AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2022.54
Data decisione, Autorità: 09.11.2022, TRAM
Titolo: Divieto di prestare servizi in Svizzera per mancato rispetto del salario minimo prescritto dal CCL nel ramo delle vetrerie
Incarto n. 52.2022.54
Lugano 9 novembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 17 febbraio 2022 della
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la decisione del 19 gennaio 2022 (n. 150) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione del 27 agosto 2021 dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia in materia di lavoratori distaccati (mancato rispetto delle condizioni salariali);
ritenuto, in fatto
A. a. Il 30 ottobre 2020 l'Associazione interprofessionale di controllo (AIC) ha effettuato un controllo presso un cantiere a Bissone per verificare le condizioni lavorative e salariali dei dipendenti che la ditta RI 1 di Pavia aveva distaccato in Svizzera per realizzare dei lavori nel settore della vetreria. Dai conteggi salariali richiesti a seguito dello stesso è emerso che i tre collaboratori impiegati ( Ba__________, Br__________ e C__________) avevano percepito, per i mesi da febbraio a settembre 2020 (eccetto quelli di aprile e agosto), un salario inferiore al minimo prescritto dal contratto collettivo di lavoro di categoria (ammanco complessivo di fr. 13'748.64).
b. Dopo aver aperto un procedimento per violazione del contratto collettivo di lavoro nel ramo delle vetrerie (CCL), dichiarato di obbligatorietà generale, con decisione del 26 marzo 2021 la Commissione paritetica cantonale (CPC) ha inflitto alla RI 1 una pena convenzionale di fr. 13'000.- in virtù dell'art. 6 cpv. 7 CCL. Adito dalla condannata, il 27 luglio 2021 l'Arbitro Unico nel ramo delle Vetrerie ha proposto un accordo transattivo circa la riduzione della penalità a fr. 10'000.- (spese comprese), che le parti hanno accettato.
B. Preso atto di tali fatti e constatato che la retribuzione minima non era stata rispettata, il 5 agosto 2021 l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia (UIL) ha intimato alla RI 1 un rapporto, prospettandole l'adozione di una sanzione amministrativa giusta l'art. 9 della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999 (legge sui lavoratori distaccati; LDist; RS 823.20) per inosservanza del salario minimo prescritto dal CCL. Dopo avere raccolto le sue osservazioni, il 27 agosto successivo le ha fatto divieto di prestare servizi in Svizzera per la durata di due anni a decorrere dalla crescita in giudicato della decisione. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 2 cpv. 1 lett. a, 7 e 9 cpv. 2 lett. b LDist, nonché dell'ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera del 21 maggio 2003 (ODist; RS 823.201) e 3 lett. a e b del regolamento della legge d'applicazione della LDist e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero del 24 settembre 2008 (RLLDist-LLN; RL 843.310).
C. Con giudizio del 19 gennaio 2022, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dalla RI 1.
Disattesa una censura relativa al diritto di essere sentito, il Governo ha in sostanza ritenuto che vi fossero gli estremi per vietarle di prestare servizi in Svizzera per la durata di due anni in virtù dei motivi addotti dall'UIL, considerando la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità, segnatamente alla luce dei precedenti accumulati dalla ditta.
D. Contro la predetta pronuncia governativa, la soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e, subordinatamente, la riforma nel senso che le sia inflitta una sanzione pecuniaria (pari al 50% della differenza salariale constatata). In via ancor più subordinata chiede che il divieto si estenda soltanto alla società e non ai suoi titolari e ai suoi dipendenti. Spiega che la violazione commessa deriva da un errore - commesso peraltro da un consulente estero - nella classificazione dei lavoratori nelle categorie indicate nel CCL svizzero, che divergono da quelle previste dal CCL italiano. Evidenzia inoltre la sua buona fede, che sarebbe stata riconosciuta anche dall'Arbitro Unico nel ramo delle Vetrerie e che sarebbe comprovata dall'immediata completa reintegrazione salariale cui ha proceduto già nella busta paga di ottobre 2020 (versata nel mese successivo). Relativizzata la sua recidiva, ritiene poi inopportuno e sproporzionato il divieto pronunciato nei suoi confronti, che non danneggerebbe soltanto l'azienda ma anche i clienti svizzeri con cui ha già concluso dei contratti che non potrà adempiere. Lamenta infine l'assenza di una base legale per estendere il divieto anche ai suoi dipendenti (che la LDist mirerebbe a proteggere ma per i quali il divieto si rivelerebbe oltremodo punitivo) e ai suoi dirigenti.
E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia il Consiglio di Stato che il Dipartimento, quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.
F. Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia della ricorrente a presentare una replica.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 9 cpv. 1 della legge d'applicazione della LDist e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell'11 marzo 2008 (LLDist-LLN; RL 843.300). La legittimazione attiva della ricorrente, personalmente e direttamente toccata dal giudizio impugnato, di cui è destinataria, è data (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è quindi ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2.1. L'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681) si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità (oggi: Unione) europea e disciplina il loro diritto di entrare, di soggiornare, di accedere a delle attività economiche e di offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno. Nei settori per i quali non sono stati conclusi speciali accordi sul-la prestazione di servizi, l'art. 5 n. 1 ALC prevede un diritto alla prestazione di servizi transfrontalieri in un altro Stato contraente per una durata di 90 giorni lavorativi al massimo per anno civile.
Beneficiano di tale diritto i cittadini UE/AELS che effettuano una prestazione di servizi in un altro Stato contraente in qualità di lavoratori indipendenti, come pure i lavoratori dipendenti di qualsiasi cittadinanza, distaccati in Svizzera per fornire una prestazione di servizi (cfr. art. 14 cpv. 1 dell'ordinanza sull'introduzio-ne della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002; OLCP; RS 142.203). I lavoratori dipendenti sono considerati distaccati quando il prestatore di servizi (ditta con sede in uno Sta-to contraente) li invia in un altro Stato contraente in vista di una prestazione di servizi (mandato o contratto d'appalto) - nel contesto di un rapporto di subordinazione - da effettuare a favore di uno o più destinatari, indipendentemente che siano una persona fisica o giuridica (cfr. Istruzioni OLCP, versione gennaio 2022, emanate dalla Segreteria di Stato della migrazione, n. 5.3.1).
2.2. Per combattere il pericolo di un'eventuale pressione sociale potenzialmente connessa con la comparsa sul mercato del lavoro svizzero di manodopera a buon mercato proveniente dai Paesi dell'UE, il Dipartimento federale dell'economia (DFE) ha elaborato delle misure di accompagnamento per l'introduzione dell'ALC, volte a istituire una base giuridica al fine di evitare un dumping sociale e salariale a scapito dei lavoratori in Svizzera.
In questo senso, l'8 ottobre 1999 è stata adottata, tra l'altro, la LDist, entrata in vigore il 1° luglio 2004. L'art. 2 cpv. 1 lett. a LDist sancisce che il datore di lavoro deve garantire ai lavoratori distaccati almeno le condizioni lavorative e salariali prescritte nelle leggi federali, nelle ordinanze del Consiglio federale, in contratti collettivi di obbligatorietà generale e in contratti normali di lavoro ai sensi dell'articolo 360a del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220) nell'ambito della retribuzione minima, inclusi i supplementi. L'art. 7 cpv. 1 lett. a LDist dispone che il rispetto dei requisiti è controllato, per quanto riguarda le disposizioni di un contratto collettivo di obbligatorietà generale, dagli organi paritetici incaricati dell'esecuzione del contratto collettivo di lavoro. Gli organi di controllo notificano ogni infrazione alla presente legge alla competente autorità cantonale (art. 9 cpv. 1 LDist).
3.1. Giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. b LDist, l'autorità cantonale competente può, per infrazioni all'art. 2, pronunciare una sanzione amministrativa che preveda il pagamento di un importo sino a fr. 30'000 o vieti alle imprese interessate di offrire i loro servizi in Svizzera per un periodo da uno a cinque anni. L'art. 9 cpv. 2 lett. c LDist dispone che la medesima autorità può, per infrazioni particolarmente gravi all'art. 2, pronunciare il cumulo delle sanzioni amministrative di cui alla lettera b. Secondo l'art. 9 cpv. 3 LDist, l'autorità che pronuncia una sanzione notifica una copia della sua decisione all'organo di controllo paritetico competente ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 lett. a, come pure alla SECO, la quale tiene un elenco - pubblico - delle imprese a cui è stata inflitta una sanzione mediante decisione passata in giudicato.
3.2. La commisurazione dell'entità della sanzione dipende dalle circostanze oggettive e soggettive che caratterizzano il caso di specie. Deve in particolare tenere debitamente conto della gravità della violazione e della colpa, degli antecedenti dell'interessato, oltre che del principio della proporzionalità (cfr. sentenza Verwaltungsgericht Bern dell'8 febbraio 2016, in: BVR 2017 pag. 255 consid. 6.3; cfr. anche STA 52.2016.337 del 1° febbraio 2017 consid. 5.2).
