AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2020.565
Data decisione, Autorità: 07.12.2022, TRAM
Titolo: Progetto stradale sperimentale di moderazione del traffico
Incarto n. 52.2020.565
Lugano 7 dicembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Laura Bruseghini
statuendo sul ricorso del 26 novembre 2020 di
RI 1 RI 2 RI 3 RI 4 patrocinate da: PA 1
contro
la risoluzione del 21 ottobre 2020 (n. 5514) del Consiglio di Stato, che respinge le impugnative presentate dalle insorgenti avverso la risoluzione del 6/8 febbraio 2018 con la quale il Municipio di Minusio ha approvato il progetto stradale sperimentale di moderazione del traffico concernente via Rinaldo Simen a Minusio e via Gian Gaspare Nessi a Muralto;
ritenuto, in fatto
A. a. Il Comune di Minusio è attraversato, nel comparto posto a sud della strada cantonale (via San Gottardo), da via Rinaldo Simen, una strada rettilinea di circa 2 km con un calibro variabile fra i 5.40 e i 6.00 m. Essa prosegue verso ovest per circa 200 m sul territorio del Comune di Muralto come via Gian Gaspare Nessi, per poi sboccare su via Municipio a Muralto. Secondo la revisione del piano regolatore (PR) di questo Comune, approvata dal Consiglio di Stato con risoluzione del 14 ottobre 2008 (n. 5231) e integrata in seguito da alcune varianti, via Gian Gaspare Nessi è attribuita alla categoria strada di collegamento (cfr. piano del traffico). Per quanto attiene a via Rinaldo Simen, il piano del traffico del Comune di Minusio, adottato nell'ambito della revisione del suo PR, approvata dal Governo con risoluzione del 9 luglio 2008 (n. 3687) e integrata in seguito da numerose varianti, la suddivide in tre segmenti, attribuiti a due diversi tipi di categorie: il tratto compreso fra via Gian Gaspare Nessi e la perpendicolare via Giuseppe Motta, lungo circa 380 m, è attribuito alla categoria strada di servizio; il tratto successivo fino alla perpendicolare via Cà di Ferro è attribuito alla categoria strada di raccolta; infine la tratta rimanente prosegue come strada di servizio.
Fino all'apertura nel 1996 della galleria Mappo-Morettina, l'asse stradale via Rinaldo Simen/via Gian Gaspare Nessi costituiva una delle strade più trafficate del Locarnese; attualmente esso è caratterizzato da un doppio senso di circolazione con limite di velocità di 50 km/h ed è percorso da una linea di trasporto pubblico regionale (linea 311 delle FART) e da un itinerario ciclabile di interesse regionale. Il programma d'agglomerato del Locarnese di 2a generazione (PaLoc2), approvato dal Consiglio di Stato il 21 dicembre 2011, prevede la messa in sicurezza di via Rinaldo Simen con interventi di riqualifica urbana e di riassetto viario (cfr. scheda INF13).
b. Sulla base di queste indicazioni, nel 2014-2015 il Municipio di Minusio ha dato avvio allo sviluppo di un concetto generale d'intervento e di arredo di via Rinaldo Simen. Quello prescelto prevede in particolare la sua suddivisione in tre segmenti, corrispondenti alle tre tratte codificate dal piano del traffico, con caratteristiche e tipologie differenti.
c. Nella primavera 2015 l'Esecutivo di Minusio ha approvato il concetto generale di gestione della rete viaria del comparto ubicato a sud di via San Gottardo, che mira, fra l'altro, a riqualificare via Rinaldo Simen con funzione di strada di interesse locale e di collegamento interno al Comune. Ritenendo fondamentale includere nell'impostazione anche via Gian Gaspare Nessi, il concetto è stato sottoposto al Municipio di Muralto, che l'ha a sua volta approvato il 23 settembre 2015 (cfr. Relazione tecnica al progetto stradale sperimentale del 15 dicembre 2016 [Relazione], pag. 4). I due Comuni hanno quindi elaborato il concetto d'intervento e di arredo lungo via G. Nessi/via R. Simen dell'8 febbraio 2016 concernente il segmento 1 (via Gian Gaspare Nessi – via Rinaldo Simen fino all'innesto con via Giuseppe Motta).
