AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2019.587
Data decisione, Autorità: 13.04.2023, TRAM
Titolo: Rilascio di un permesso per confinanti UE/AELS in favore di una prostituta indipendente
Incarto n. 52.2019.587
Lugano 13 aprile 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Reto Peterhans
statuendo sul ricorso del 18 novembre 2019 di
RI 1 rappresentata da: RA 1
contro
la risoluzione del 16 ottobre 2019 (n. 5116) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione del 18 aprile 2018 della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni in materia di rilascio di un permesso per confinanti UE/AELS;
ritenuto, in fatto
A. Il 22 maggio 2017 la cittadina rumena RI 1 (1991) ha presentato alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni una domanda di rilascio di un permesso per confinanti UE/AELS al fine di potere lavorare in Svizzera come prostituta indipendente.
B. Dopo averle anticipato l'intenzione di non rilasciare il permesso richiesto e averle dato la facoltà di esprimersi, il 18 aprile 2018 l'Autorità dipartimentale ha emanato la propria decisione negativa. Essa ha in particolare ritenuto che RI 1 non potesse essere considerata lavoratrice indipendente, non disponendo di locali propri, ma unicamente di una camera ad uso giornaliero per cui pagava un canone di locazione in caso di effettivo utilizzo.
La risoluzione descritta è stata emanata in virtù degli art. 13 dell'allegato I all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681) e 96 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (dal 1° gennaio 2019 rinominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI; RS 142.20]).
C. Con giudizio del 16 ottobre 2019 il Consiglio di Stato ha confermato il suddetto provvedimento dipartimentale, rigettando l'impugnativa contro di esso interposta da RI 1.
Il Governo le ha rimproverato di non avere documentato la propria situazione lavorativa, ritenendo non sufficienti le prove fornite, dato che l'interessata non aveva prodotto le fatture e le ricevute di pagamento relative alle attività svolte, di modo che non sarebbe stato possibile verificare la realizzazione di un introito regolare e, pertanto, l'adempimento delle condizioni per essere considerata lavoratrice indipendente ai sensi dell'ALC.
D. Contro la predetta pronuncia governativa la soccombente si è aggravata dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento con il conseguente rilascio dell'autorizzazione per confinanti UE/AELS postulata.
Premesso che le condizioni poste dall'ALC per l'esercizio di un'attività lucrativa indipendente non sono restrittive, RI 1 ha sostenuto che la documentazione prodotta dimostrerebbe l'esistenza di un reddito regolare che le permette di garantire il proprio sostentamento, ritenuto che - in ragione della natura dell'attività di prostituta svolta - non le sarebbe stato possibile fornire la documentazione contabile richiesta dal Consiglio di Stato. Ha inoltre evidenziato di avere apportato la prova di avere preso in locazione un locale in cui esercitare, condizione questa che a torto l'Autorità dipartimentale aveva ritenuto non adempiuta.
E. All'accoglimento dell'impugnativa si sono opposti sia il Consiglio di Stato sia la Sezione della popolazione, senza formulare particolari osservazioni.
F. In replica RI 1 si è riconfermata nelle tesi e nelle conclusioni già esposte, postulando nuovamente l'accoglimento del gravame.
G. Le altre parti non hanno duplicato.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (dal 30 aprile 2021 rinominata legge di applicazione alla legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione [LALSI; RL 143.100]). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2.1. L'ALC, direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità (ora Unione) europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere a delle attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che derogano alle disposizioni di diritto interno.
In concreto, essendo cittadina rumena, RI 1 può prevalersi in linea di principio del menzionato accordo bilaterale per svolgere un'attività lucrativa, ricercare un lavoro o, a determinate condizioni, risiedere senza attività lucrativa nel nostro Paese (art. 2 cpv. 1 e 2 allegato I ALC; DTF 131 II 339 consid. 2).
