AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 9.2022.78
Data decisione, Autorità: 21.03.2023, CDP
Titolo: Il dovere del curatore di documentare le spese vive sostenute; qualificazione delle presetazioni del curatore quale onorario vs. spese vive
Incarto n. 9.2022.78
Lugano 21 marzo 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Damiano Bozzini
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Mecca
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda l’approvazione del rendiconto per l’anno 2021
giudicando sul reclamo del 16 maggio 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 14/21 aprile 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. Dal 24 ottobre 2001 PI 1 era al beneficio di una tutela volontaria ai sensi dell'art. 372 vCC, trasformata poi per legge in curatela generale a partire dal 1° gennaio 2013 e confermata mediante decisione 22 ottobre 2015 dall'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria. RE 1, che ha funto dapprima da tutore, è stato confermato quale curatore generale.
B. Con la predetta decisione del 22 ottobre 2015 l’Autorità di protezione ha riconosciuto al curatore una mercede di fr. 40/h per un dispendio massimo di 60 ore annue. Il reclamo 6 novembre 2015 del curatore avverso la medesima decisione è stato accolto con sentenza 22 marzo 2016 della scrivente Camera di protezione, avendo quest’ultima approvato la pretesa del curatore per un aumento del dispendio massimo annuo a 80 ore.
C. In data 28 gennaio 2022 il curatore ha presentato il rendiconto finanziario e il rapporto morale inerenti il periodo di gestione dal 01.01.2021 al 31.12.2021, allegando la propria nota mercede per complessivi fr. 3'900.– (di cui fr. 3'060.– quale onorario per 76,5 ore, fr. 228.– quale rimborso trasferte, fr. 52.– quale rimborso spese di parcheggio, fr. 650.– quale rimborso spese varie).
D. Con decisione 21 aprile 2022 l’Autorità di protezione ha approvato il suddetto rendiconto, riconoscendo al curatore l’onorario preteso di fr. 3'060.–, ma ammettendo un rimborso spese di soli fr. 280.–, specificando che il curatore “dovrà produrre i giustificativi dettagliati relativi alla richiesta di rimborso spese per CHF 650.–”.
E. Con missiva 22 aprile 2022 il curatore ha chiesto ragguagli all’Autorità di protezione inerente il mancato riconoscimento delle spese pretese per fr. 650.–, allegando una relativa distinta spese e precisando che, se questa gli fosse stata richiesta, l’avrebbe già inoltrata.
F. L’11 maggio 2022, in risposta al predetto scritto, l’Autorità di protezione ha ricordato che nella decisione di approvazione del rendiconto sarebbe stato indicato l’obbligo del curatore di giustificare le spese in questione. L’Autorità di protezione ha richiamato la sentenza della Camera di protezione del 24 luglio 2014 (inc. CDP 9.2013.229) e osservato che la distinta spese prodotta non permetterebbe di sapere come l’importo preteso di fr. 650.– fosse composto. Infine, l’Autorità di protezione ha nuovamente invitato il curatore a presentare un elenco dettagliato delle spese vive con i relativi giustificativi.
G. Il curatore è insorto contro la decisione 21 aprile 2022 di approvazione del rendiconto mediante reclamo 16 maggio 2022. Il reclamante ha rilevato che la distinta per il rimborso spese sarebbe stata debitamente allegata al rendiconto, ritenendola esaustiva. Il curatore ha evidenziato: “non posso calcolare quanto costa un foglio per fotocopia, quanto tempo per telefono relativo al mio pupillo, quanto tempo ci è voluto per registrare le operazioni ed archiviarle per presentare all’ARP __________ o quanto tempo ho speso per andare alla __________ per prelevare i soldi necessari per pagare le fatture, e quanto tempo ho impiegato alla posta per poter pagare le fatture”. Secondo il reclamante un simile conteggio non si giustifica in quanto implicherebbe un dispendio di tempo sproporzionato all’importo preteso e contribuirebbe ad aumentare le spese. Il curatore ha inoltre lamentato il fatto che in passato la stessa forma di distinta sarebbe sempre stata accettata da parte dell’Autorità di protezione. Il reclamante ha evidenziato di svolgere il suo compito di curatore nel miglior modo e in riconoscenza della fiducia accordatagli da parte dei genitori del curatelato, rilevando come questi fosse a lui legato. Il reclamante ha elencato ulteriori interventi eseguiti ai fini del bene dell’interessato, svolti senza chiedere nessun rimborso per tali azioni, chiedendo infine che gli vengano riconosciute le spese per fr. 650.– per l’anno di gestione 2021.