B. a. Ritenendo necessario testare le misure previste dal summenzionato concetto dell'8 febbraio 2016 - ossia: il restringimento della carreggiata sino ad un calibro minimo di 4.40 m tramite la realizzazione di aiuole disposte in modo alterno ai suoi lati con lunghezza variabile da 5.00 a 30.00 m e larghezza variabile tra 0.90 e 1.70 m, la posa di nuovi candelabri all'interno delle aiuole, il ripristino e l'adeguamento della demarcazione delle fermate del bus e la demarcazione di una fascia unilaterale larga 0.50 m (cfr. Relazione, pag. 10) - prima della loro messa in opera definitiva, i Municipi dei due Comuni hanno disposto la pubblicazione presso i rispettivi uffici tecnici del progetto stradale comunale sperimentale di moderazione del traffico in via Gian Gaspare Nessi e via Rinaldo Simen di durata di 6 mesi dall'11 gennaio al 9 febbraio 2017. Il progetto prevede di demarcare sulla carreggiata, con nastro colorato e posa di elementi fisici mobili, l'ubicazione e l'estensione delle precitate aiuole (cfr. Relazione, pag. 13). Le finalità della sperimentazione consistono nel confermare se la gestione proposta è compatibile con il transito di una linea di trasporto pubblico regionale (…), fornire risposte sulla sostenibilità di integrare il ciclista in uno spazio stradale ad uso misto (…), quantificare l'entità del traffico veicolare di riporto su altre direttrici (…), ponderare le condizioni di accessibilità e fruibilità delle proprietà private ubicate ai margini (cfr. Relazione, pag. 14).
b. Richiamato l'avviso cantonale del 20 febbraio 2017 (n. 01-17) dell'Area del supporto e del coordinamento (ASCo), con risoluzione del 6/8 febbraio 2018 (n. 115.5), il Municipio di Minusio ha approvato il progetto stradale sperimentale; nel contempo esso ha disatteso l'opposizione inoltrata da RI 3 unitamente a RI 4, proprietaria, rispettivamente conduttrice del mapp. 3__________ di Minusio, affacciato su via Rinaldo Simen, e quella inoltrata da RI 1 unitamente a RI 2, beneficiaria di un diritto di superficie a carico dei mapp. 1__________ e 1__________ di Minusio, pure affacciati su detta via, rispettivamente gerente dei commerci che vi insistono.
c. Avverso tale decisione RI 3 e RI 4 sono insorte congiuntamente davanti al Consiglio di Stato, domandando in via principale l'annullamento della decisione di approvazione del Municipio. Esse hanno criticato la procedura seguita e le indicazioni, a loro detta ingannevoli, riportate negli allegati, invocando poi un contrasto del progetto con il PR e il piano del traffico in vigore e, più in generale, l'assenza di interesse pubblico alla sua base. Anche RI 1 e RI 2 si sono aggravate con un unico ricorso davanti al Governo, formulando la medesima domanda. In particolare, secondo le ricorrenti, la legge sulle strade del 23 marzo 1983 (LStr; RL 725.100) non avrebbe contemplato l'istituto del progetto stradale sperimentale. Inoltre il contestato progetto, lacunoso dal profilo della documentazione esatta dalla LStr, avrebbe violato l'art. 6 LStr, contrastando con le normative tecniche applicabili relative alla circolazione e al dimensionamento delle strade e con le indicazioni contenute nella linea guida cantonale Concezione dello spazio stradale all'interno delle località del gennaio 2017, rivelandosi pure conflittuale con il traffico ciclabile. Il progetto avrebbe inoltre comportato di fatto un declassamento della strada attraverso interventi assimilabili all'introduzione di una zona 30 km/h, senza però rispettarne i presupposti legali. Anch'esse hanno lamentato infine un contrasto con il PR e con il piano del traffico; irrilevante risulterebbe in proposito quanto indicato nella scheda INF13 del PALoc2.