3.3. In concreto, il Governo ha confermato il divieto di prestare servizi in Svizzera per la durata di due anni pronunciato dall'UIL, ritenendolo adeguato alla gravità oggettiva dell'infrazione commessa e alla colpa della ricorrente. L'insorgente contesta tale conclusione, evidenziando sostanzialmente la sua buona fede - asseritamente confermata dall'immediata reintegrazione salariale avvenuta - e relativizzando la sua recidiva.
3.3.1. Anzitutto, come essenzialmente rilevato anche dal Governo, va tenuto conto del fatto che la violazione della legge da parte dell'insorgente è senz'altro grave, dal momento che riguarda ben tre dipendenti, i quali, nel periodo considerato, sono stati retribuiti con uno stipendio (di fr. 40'766.05) che presentava una differenza complessiva - assai rilevante - del 25.2% rispetto al minimo (di fr. 54'518.69) previsto dal CCL di categoria. Neppure può essere trascurato che l'infrazione, così come accertata dall'autorità di prime cure, si è protratta sull'arco di sei mesi (da febbraio a settembre 2020, eccetto i mesi di aprile e agosto) e ha comportato per l'azienda un risparmio pari a fr. 13'752.64.
3.3.2. Grave è anche la colpa della ricorrente, il cui agire appare gravemente negligente, se non addirittura intenzionale. Come ritenuto anche dalla precedente istanza, risulta in particolare poco credibile che la violazione sia riconducibile a un errore (di classificazione dei tre dipendenti in questione nelle categorie previste dal CCL del settore) commesso in buona fede, atteso che l'azienda era già incappata in un'analoga infrazione in passato, in ben due occasioni (cfr. infra, consid. 3.3.3): nel 2018 e poi ancora nel gennaio del 2020, quando erano stati controllati gli stessi dipendenti Br__________, Ba__________ e G__________ (cfr. doc. E allegato al ricorso al Governo, punto n. 2, pag. 2; decisione di multa dell'UIL del 5 novembre 2020). Proprio a seguito di quest'ultimo controllo, correndo ai ripari, l'insorgente aveva poi corrisposto ai predetti quanto dovuto con la busta paga di maggio 2020 (reintegrazione salariale, cfr. citata decisione del 5 novembre 2020). Al più tardi a quel momento - e quindi ben prima del nuovo controllo avvenuto il 30 ottobre 2020 - l'insorgente doveva quindi sapere esattamente quale era il loro corretto inquadramento secondo il CCL svizzero rispettivamente il loro salario minimo (cfr. pure foglio di calcolo da ispettorato ricevuto a seguito di prima ispezione, allegato 1A alla lettera del 16 febbraio 2022 del consulente dell'insorgente [doc. D]). In ogni caso, se avesse ancora nutrito dei dubbi in proposito, avrebbe potuto - e dovuto - rivolgersi ai competenti uffici per scioglierli, rispettivamente fare capo a un fiduciario commercialista attivo alle nostre latitudini, maggiormente cognito della materia (cfr. risposta dell'UIL, pag. 3): come rilevato dal Governo, la legge non ammette infatti ignoranza. È pertanto a torto che la ricorrente invoca la sua buona fede. Altrettanto ingiustamente sostiene che la stessa sia stata riconosciuta dall'Arbitro Unico nella procedura civile avviata dalla CPC. Contrariamente a quanto preteso (cioè che la riduzione della pena convenzionale è stata stabilita alla luce delle spiegazioni fornite dalla qui ricorrente, sulla base delle quali è stata riconosciuta l'involontarietà dell'errore commesso e l'assoluta sua buona fede, cfr. ricorso, punto n. 2, pag. 3), dalla decisione del 27 luglio 2021 emerge solo ch'essa deriva da un accordo transattivo proposto alle parti, le quali lo hanno accettato (cfr. doc. 3 allegato alla risposta dell'UIL al Governo; cfr. pure decisione impugnata, consid. 7.2 e risposta dell'UIL, pag. 2). Neppure giova all'insorgente la circostanza che dei conteggi salariali fosse incaricato un consulente esterno: la responsabilità del rispetto della LDist incombe infatti alla datrice di lavoro, la quale risponde anche per il comportamento di eventuali suoi mandatari.