2.2. Ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 allegato I ALC il lavoratore autonomo frontaliere è un cittadino di una parte contraente che risiede sul territorio di una parte contraente, esercita un'attività indipendente sul territorio dell'altra parte contraente e ritorna al luogo del proprio domicilio di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana. Il cpv. 2 della medesima norma precisa che i frontalieri autonomi non hanno bisogno di una carta di soggiorno; tuttavia, l'autorità competente dello Stato interessato può concedere al lavoratore autonomo frontaliere una carta speciale della durata di almeno cinque anni, purché dimostri alle autorità nazionali competenti di esercitare o di volere esercitare un'attività indipendente; esso viene rinnovato per almeno cinque anni, purché il lavoratore frontaliere dimostri di esercitare un'attività economica indipendente.
2.3. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha emanato delle istruzioni concernenti l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone secondo le disposizioni dell'ALC e dell'ordinanza sulla libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203). Per quanto riguarda i lavoratori indipendenti queste direttive prevedono che gli interessati devono provare che la loro attività sia effettiva, durevole e che permetta loro di sopperire ai propri bisogni. I Cantoni non possono opporre ostacoli insormontabili per quel che concerne la dimostrazione dell'attività lucrativa indipendente. Oltre alla fondazione di un'impresa o di un'azienda in Svizzera e a un'attività effettiva, i criteri determinanti per il rilascio - o il mantenimento - del permesso sono un introito regolare e il fatto che l'interessato non cada a carico dell'assistenza (ciò nel caso di dimoranti secondo l'art. 12 allegato I ALC). Non si può invece esigere un salario minimo. Spetta al richiedente dimostrare di esercitare un'attività lucrativa indipendente. Se non presenta i documenti necessari entro i termini prescritti dalle autorità cantonali la domanda potrà essere respinta. Per stabilire se si tratta di un'attività dipendente o indipendente occorre tenere conto delle circostanze del singolo caso. Il fattore determinante è che l'attività sia svolta per proprio conto e a proprio rischio. Inoltre la persona che esercita l'attività non deve essere vincolata a direttive di terzi né deve essere integrata nell'organizzazione lavorativa di un'azienda. Non deve nemmeno sussistere alcun rapporto di subordinazione (istruzioni OLCP, versione del gennaio 2023, n. 4.3).
2.4. Un diritto di esercitare un'attività economica sul territorio di un'altra parte contraente è certificato dal rilascio da parte delle autorità competenti di una carta per frontalieri (art. 2 allegato I ALC). La natura delle autorizzazioni UE/AELS alle quali un cittadino di uno Stato dell'Unione europea può avere diritto in virtù dell'ALC non ha carattere costitutivo, ma dichiarativo (DTF 136 II 329 consid. 2.2, 134 IV 57 consid. 4). Ciò vuole dire che quando le condizioni previste dall'ALC per la concessione di una determinata autorizzazione UE/AELS sono date, e non sussistono motivi di ordine pubblico per un diniego (art. 5 allegato I ALC), il documento richiesto va concesso o rinnovato; in effetti, il permesso non fonda il diritto al soggiorno, limitandosi ad attestarlo (DTF 136 II 405 consid. 4.4, 136 II 329 consid. 2 e 3).
Dal canto suo il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, ma lo ha motivato diversamente. A mente del Governo i documenti prodotti dalla ricorrente non permettevano di verificare dal punto di vista contabile l'effettività del lavoro svolto. Di conseguenza, non essendo possibile dimostrare l'esistenza dell'attività, non potevano dirsi adempiuti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione sollecitata.
Queste tesi si avverano infondate.
3.2. Per quanto deciso dalla Sezione della popolazione occorre prendere atto che al momento della richiesta formulata il 22 maggio 2017 la ricorrente ha - tra l'altro - prodotto una dichiarazione di un dirigente di a in via __________ a s, indirizzo indicato dalla stessa RI 1 come luogo di lavoro, con cui si confermava il fatto che la medesima aveva preso in locazione una camera a tempo indeterminato. Invitata in tal senso dall'Autorità dipartimentale, il 12 febbraio 2018 ha quindi inoltrato la ricevuta, vidimata dal locatore, delle pigioni pagate nel periodo compreso tra il maggio 2017 e il febbraio 2018. Ora, come già rilevato in altre occasioni dal Tribunale cantonale amministrativo (STA 52.2020.155 dell'8 aprile 2021 consid. 3.3, 52.2020.138 del 22 marzo 2021 consid. 3.4, entrambe in materia di permessi di dimora UE/AELS), la questione di sapere se tale professione debba essere definita autonoma o dipendente non è suscettibile di rimettere in discussione il diritto di poterla svolgere nel nostro Paese, dato che esso sussiste in entrambi i casi, ovvero in virtù dell'art. 7 rispettivamente dell'art. 13 allegato I ALC.