C. Con risoluzione del 21 ottobre 2020 (n. 5514) il Consiglio di Stato, unite le due procedure, ha evaso i ricorsi, respingendoli. Considerate le critiche ivi sollevate premature, esso ha ritenuto il progetto conforme alla funzione assegnata a via Rinaldo Simen dal PR e rispettoso delle disposizioni tecniche concretamente applicabili. Il Governo ha pure avallato la procedura seguita, che avrebbe permesso di valutare l'efficacia delle misure, apportando, se del caso, eventuali correttivi durante il periodo di sperimentazione, attestando in questo modo (implicitamente) l'interesse pubblico alla base del progetto.
D. Avverso tale decisione RI 3, RI 4, RI 1 e RI 2 si aggravano con un unico ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento. Contestando le conclusioni a cui è giunto il Governo, esse ripropongono le critiche avanzate in prima sede, lamentando in aggiunta la motivazione carente della decisione.
E. a. In sede di risposta il Consiglio di Stato chiede che il ricorso sia respinto, senza formulare osservazioni. Anche il Comune chiede la reiezione dell'impugnativa con argomenti che verranno discussi, ove necessario, in diritto. L'ASCo formula alcune osservazioni, conferma i contenuti del proprio preavviso e si rimette al giudizio del Tribunale.
b. Con la replica le ricorrenti ribadiscono le loro tesi e domande, prendendo partitamente posizione sugli argomenti avanzati con le risposte. Il Comune e l'ASCo, in sede di duplica, riconfermano i contenuti delle precedenti comparse scritte, l'ASCo puntualizzando taluni aspetti. Il Consiglio di Stato è rimasto silente.
F. Dell'istruttoria e delle conclusioni delle parti sarà riferito, ove occorra, nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1.2. Il ricorso, tempestivo (art. 35 cpv. 2 LStr), può essere deciso sulla base degli atti, integrati con la documentazione richiamata dal Tribunale (studio specialistico del 7 ottobre 2011; studio preliminare specialistico elaborato nel gennaio 2015 [DOC 806_SP], documento elaborato dal Municipio di Minusio del febbraio 2016 [1030_SS]), a cui hanno fatto seguito le osservazioni del 21 novembre 2022 delle ricorrenti, senza assumere ulteriori prove (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Le ricorrenti lamentano una violazione del diritto di essere sentite per carenza di motivazione della decisione impugnata: la stessa non affronterebbe infatti integralmente le censure da esse sollevate nei loro gravami. Ora, visto che il ricorso deve comunque sia essere accolto per altri motivi, la censura può rimanere inevasa.
3.1. Secondo l'art. 3 LStr, fanno parte delle strade pubbliche, oltre al corpo stradale, tutti gli impianti necessari a un'adeguata sistemazione tecnica delle medesime, come i manufatti, i raccordi, le fermate dei mezzi di trasporto pubblico, le aree di sosta e di servizio, gli impianti di sicurezza, i centri e le attrezzature per l'esercizio e la manutenzione, le opere di protezione esterna e quelle di raccolta e evacuazione delle acque, le piantagioni, come anche le scarpate quando non si possa ragionevolmente pretendere che il confinante le utilizzi.
3.2. La LStr affida ai comuni e agli altri enti locali il compito di provvedere alla costruzione, alla sistemazione e alla manutenzione delle strade che non sono di competenza del Cantone, come le strade di raccolta e di distribuzione del traffico, quelle che garantiscono i collegamenti locali e quelle che servono l'insieme dei fondi (art. 5 cpv. 1 LStr). Nel caso della costruzione di una strada pubblica da parte di un comune, la procedura di approvazione del progetto stradale comunale (art. 30 segg. LStr) sostituisce quella usuale del rilascio del permesso di costruzione (RDAT II-1993 n. 36 consid. 6.2.). Anche misure costruttive, quali la posa di elementi fissi o mobili sulle strade, seguono la procedura prevista agli art. 30 segg. LStr, atteso che nel campo di applicazione di questa legge non ricade solo il permesso per la costruzione delle strade vere e proprie, ma anche la realizzazione di tutte le strutture che insistono sul campo stradale e interferiscono con la circolazione dei veicoli e dei pedoni (art. 3 LStr; RDAT I-2003 n. 42 consid. 2, II-1993 n. 39).