3.3.3. Come appena accennato, non può inoltre essere trascurato che la stessa è già stata sanzionata in passato per inosservanza dei salari minimi dovuti ai dipendenti. Il 29 novembre 2018, l'UIL le ha in particolare inflitto una multa di fr. 100.- per l'infrazione commessa quell'anno nei confronti di un solo lavoratore (il cui salario era stato successivamente reintegrato). Per aver corrisposto agli stessi dipendenti G__________, Br__________ e Ba__________ una paga insufficiente nel mese di gennaio 2020, tenuto conto che l'ammanco era stato coperto, il 5 novembre 2020 l'UIL l'ha invece sanzionata con una multa di fr. 779.- (che si è aggiunta a una pena convenzionale inflittale il 24 giugno 2020 dalla CPC). Nulla può dedurre a suo favore l'insorgente dal fatto che quest'ultima infrazione le sarebbe stata notificata in un'epoca (maggio 2020) segnata dalla pandemia di COVID-19 e dalle difficoltà ad essa connesse, in cui l'attività dei consulenti del lavoro (incaricati dell'elaborazione delle buste paga) sarebbe stata pesantemente messa sotto pressione per consentire all'azienda provata dal lockdown di avere accesso ai meccanismi di supporto all'occupazione nonché ai contributi e finanziamenti statali (con procedure nuove e, in Italia, spesso farraginose, poco comprensibili e con scadenze stringenti). Non v'è infatti chi non veda come, in una simile situazione congiunturale, il rispetto dei salari minimi previsti da un CCL rivestisse semmai un'ancor maggiore importanza, a tutela del potere d'acquisto dei lavoratori.
3.3.4. Le raccomandazioni emanate dalla SECO nell'aprile 2017 prevedono, per differenze salariali comprese tra fr. 10'001.- e fr. 20'000.- e in caso di avvenuta reintegrazione salariale, alternativamente l'inflizione di una sanzione pecuniaria pari al 50% della differenza salariale oppure la pronuncia di un divieto di offrire i propri servizi per una durata da 12 a 18 mesi (cfr. punto n. 1.2.2.b). In concreto, viste le circostanze concrete e i precedenti specifici a suo carico, l'inflizione solo di una multa si rivela inadeguata per sanzionare la grave infrazione di cui si è resa colpevole l'insorgente. Al contrario, la decisione dell'UIL di pronunciare nei suoi confronti un divieto di offrire i propri servizi in Svizzera appare senz'altro opportuna e proporzionata. Un tale divieto appare l'unica sanzione adatta a dissuaderla da future analoghe infrazioni alla LDist, atteso che le precedenti sanzioni pecuniarie si sono rivelate inefficaci. Del resto, tra quelle previste all'art. 9 cpv. 2 LDist, il divieto di prestare servizi in Svizzera è ritenuta la misura più efficace e dissuasiva (cfr. Messaggio concernente la legge federale sulla revisione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone del 1° ottobre 2004, FF 2004 5863, 5877). Non porta ad altra conclusione la sentenza citata dalla ricorrente (STA 52.2020.160 del 23 novembre 2020, in cui per un ammanco salariale di oltre 20'000.- a danno di sette dipendenti è stata inflitta soltanto una multa di fr 30'000.-): quel caso non riguardava infatti, come in concreto, un'infrazione ai salari minimi commessa da un datore di lavoro estero che distacca i suoi lavoratori in Svizzera (art. 9 cpv. 2 lett. b LDist), bensì una violazione ai minimi salariali ad opera di una ditta svizzera ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett. f LDist. Disposizione, quest'ultima, che commina esclusivamente una sanzione pecuniaria di fr. 30'000.- al massimo. Del resto, il divieto di offrire i propri servizi in Svizzera può logicamente essere pronunciato soltanto nei confronti di aziende straniere e non di quelle svizzere (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sui lavoratori distaccati del 1° luglio 2015, FF 2015 4809, 4820; cfr. pure Kurt Pärli, Entsendegesetz, II ed., Berna 2022, n. 28 e 50 ad art. 9). Divieto che è evidentemente possibile anche per i casi di inosservanza dei salari minimi, così come risulta dalle citate raccomandazioni e dalla prassi delle diverse autorità cantonali (cfr. Pärli, op. cit., n. 57 ad art. 9; rapporto d'esecuzione 2021 della SECO sulla messa in opera delle misure d'accompagnamento alla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'Unione europea, pag. 55 seg.).
