AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.271
Data decisione, Autorità: 17.08.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00271-272-273-274-275
Lugano 17 agosto 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 20 luglio 2001 delle
contro
la decisione 4 luglio 2001 del consiglio parrocchiale di __________, che delibera alla ditta __________ le opere da impresario costruttore concernenti la riattazione di un rustico situato in __________;
viste le risposte:
31 luglio 2001 del consiglio parrocchiale di __________;
9 agosto 2001 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con scritto del 30 aprile 2001, erroneamente datato 30 maggio 2001, il consiglio parrocchiale di __________ ha invitato sette imprese di costruzione, fra cui le cinque ditte qui ricorrenti e la resistente, ad inoltrare, entro il 22 maggio seguente, un'offerta per le opere da impresario costruttore concernenti la riattazione di un rustico situato in località __________.
B. Preso atto delle offerte pervenutegli, il 6 giugno 2001 il consiglio parrocchiale ha deliberato i lavori alla ditta __________, che aveva presentato l'offerta più bassa (fr. 138'600.80). La decisione è stata notificata alle ditte concorrenti con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.
Il provvedimento di aggiudicazione non è stato impugnato.
C. Il 18 giugno 2001 la Società svizzera degli impresari costruttori (SSIC) ha segnalato al consiglio parrocchiale che la ditta aggiudicataria non era in regola con il pagamento dei contributi sociali.
Il 20 giugno 2001 il presidente del consiglio parrocchiale ha comunicato alla SSIC ed a tutte le ditte concorrenti che la delibera sarebbe stata tenuta in sospeso in attesa di un chiarimento.
Entro la fine dello scorso mese di giugno, l'impresa __________ ha pagato gli oneri sociali arretrati. Presone atto, il 4 luglio 2001 il consiglio parrocchiale le ha pertanto nuovamente deliberato i lavori messi a concorso.
D. Con ricorsi del 20 luglio 2001 di identico tenore le ditte citate in ingresso sono insorte davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento della delibera 4 luglio 2001.
Le ricorrenti hanno in sostanza ravvisato nel provvedimento una violazione degli art. 5 lett. c e 25 lett. c LCPubb, che impongono di escludere dall'aggiudicazione le ditte in mora con il pagamento degli oneri sociali.
E. All'accoglimento del ricorso si è opposto il consiglio parrocchiale, rilevando, fra l'altro, che la procedura di concorso è stata avviata prima dell'entrata in vigore della LCPubb (1. maggio 2001).
Ad identica conclusione è pervenuta la ditta aggiudicataria con argomenti che verranno semmai discussi più avanti.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 LCPubb, applicabile alla fattispecie a norma del seguente art. 47, considerato che l'invito a partecipare alla gara è stato notificato ai concorrenti soltanto dopo l'entrata in vigore di tale legge. Certa è la legittimazione attiva delle ricorrenti, che hanno partecipato senza successo alla gara. I ricorsi, tempestivi, sono dunque ricevibili in ordine. Avendo il medesimo oggetto, possono essere evasi con un unico giudizio (art. 51 PAmm) sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
Giusta l'art. 5 lett. c LCPubb, la commessa deve essere aggiudicata unicamente ad offerenti che garantiscano l'adempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali, ossia il pagamento dei contributi AVS/AI/IPG, SUVA, assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia, cassa pensioni, nonché i contributi paritetici, e che abbiano pagato le imposte comunali e cantonali.
I concorrenti, che alla scadenza del termine per l'inoltro delle offerte, non adempiono tale requisito sono esclusi dalla procedura (art. 25 LCPubb).
Disattendendo le disposizioni di legge illustrate al precedente considerando, con decisione 6 giugno 2001, il consiglio parrocchiale ha tuttavia deliberato i lavori alla resistente.
Contro questa risoluzione, munita dell'indicazione dei rimedi di diritto, non è stato interposto ricorso. Le ditte ricorrenti si sono invero limitate ad impugnare la successiva decisione del 6 luglio 2001, confermativa della precedente, astenendosi dal chiedere l'annullamento della delibera del 4 giugno, "sospesa" per decisione del presidente del consiglio parrocchiale, ma mai formalmente revocata.
Orbene, non v'è dubbio che la seconda delibera sia viziata. Non solo perché, al pari della prima, disattende gli art. 5 lett. c e 25 lett. c LCPubb, ma anche perché statuisce su una gara d'appalto definitivamente conclusasi con la decisione 6 giugno 2001, cresciuta in giudicato formale.
Stando così le cose, i ricorsi vanno accolti, annullando la delibera 4 luglio 2001, siccome lesiva del diritto.
A scanso di equivoci va comunque dato atto che la delibera del 6 giugno 2001, sebbene contraria agli art. 5 lett. c e 25 lett. c LCPubb, è cresciuta in giudicato formale perché non è mai stata né impugnata, né formalmente revocata.
Per questi motivi,
visti gli art. 5, 25, 36 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 4 luglio 2001 del consiglio parrocchiale di __________ è annullata;
1.2. è dato atto che la decisione 6 giugno 2001 del consiglio parrocchiale di __________ è cresciuta in giudicato.
Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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