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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2023.54
Data decisione, Autorità: 31.05.2023, CEF
Titolo: Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia
Incarto n. 14.2023.54
Lugano 31 maggio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.1625 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 31 marzo 2023 dalla
CO 1
contro
RE 1, __________
giudicando sul reclamo dell’11 maggio 2023 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 10 maggio 2023 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il 31 marzo 2023 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della succursale di Lugano della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 6'259.76 oltre agl’interessi.
B. All’udienza di discussione del 10 maggio 2023 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione del 10 maggio 2023 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’11 maggio 2023 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 26 maggio 2023 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 l’11 maggio 2023, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 21 maggio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 22 maggio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato già l’11 maggio 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
Nel caso in esame il reclamante ha prodotto un ordine di pagamento di fr. 6'361.54 dato l’8 maggio 2023 alla Banca __________ a favore della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione con l’indicazione dell’esecuzione n. __________, che ha poi condotto al fallimento decretato il 10 maggio 2023. La Camera ha accertato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che il versamento è stato bonificato sul conto dell’Ufficio già il 9 maggio, ovvero prima della pronuncia del fallimento, e ha permesso l’estinzione del credito dell’istante. Di conseguenza il presupposto di cui all’art. 172 n. 3 LEF risultando adempiuto già al momento in cui è stato decretato, il fallimento va annullato senza necessità di verificare la solvibilità della reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
La dichiarazione di fallimento pronunciata il 10 maggio 2023 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1
Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1 La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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