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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2023.55
Data decisione, Autorità: 31.05.2023, CEF
Titolo: Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia
Incarto n. 14.2023.55
Lugano 31 maggio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.1761 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 30 marzo 2023 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 19 maggio 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 maggio 2023 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il 30 marzo 2023 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della società RE 1 per il mancato pagamento di fr. 8'251.90 oltre a interessi.
B. All’udienza di discussione del 17 maggio 2023 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione del 17 maggio 2023 il Pretore ha dichiarato il fallimento della convenuta dal 19 maggio 2023 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 maggio 2023 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 22 maggio 2023 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel reclamo salvo accoglierla il successivo 26 maggio sulla scorta di una nuova domanda e delle spiegazioni dell’Ufficio d’esecuzione sui pagamenti effettuati dalla reclamante.
Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla convenuta il 19 maggio 2023, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 29 maggio, che è festivo (Lunedì di Pentecoste, art. 1 della legge ticinese concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino [RL 843.200]), per cui la scadenza è stata riportata a martedì 30 maggio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato già il 19 maggio 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2.1 Nel caso in esame il reclamante ha accluso al reclamo degli ordini di pagamento al __________ di fr. 8'703.30 e fr. 138.35 a favore dell’Ufficio d’esecuzione (UE) di Bellinzona datati 12 e 19 maggio 2023 (doc. E e F) a dimostrazione del pagamento del credito vantato dall’istante, sennonché il presidente della Camera ha appurato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC), consultando il registro elettronico dell’UE il 22 maggio 2023, che le somme in questione non sembravano essere giunte sul conto dell’UE, motivo per cui ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Il 26 maggio 2023, preso atto delle spiegazioni dell’UE, secondo cui i versamenti dell’escussa di fr. 8'703.30 e fr. 112.40 gli erano in realtà giunti, ma per una svista non erano stati accreditati sull’esecuzione che ha portato al fallimento, ma accorpati al versamento di fr. 38'252.65 effettuato dalla reclamante il 17 maggio 2023 e ripartiti tra diverse esecuzioni, lasciando uno scoperto di fr. 133.35 per quella dell’istante (oltre alla tassa d’incasso di fr. 5.–), mentre per errore la differenza di fr. 138.35 è stata rimborsata alla reclamante il 23 maggio 2023, il presidente della Camera ha accolto la nuova domanda di effetto sospensivo, non senza precisare che la decisione sul merito non avrebbe potuto essere emessa prima del versamento dei fr. 138.65 rimborsati per errore alla reclamante il 23 maggio 2023 e dei fr. 230.– chiesti dalla Camera lo stesso 23 maggio quale anticipo delle spese presumibili della procedura di reclamo. Nel frattempo la reclamante ha versato all’’UE i fr. 138.65 e alla Camera l’anticipo di fr. 230.–.
2.2 Ora, risulta dalle spiegazioni dell’UE che l’esecuzione n. __________ è stata estinta e avrebbe dovuto essere registrata come tale già il 17 maggio 2023, ovvero prima della pronuncia del fallimento. Di conseguenza il presupposto di cui all’art. 172 n. 3 LEF risultando adempiuto già al momento in cui è stato decretato il 19 maggio 2023, il fallimento va annullato senza necessità di verificare la solvibilità della reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
La dichiarazione di fallimento pronunciata il 17 maggio 2023 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti della società RE 1 è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della convenuta.
Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della convenuta.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della reclamante. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla stessa in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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