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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2023.26
Data decisione, Autorità: 07.06.2023, CEF
Titolo: Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità
Incarto n. 14.2023.26
Lugano 7 giugno 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.33 (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 10 gennaio 2023 dalla
CO 1
contro
RE 1 (ora rappresentata dall’RA 1, )
giudicando sul reclamo del 15 marzo 2023 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 13 marzo 2023 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, il 10 gennaio 2023 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 6'255.40 oltre a interessi e spese.
B. Nel termine impartitole, con osservazioni del 10 febbraio 2023 la convenuta ha informato il Pretore che avrebbe pagato il saldo del credito dell’istante entro il 17 febbraio 2023.
C. Statuendo con decisione del 13 marzo 2023 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 9.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 marzo 2023 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 16 marzo 2023 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 14 marzo 2023, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 24 marzo. Presentato già il 15 marzo 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2.1 Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non ven-gono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).
2.2 Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 15 marzo 2023 dall’Ufficio d’esecuzione relativa al versamento di fr. 6'329.65 che la Camera ha già verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) in sede di concessione dell’effetto sospensivo essere sufficiente a estinguere l’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il versamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – la Camera ha accertato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che la reclamante ha saldato le quattro esecuzioni giunte allo stadio della comminatoria di fallimento segnalate nell’ordinanza di concessione dell’effetto sospensivo (per complessivi fr. 5'800.05) nonché quattro altre per le quali era stato emesso l’avviso di pignoramento (per fr. 3'222.20 in totale), riducendo la sua esposizione totale dal profilo esecutivo a meno di fr. 33'000.–. D’altronde non risultano attestati di carenza di beni a suo carico.
Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.
Essa è però resa attenta alla necessità di far fronte tempestivamente alle esecuzioni ancora in corso, poiché ove dovesse essere nuovamente dichiarata in fallimento nei prossimi tempi, la Camera non potrà dimostrare la stessa indulgenza manifestata oggi.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
La dichiarazione di fallimento pronunciata il 13 marzo 2023 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti della RE 1 è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Bellinzona; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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