamente conto del quantitativo di rifiuti prodotto dai singoli utenti e sarebbe inoltre sprovvisto di qualsiasi effetto incitativo. In effetti, secondo i giudici di Losanna, in questo modo due economie domestiche composte dal medesimo numero di persone, ma che producono una quantità di rifiuti differente, si troverebbero a pagare la medesima tassa, fatto, questo non costituisce un incentivo a ridurre la quantità di scarti consegnati. Analogo discorso vale anche per le tasse forfettarie prelevate presso le ditte e le residenze secondarie (DTF 137 I 257, consid. 6).
3.2. Nel Comune di RI 1 il servizio di nettezza urbana era regolato dal regolamento comunale sulla raccolta e smaltimento dei rifiuti (RRSR), adottato dal Consiglio comunale il 16 marzo 2015 e approvato dalla Sezione degli enti locali il 12 maggio 2015 (ora sostituito da un nuovo regolamento in vigore dal 1° gennaio 2021). Secondo questa normativa il servizio era organizzato dal Comune e si applicava a tutto territorio comunale (art. 1 e 2 RRSR); la consegna dei rifiuti era di principio obbligatoria (art. 5 RRSR). Per quanto attiene al finanziamento del medesimo, l'art. 11 RRSR istituiva il prelievo di una tassa base e di una tassa proporzionale alla quantità dei rifiuti prodotta (cpv. 1), calcolate a copertura delle spese per il servizio di raccolta, di smaltimento e degli altri oneri di gestione dei rifiuti (cpv. 2). L'art. 12 RRSR prevedeva che i costi per la raccolta, il riciclaggio o lo smaltimento dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti compostabili erano coperti dal prelievo della tassa base (cpv. 2), nonché a copertura degli altri oneri, segnatamente i costi dei servizi di raccolta e dei centri di raccolta, l'informazione e la consulenza nonché il personale e l'amministrazione (cpv. 3). Giusta l'art. 13 RRSR dovevano pagare una tassa base annua le economie domestiche, i proprietari di residenze secondarie, tutte le aziende, i commerci e gli enti che operavano nel Comune e che producevano rifiuti; tale tassa era stabilita da Municipio mediante ordinanza ritenuti i minimi e i massimi fissati nell'allegato 1 e di principio sulla base del consuntivo dell'esercizio precedente come pure in modo differenziato per economie domestiche e altri utenti (cpv. 2). Il suddetto allegato 1 prevedeva una tassa base per le economie domestiche da fr. 80.- a fr. 160.-, per altri utenti da fr. 160.- a fr. 320.- e l'esenzione per società senza dipendenti. Mediante ordinanza del 27 maggio 2015 (OM), il Municipio di __________ aveva fissato le tasse base annue, in vigore anche nel 2018, e meglio fr. 120.- per le economie domestiche, le residenze secondari e gli enti e fr. 240.- per gli altri utenti (art. 3 OM).
4.2. Come esposto in precedenza la tassa per il servizio raccolta ed eliminazione rifiuti costituisce una tassa d'utilizzazione. La ripartizione tra gli utenti dei costi generati dal servizio comunale di raccolta e di smaltimento dei rifiuti deve rispettare il principio di causalità (art. 2 e 32a LPAmb; cfr. sopra consid. 2.2.). Quando un servizio pubblico come quello in esame è obbligatorio (art. 5 RRSR), la giurisprudenza ha più volte precisato che la tassa può essere imposta anche a chi non utilizza il servizio, essendo sufficiente l'esercizio di un'attività suscettibile di produrre rifiuti. In questo caso, la causa dell'imposizione è costituita non tanto dalla prestazione speciale effettivamente ricevuta, bensì dalla possibilità di usufruire in qualsiasi momento del servizio pubblico (RDAT I-1997 n. 47 e riferimenti); servizio che l'ente è tenuto a mantenere efficiente, sopportandone gli oneri, anche in assenza di utilizzazione da parte del singolo utente e che anzi deve organizzare in modo che sia pronto in qualsiasi momento a evacuare e smaltire un incremento di rifiuti dipendenti proprio dall'azione di questi (RDAF 2000 1 284 s. consid. 4b con riferimenti; STA 52.2017.327 del 12 giugno 2019 consid. 4.2). Ciò non significa tuttavia che il legislatore possa fissare le condizioni di imposizione facendo capo a dei criteri che nulla rilevano circa la commisurazione della quantità (potenziale) di rifiuti prodotta, né riguardo all'idoneità dell'attività esercitata di produrre scarti. Presupposto fondamentale per poter prelevare una tassa di questo genere è infatti l'esistenza di un'attività suscettibile di produrre rifiuti (STA 52.2017.327 del 12 giugno 2019 consid. 4.2, 52.2009.462 del 9 giugno 2010 consid. 3.2). Il fatto di avere un domicilio fiscale in un Comune non implica che nel medesimo luogo sia esercitata un'attività di questo genere. Non è raro, infatti, il caso in cui un'impresa con sede fiscale in un Comune abbia poi la propria sede operativa in un altro (STA cit. ibid).