3.3. Secondo l'art. 30 cpv. 1 LStr, approvati i crediti necessari e i relativi piani di finanziamento, l'esecutivo comunale dà avvio alla procedura d'approvazione del progetto stradale comunale. Il municipio pubblica il progetto - che deve indicare quanto precisato agli art. 10 cpv. 2 lett. a e b LStr ed essere corredato dagli atti elencati all'art. 17 cpv. 1 LStr (cfr. art. 30 cpv. 2 e 3 LStr) - per trenta giorni, durante i quali chiunque abbia interesse può prenderne conoscenza e, nel medesimo termine, presentare opposizione (art. 32 cpv. 1 LStr combinato ai disposti art. 31 cpv. 1 e 20 cpv. 1 LStr). Chi non fa opposizione è escluso dal seguito della procedura (art. 20 cpv. 2 combinato con l'art. 31 cpv. 1 LStr).
3.4. La procedura del progetto stradale comunale ha come obiettivo l'attuazione del piano regolatore in un singolo caso. Di conseguenza, le autorità (di approvazione o di ricorso) sono in primo luogo chiamate a verificarne la conformità con la pianificazione (RDAT II-1993 loc. cit.). Per il resto, i comuni sono fondamentalmente autonomi in materia, limitati soltanto dalle disposizioni contenute nell'art. 6 LStr, che fissa i principi della concezione delle strade, e dal divieto d'arbitrio (STA DP 77/89-25/90 del 14 maggio 1990 consid. 3.2). È invece escluso che tramite una domanda di costruzione possa essere modificata la pianificazione, riservato il caso di differenze entro limiti contenuti e per fondati motivi (cfr. RDAT II-1993 loc. cit.; inoltre, in termini più generali, RDAT I-1999 n. 222 consid. 2.2).
4.1. In concreto l'avversato progetto prevede di demarcare per una durata di 6 mesi (cfr. avviso di pubblicazione apparso sul FU 3/2017 del 10 gennaio 2017, 182) sulla carreggiata di via Rinaldo Simen e di via Gian Gaspare Nessi, con nastro colorato e posa di elementi fisici mobili, l'ubicazione e l'estensione degli elementi che formeranno oggetto del progetto stradale di moderazione del traffico definitivo. Scopo della procedura è quello di testare l'efficacia delle misure prima della loro implementazione definitiva (cfr. anche supra, consid. B.a). Come rettamente osservano le ricorrenti, a differenza di quanto dispone l'art. 107 cpv. 2bis OSStr, secondo cui le regolamentazioni locali del traffico introdotte a titolo sperimentale possono essere ordinate per un anno al massimo, la LStr non prevede l'attuazione a titolo sperimentale del progetto stradale. Essa tuttavia non la esclude, disciplinando ad esempio il caso relativo a costruzioni e impianti temporanei che saranno rimossi entro tre anni al più tardi e assoggettandoli alla procedura semplificata (art. 24 cpv. 1 lett. c LStr). Nella fattispecie l'avversato progetto stradale è stato sottoposto alla procedura ordinaria, garantendo in questo modo il diritto di essere sentito dei cittadini durante il periodo di pubblicazione. Inoltre l'interesse pubblico alla sua base, ossia quello di verificare preventivamente l'efficacia delle misure che i Comuni intendono adottare in via definitiva, appare manifesto. Di conseguenza, sotto questo profilo, la procedura messa in atto dai Comuni non appare lesiva della legge e delle sue finalità e merita di essere tutelata.