3.3.5. Relativamente alla durata del divieto (due anni), va invece osservato quanto segue. L'UIL ha spiegato che essa rientra nella forchetta di 12 - 24 mesi indicata dalla SECO nelle sue raccomandazioni, precisando che la sanzione avrebbe potuto essere ancor più severa, ritenuto come le citate raccomandazioni prevedano addirittura l'eventuale cumulo di divieto e multa (cfr. risposta, punto n. 10, pag. 4). Tale motivazione non può tuttavia essere condivisa, poiché non tiene conto che, in caso di reintegrazione salariale - in concreto avvenuta, anche se solo dopo l'avvio del procedimento davanti alla CPC (cfr. citata decisione del 26 marzo 2021, pag. 2; cfr. pure buste paga ottobre 2020) - nemmeno le raccomandazioni SECO propongono una tale durata rispettivamente di cumulare il divieto alla multa. In queste circostanze, la durata (due anni) del divieto inflitto dall'autorità di prime cure e tutelata dal Governo non può pertanto essere confermata in quanto eccessiva, ma deve essere ridotta a 18 mesi. Una sanzione di tale entità, che rientra nei limiti concessi dalla legge e corrisponde a quanto previsto dalle già citate raccomandazioni della SECO (cfr. punto n. 1.2.2.b, seconda ipotesi), risulta più opportunamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto, in particolare alla gravità oggettiva dell'infrazione rimproverata all'insorgente e al grado di colpa ad essa ascrivibile, e comunque rispettosa del principio della proporzionalità. Tanto più che dal profilo effettivo il controverso divieto si tradurrà nell'impossibilità di fornire i propri servizi in Svizzera durante 135 giorni nell'arco di un anno e mezzo (cfr. art. 5 ALC, 17 dell'Allegato I all'ALC e 27 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002; OLCP; RS 142.203), ciò che permette di relativizzare l'entità del provvedimento.
3.3.6. Invano l'insorgente lamenta che la sanzione inflittale la costringerà all'inadempienza dei contratti già conclusi e comporterà dunque anche per i suoi clienti un pregiudizio irreparabile. Un tale inconveniente, necessariamente connesso all'effetto preventivo ed educativo della misura (qui comunque ridimensionata), tocca in realtà soltanto la ditta colpita dal divieto, la quale è semmai tenuta a rispondere ai propri committenti di una sua eventuale inadempienza. In concreto un tale effetto va peraltro relativizzato. Visto l'effetto sospensivo dei ricorsi interposti dapprima al Consiglio di Stato e ora a questo Tribunale, v'è da ritenere che, allo stadio attuale, essa abbia già avuto diverso tempo per organizzarsi e permettere il compimento di eventuali lavori già iniziati rispettivamente pattuiti. Ai fini della conclusione di nuovi contratti spettava in ogni caso alla ricorrente rendere attenti potenziali committenti della decisione di divieto e del conseguente forte rischio di non poter adempierli (cfr. pure risposta, punto n. 11, pag. 5). La censura cade dunque nel vuoto.
3.3.7. Da ultimo, non presta il fianco a critiche il riferimento nel divieto anche ai dirigenti e a tutti i dipendenti della ditta, nella misura in cui la sanzione va intesa come divieto indirizzato all'impresa datrice di lavoro (indipendentemente dalla sua struttura giuridica) di fornire prestazioni in Svizzera tramite i suoi mezzi e dipendenti, non evidentemente quale divieto inflitto ai singoli dipendenti e dirigenti - a cui non risulta nemmeno essere stato notificato - a titolo personale, a prescindere dalla ditta (ad esempio, l'ex dipendente che nel frattempo non è più impiegato per la società; cfr. art. 9 cpv. 3 LDist e 17a cpv. 1 lett. b ODist; cfr. pure FF 2015 4809, 4820; Pärli, op. cit., n. 20 ad art. 2 e n. 25, 28, 92 e 96 ad art. 9). In questo senso, cade nel vuoto la censura con cui la ricorrente lamenta l'assenza di una valida base legale per la contestata estensione. Allo stesso modo priva di fondamento è l'argomentazione secondo cui la misura lederebbe gli stessi lavoratori che la LDist mirerebbe a tutelare.
3.3.8. In conclusione, il divieto pronunciato nei confronti della RI 1 di prestare servizi in Svizzera va quindi confermato, ma la sua durata ridotta a 18 mesi.
4.2. La tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente proporzionalmente al suo grado di soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Lo Stato ne va invece esente (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Quest'ultimo rifonderà però alla ricorrente, assistita da un legale, un importo ridotto a titolo di ripetibili per entrambe le sedi (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Di conseguenza, la risoluzione del 19 gennaio 2022 (n. 150) del Consiglio di Stato è riformata come segue:
"1. Alla società RI 1 è intimato il divieto di prestare servizi in Svizzera per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla crescita in giudicato della presente decisione".
La tassa di giustizia di fr. 400.- (quattrocento) è posta a carico della ricorrente, cui va restituito l'importo di fr. 200.- versato in eccesso a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico della ricorrente, cui va restituito l'importo di fr. 500.- versato in eccesso a titolo di anticipo.
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente fr. 700.- a titolo di ripetibili ridotte per entrambe le sedi.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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