4.3. In concreto, va rilevato anzitutto che, diversamente da quanto pare affermare il resistente, l'attività da estetista della moglie non è stata assoggettata alla tassa in questione per il solo fatto di avere il domicilio fiscale nel Comune di __________ (atteso che lo stesso coincide con quello della titolare, ovvero della moglie del resistente), criterio che d'altronde la regolamentazione comunale nemmeno prevede. Il tributo litigioso è stato imposto poiché l'Autorità comunale ha ritenuto che l'attività indipendente svolta, la cui sede è di fatto a __________ poiché non può che essere da tale Comune che __________ organizza e predispone il lavoro, produce (quantomeno potenzialmente) dei rifiuti nel Comune e pertanto deve partecipare ai costi generati dal servizio. A questo proposito si deve ritenere, come d'altronde ha fatto pure il Consiglio di Stato, che l'attività di estetista è sicuramente atta a generare rifiuti. A giusto titolo il Comune di RI 1 segnala che la gestione amministrativa comporta scarti cartacei, di materiali di cancelleria o simili che devono essere smaltiti facendo capo al servizio pubblico; al di là della fatturazione e la contabilità, vi sono le necessarie comunicazioni con le varie autorità (ad esempio l'Ufficio di sanità che vigila sull'esercizio degli istituti di cura, con cui lo stesso resistente ammette di dover essere in contatto), la corrispondenza con terze persone come fornitori per l'acquisto di prodotti (che di solito non vengono certo comprati al dettaglio anche in caso di piccole attività) o che propongono tali merci (pubblicità destinate alle attività commerciali). La specifica professione poi comporta l'utilizzo di particolari prodotti, tra cui smalti, solventi e innumerevoli preparati per trattamenti cosmetici, tutti con i relativi flaconi e contenitori, nonché svariati strumenti di lavoro alcuni dei quali sono - per ovvie ragioni di carattere igienico - mono uso o che necessitano di essere sterilizzati o ad ogni modo trattati (difficilmente presso i clienti); elementi questi che di tutta evidenza comportano la creazione di rifiuti di genere diverso che non possono certo essere smaltiti presso i clienti e non si limitano agli scarti organici. Va infine considerato che, benché al momento l'attività in parola sia (a detta del resistente) particolarmente limitata e accessoria, la stessa è di fatto esistente e, potenzialmente, può aumentare in ogni momento la propria operatività (anche da casa qualora i locali venissero ammodernati come richiesto dall'Ufficio di sanità) e di riflesso la produzione di rifiuti. Contrariamente a quanto ritenuto dalla precedente Autorità di giudizio, l'Autorità comunale non era tenuta ad accertare il quantitativo effettivo di rifiuti generato dalla professione di estetista esercitata dalla moglie del resistente atteso che la querelata tassa dipende esclusivamente dal genere di attività svolta e non dall'effettiva produzione di rifiuti. Del tutto ininfluente infine è il fatto che la famiglia __________ paghi già una tassa base riferita alla loro economia domestica; i contribuenti sono di fatto utenti diversi e l'attività professionale genera (potenzialmente) rifiuti che esulano dall'economia domestica. Ne consegue che, nella misura in cui la moglie del resistente svolge comunque un'attività, seppur limitata, suscettibile di produrre rifiuti, quale potenziale utente del servizio comunale, gli incombe l'obbligo di contribuire al finanziamento del medesimo indipendentemente dal quantitativo di immondizia effettivamente prodotto; nessun ulteriore accertamento da parte del Comune appare quindi necessario a questo proposito.
Merita infine tutela l'importo del tributo che è stato posto a carico del resistente. Anzitutto l'ammontare della tassa base qui avversata s'inscrive all'interno della forchetta stabilita dal legislatore comunale (allegato 1 al RRSR); considerato poi che il querelato tributo serve non solo a coprire i costi derivanti dall'uso effettivo da parte dell'utenza, ma pure a garantire il finanziamento di un servizio pubblico obbligatorio e permanente che contribuisce al mantenimento dell'ordine, della pulizia e dell'igiene all'interno del comprensorio comunale, si deve considerare che la somma richiesta, di fr. 250.- per l'anno 2018, non può essere ritenuta manifestamente sproporzionata rispetto ai vantaggi economici e giuridici di cui beneficia il contribuente, come pure al suo interesse per la prestazione fornitale dall'Ente pubblico. Ragione per la quale il principio di equivalenza appare, in concreto, rispettato.
6.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto, annullando la risoluzione governativa impugnata e ripristinando la decisione del 28 dicembre 2018 del Comune di RI 1 in materia di imposizione della tassa per la raccolta dei rifiuti per l'anno 2018.
6.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico di CO 1, in quanto soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili al Comune ricorrente, che non è patrocinato da un legale e non essendone ad ogni modo dati i presupposti (cfr. pro multis: STA 52.2019.233 del 12 settembre 2019 consid. 4.2 52.2019.286 del 20 settembre 2019 consid. 5.2).
Per questi motivi,
decide:
Di conseguenza:
1.1. la decisione del 28 agosto 2019 (n. 4119) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. la decisione del 28 dicembre 2018 del Comune di RI 1 che pone a carico di CO 1 la tassa base per il servizio di raccolta rifiuti per il 2018 è confermata.
La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico del resistente. Al Comune di RI 1 va restituito l'importo di fr. 800.- versato a titolo di anticipo delle presunte spese processuali. Non si assegnano ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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