4.2. Anche alle critiche rivolte alla completezza degli atti posti in pubblicazione non perviene miglior sorte. Infatti la documentazione esatta dall'art. 10 cpv. 2 lett. a-c LStr - ossia: a) il tracciato delle strade, l'assetto, lo sviluppo planimetrico e altimetrico, le opere previste, principali e accessorie, comprese quelle di protezione esterna, gli allacciamenti delle infrastrutture e, se del caso, gli accessi ai fondi; b) le linee di arretramento o di allineamento delle costruzioni; c) le altre attrezzature e gli altri impianti previsti dall'art. 3
5.1. Come esposto al consid. 3.4, la procedura del progetto stradale comunale ha come obiettivo l'attuazione del piano regolatore in un singolo caso. Di conseguenza, le autorità di approvazione o di ricorso, sono in primo luogo chiamate a verificarne la conformità con la pianificazione. In concreto, come visto, via Gian Gaspare Nessi è attribuita dal piano del traffico del Comune di Muralto alla categoria strada di collegamento, mentre la tratta di via Rinaldo Simen oggetto d'intervento è attribuita dal piano del traffico del Comune di Minusio alla categoria strada di servizio. La legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365; in vigore sino al 31 dicembre 2011), sotto l'egida della quale sono state allestite le revisioni dei piani regolatori dei due Comuni (cfr. supra, consid. A.a), non conteneva una definizione delle varie categorie di strade, limitandosi a prescrivere all'art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT l'inserimento nelle rappresentazioni grafiche del piano regolatore della rete delle vie di comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e privati con la precisazione delle linee di arretramento, le vie ciclabili e pedonali, i sentieri e i posteggi pubblici. Le diverse categorie stradali erano però indicate nel Manuale per la redazione dei piani del traffico del dicembre 2002 a cura del Dipartimento del territorio, che riprendeva quelle elencate all'art. 5 LStr, nella versione in vigore sino al 30 novembre 2012 (BU 2012, 554), rispettivamente nella norma VSS 640.040 b. In particolare, secondo il Manuale, la strada di collegamento è quella che assicura il collegamento tra le località, mentre la strada di servizio è quella che serve i fondi. Tali definizioni non hanno subìto mutamenti (cfr. linea guida cantonale Piano dell'urbanizzazione/Programma di urbanizzazione del dicembre 2014, che ha sostituito il citato Manuale, pag. 19).
5.2. Come visto, il contestato progetto stradale mira a testare per 6 mesi le misure di riqualifica e di moderazione del traffico previste per il segmento 1 - via Gian Gaspare Nessi/via Rinaldo Simen, prima della loro messa in opera definitiva. Secondo le ricorrenti esso si porrebbe, fra l'altro, in contrasto con le indicazioni contenute nella linea guida cantonale Concezione dello spazio stradale all'interno delle località – Dimensionamento, moderazione, arredo e segnaletica del gennaio 2017. In proposito si considera quanto segue.
5.2.1. Le ordinanze amministrative, quale è la predetta direttiva, non costituiscono norme giuridiche (DTF 121 II 478 consid. 2b). Non stabilendo alcun diritto o obbligo per i cittadini, esse obbligano unicamente le autorità subordinate a quella che le ha rilasciate, al fine di regolarne il comportamento interno. Le direttive sono perciò vincolanti per l'amministrazione, ma non per il giudice, il quale può farvi ricorso nei casi in cui concernono questioni di ordine tecnico o se servono a precisare il contenuto di nozioni contemplate da leggi e ordinanze, nella prospettiva di assicurarne un'applicazione uniforme nei confronti degli amministrati (DTF 127 V 57, 122 V 19; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, VII ed., Zurigo/San Gallo 2016, n. 81 segg.). In concreto nulla osta a fare ricorso alla citata linea guida, posto peraltro che il Comune, in sede di risposta, non ne contesta l'applicazione.