3.3. Per quanto invece concerne il rimprovero mosso dal Consiglio di Stato è d'uopo considerare che in quella sede la ricorrente è stata invitata a produrre diversa documentazione a comprova della propria attività lucrativa nel periodo compreso tra settembre 2018 e settembre 2019, ovvero i giustificativi del pagamento del canone di locazione per la camera presso a, le fatture emesse e le relative ricevute, il rendiconto delle spese sostenute e i giustificativi dei pagamenti relativi ai contributi AVS. RI 1 ha ottemperato alla richiesta, precisando tuttavia di non essere in grado di produrre le fatture per i servizi prestati ai clienti né tantomeno le relative ricevute, poiché non ne emette. Il Governo ha ritenuto in sostanza che, in assenza di questi mezzi di prova contabili, non sarebbe stato possibile stabilire se viene conseguito un introito e, di conseguenza, se sono adempiute le condizioni per poterla considerare lavoratrice e rilasciarle il permesso per confinanti UE/AELS postulato. La conclusione a cui giunge l'Esecutivo cantonale si avvera errata. In primo luogo appare perfettamente comprensibile che, vista la natura dell'attività svolta da RI 1, non siano emesse fatture e ricevute ai clienti. Inoltre l'effettività delle prestazioni fornite (così come una certa regolarità) emerge già dai documenti prodotti. Ritenuto che l'onere della prova che ogni richiedente di un'autorizzazione di lavoro per indipendenti deve fornire a sostegno della propria richiesta non può essere proibitivo (cfr. precedente consid. 2.3), le ricevute relative alle pigioni corrisposte per la camera occupata dall'insorgente nonché i conteggi e le prove di pagamento dei contributi AVS devono essere considerate più che sufficienti. Questi ultimi documenti, in particolare, comprovano, seppure indirettamente, la presenza di introiti regolari derivanti dalla sua attività professionale, che risulta inoltre essere stata correttamente notificata alla Polizia cantonale conformemente alla legislazione in materia di esercizio della prostituzione.
Contrariamente a quanto deciso dal Governo si deve in definitiva concludere che RI 1 ha dimostrato di esercitare un'attività lucrativa in Svizzera.
3.4. Non essendovi, secondo quanto emerge dagli atti, motivi di ordine pubblico giusta l'art. 5 cpv. 1 allegato I ALC ostanti al rilascio dell'autorizzazione postulata (non si può considerare come tale la multa di fr. 200.- per esercizio illecito della prostituzione inflitta nei confronti della ricorrente il 3 dicembre 2015), il ricorso merita accoglimento, con il conseguente annullamento della decisione dipartimentale e di quella governativa che la tutela. Gli atti sono pertanto rinviati alla Sezione della popolazione affinché rilasci un permesso per frontalieri UE/AELS a RI 1.
Per questi motivi,
decide:
Di conseguenza:
1.1. la risoluzione del 16 ottobre 2019 (n. 5116) del Consiglio di Stato e quella del 18 aprile 2018 (n. SIMIC __________) della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni sono annullate;
1.2. gli atti sono retrocessi all'Autorità dipartimentale affinché rilasci un permesso per confinanti UE/AELS alla cittadina rumena RI 1 (1991).
Non si prelevano né tasse né spese di giustizia. All'insorgente va restituito l'importo di fr. 1'200.- versato a titolo di anticipo per le presunte spese processuali.
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 1'500.- a titolo di ripetibili per entrambe le sedi.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il vicecancelliere
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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