H. Con osservazioni 2 giugno 2022 l’Autorità di protezione ha rilevato che, a partire dalla sentenza 24 luglio 2014 della Camera di protezione, i rendiconti sarebbero stati approvati con l’indicazione «il curatore dovrà produrre i giustificativi dettagliati relativi alla richiesta di rimborso spese indicato con “spese tel., postali, PC e ftc per CM, registrazioni fatture, prelevamenti banca e pagamenti posta”», fatta eccezione per il rendiconto 2016, in cui la richiesta di rimborso spese forfettario ammontava a CHF 200.– ed era stata ritenuta adeguata. Secondo l’Autorità di protezione sarebbe stato il curatore che negli anni avrebbe rinunciato a completare la documentazione accettando di conseguenza la decurtazione delle spese non documentate. Secondo l’autorità di prime cure, il curatore non avrebbe mai presentato un elenco dettagliato delle spese vive sostenute; mancando la relativa documentazione, la richiesta di rimborso spese del curatore risulterebbe pertanto ingiustificata. L’Autorità di protezione ha proposto al curatore di applicare in futuro un importo forfettario di rimborso spese simile a quello previsto dalla Legge sull’assistenza giudiziaria.
I. Con replica 9 giugno 2022 il reclamante ha rilevato di essersi adoprato a non indicare una cifra forfettaria per le spese varie, ma a giustificarle mediante una distinta delle operazioni eseguite (con l’indicazione della data, del genere di operazione e il relativo destinatario), avendo ritenuto che ciò fosse sufficiente. Egli ha rimproverato all’Autorità di protezione di non aver specificato che le spese gli sarebbero state riconosciute unicamente con la presentazione della relativa documentazione e di non averlo precisato nelle precedenti risoluzioni. Inoltre, il reclamante ha censurato che l’Autorità di protezione non applicherebbe la medesima prassi a tutti i casi e che la curatela inerente PI 1 sarebbe trattata diversamente, a suo avviso anche alla luce dei reclami presentati in passato. Infine, il reclamante ha chiesto “una reformatio in pejus” mediante il riconoscimento delle spese anche per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
J. Con duplica 23 giugno 2022 l’Autorità di protezione ha ritenuto che il reclamante avrebbe confuso le attività da conteggiare quale mercede e quale rimborso delle spese vive. È stato evidenziato che nel caso in cui l’importo preteso di fr. 650.– venisse calcolato quale mercede, sarebbero state superate le ore annue massime ammesse. L’Autorità di protezione ha sottolineato di aver riconosciuto un importo di fr. 280.– (inerente le trasferte e il posteggio) quale rimborso spese, ma non la richiesta forfettaria di fr. 650.– in quanto mancavano i giustificativi.
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
Giusta l'art. 404 CC il curatore ha diritto a un compenso adeguato e al rimborso delle spese necessarie, pagati con i beni dell’interessato. In caso di curatore professionale i relativi importi sono corrisposti al datore di lavoro (cpv. 1); l’autorità di protezione degli adulti stabilisce l’importo del compenso. A tal fine tiene conto in particolare dell’estensione e della complessità dei compiti conferiti al curatore (cpv. 2); i Cantoni emanano le disposizioni d’esecuzione e disciplinano il compenso e il rimborso delle spese per i casi in cui gli stessi non possano essere pagati con i beni dell’interessato.