5.2.2. Per la concezione dello spazio stradale all'interno delle località e per la pianificazione, progettazione e realizzazione degli interventi ritenuti necessari, la menzionata direttiva fa riferimento alle tipologie stradali previste nei piani regolatori, in quanto la categoria a cui sono attribuite le strade e il volume di traffico che vi transita è fondamentale nella definizione dello spazio stradale (cfr. capitolo A.4, pag. 1). Secondo la medesima, di principio le autostrade, le strade principali e le strade di collegamento sono orientate al traffico mentre le strade di raccolta e di servizio sono orientate all'insediamento. Anche il volume di traffico medio, giornaliero o all'ora di punta, costituisce un criterio determinante. Le strade con un volume inferiore a 5'000-8'000 veicoli/giorno possono essere considerate orientate all'insediamento; quelle con un volume superiore sono invece di principio orientate al traffico (ibidem). Il capitolo A4, pag. 3-4, illustra poi i principi di intervento sullo spazio stradale delle strade orientate al traffico e su quello delle strade orientate all'insediamento. Di principio, gli interventi sulle strade orientate al traffico devono in primo luogo garantire la circolazione privata e pubblica nelle migliori condizioni di sicurezza e capacità e non devono ostacolare le normali condizioni di circolazione, mentre gli interventi sullo spazio stradale relativi alle strade orientate all'insediamento consentono l'integrazione e l'uso misto dello spazio stradale a favore di tutti gli utenti della strada.
5.2.3. In concreto le contestate misure hanno lo scopo di restituire ai quartieri residenziali di Minusio e Muralto non solo uno spazio destinato alle esigenze di circolazione dei veicoli motorizzati, ma anche e soprattutto un luogo pubblico fruibile da tutti gli utenti, parte integrante del tessuto edificato adiacente (cfr. Relazione, pag. 8). Esse si connotano pertanto come misure relative allo spazio stradale delle strade orientate all'insediamento ai sensi della citata linea guida. Ora, se da un lato l'obiettivo di riqualificare via Rinaldo Simen con le misure di cui all'avversato progetto stradale si pone in sintonia con la categoria di strada di servizio ad essa attribuita dal PR di Minusio, con i volumi di traffico che vi transitano (cfr. Relazione, pag. 6: traffico medio giornaliero [TGM] pari a 7'442 veicoli) e con la scheda INF13 del PaLoc2, lo stesso non si può dire per via Gian Gaspare Nessi, attribuita dal PR alla categoria delle strade di collegamento e toccata da un TGM pari a 10'657 veicoli (cfr. Relazione, pag. 7). Da notare che la Relazione, a pag. 6, menziona il problema (Si segnala un'incongruenza gerarchica fra i piani regolatori di Muralto e Minusio; di fatto la funzione di strada di collegamento attribuita alla tratta di Via Nessi non rispecchia la sua attuale funzione. In questo senso, si ritiene piuttosto più appropriato il carattere di strada di servizio per tutta la tratta in oggetto), omettendo però di trarne le dovute conclusioni, ossia che qualora effettivamente, in seguito a una modifica delle circostanze, la funzione di strada di collegamento attribuita dal PR a via Gian Gaspare Nessi non fosse più attuale, il suo cambiamento di categoria dovrà avvenire nell'ambito di una variante di PR e non con l'adozione delle misure previste dall'avversato progetto stradale. Di conseguenza, in considerazione del fatto che nell'impostazione del medesimo l'inclusione di via Gian Gaspare Nessi risulta fondamentale (cfr. supra, consid. A.c) e ritenuto il manifesto contrasto delle previste misure con la pianificazione soggiacente nel Comune di Muralto, a torto il Consiglio di Stato l'ha tutelato. Poiché già per questo motivo il ricorso è accolto, non pone mente di esaminare le ulteriori critiche sollevate nel ricorso.
6.2. Si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia, ritenuto che il Comune soccombente ne va esente (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Quest'ultimo non è tuttavia sollevato dall'obbligo di versare le ripetibili alle ricorrenti, vincenti, per entrambe le istanze di giudizio (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Di conseguenza sono annullate:
1.1. la risoluzione del 21 ottobre 2020 (n. 5514) del Consiglio di Stato;
1.2. la risoluzione del 6/8 febbraio 2018 (n. 115.5) del Municipio di Minusio.
Non si preleva una tassa di giustizia. Alle ricorrenti dev'essere retrocesso l'importo di fr. 1'500.-, versato quale anticipo spese. Il Comune di Minusio verserà alle insorgenti l'importo di fr. 2'500.- a titolo di ripetibili complessive per entrambe le sedi di ricorso.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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