2.1. Ai sensi dell'art. 49 LPMA i curatori hanno diritto a un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo. In base all'art. 16 ROPMA i curatori hanno diritto per le loro prestazioni a un compenso fissato dall’autorità di nomina, nonché al rimborso delle spese (cpv. 1); all’assunzione del mandato l’autorità di protezione definisce con il curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente necessario per l’esecuzione del mandato (cpv. 2); la domanda di indennità ed il conteggio delle spese vanno presentati per approvazione all’autorità competente con il rendiconto annuale (cpv. 3); il curatore può chiedere il rimborso delle spese o un anticipo sull’indennità già nel corso dell’anno (cpv. 4).
2.2. In virtù dell'art. 17 ROPMA l’indennità è stabilita tenendo conto dell’estensione e della complessità dei compiti conferiti (cpv. 1); è riconosciuta un’indennità compresa fra i fr. 40.– e i fr. 80.– l’ora (cpv. 3); il curatore è tenuto ad informare tempestivamente l’autorità di protezione qualora l’impegno superi il tempo lavoro concordato all’assunzione del mandato (cpv. 3); per le trasferte con autoveicoli viene riconosciuta un’indennità di fr. 0.60/km; per le altre il costo del biglietto di seconda classe dei mezzi di trasporto pubblici e, ove indicato dal criterio di economicità, eventuali abbonamenti (cpv. 4).
2.3. Le spese (ad esempio per telefono, veicolo, spese postali, pasti, ecc.) non sono incluse nel compenso forfettario o nell’orario, ma devono essere rimborsate separatamente, dietro presentazione di giustificativi, oppure anche in forma forfettaria (COPMA, Guide pratique Protection de l’adulte, n. 6.45, pag. 194).
Nel caso in esame, mediante sentenza 24 luglio 2014 della scrivente Camera di protezione (inc. CDP 9.2013.229), era stato definito che “Le spese vive sono da presentare in un conteggio per approvazione in virtù dell’art. 16 cpv. 3 ROPMA”. Difatti, quest’ultima normativa prescrive che “La domanda di indennità ed il conteggio delle spese vanno presentati per approvazione all’autorità competente con il rendiconto annuale”. Inoltre, la Camera di protezione aveva appurato che le spese elencate dal curatore non erano chiare, stabilendo che “Un’eventuale trascuranza in passato circa la suddetta presentazione del conteggio non giustifica di perseverare in tale omissione”, invitando di conseguenza il curatore a presentare una nota più specifica.
Successivamente, con la decisione di adeguamento della misura di protezione del 22 ottobre 2015, l’Autorità di protezione aveva citato l’applicazione della LOPMA e del ROPMA, norme che definiscono i requisiti per la presentazione dei rendiconti e delle richieste d’ indennizzo dei curatori.
Con la sentenza 22 marzo 2016, la scrivente Camera di protezione (inc. CDP 9.2015.192) si era infine pronunciata in merito all’onorario e al dispendio orario annuo ammesso, mentre per quanto concerne il rimborso spese, è stato ribadito che la richiesta di rimborso delle spese vive andava “presentata puntualmente all’Autorità di protezione in un conteggio per approvazione in virtù dell’art. 16 cpv. 3 ROPMA”.
3.1. Dalle sopraccitate decisioni dell’Autorità di prime e di seconde cure si evincono in modo chiaro le modalità prescritte per la presentazione della richiesta d’indennità del curatore, in particolare l’obbligo di conteggiare e documentare le spese vive pretese. Ciononostante, alla luce della documentazione prodotta da parte del reclamante e del tenore delle sue argomentazioni (soprattutto quelle contenute nella replica 9 giugno 2022), emerge effettivamente una sua confusione relativa alle due posizioni di retribuzione, ossia quella inerente l’onorario e quella relativa al rimborso delle spese vive. Il documento che il reclamante ha qualificato “distinta spese”, allegato al reclamo quale doc. 2, non può infatti essere considerato quale conteggio spese, trattandosi di un mero e vago elenco di alcune singole operazioni (tra cui telefonate, due spedizioni postali di data 04.01.2021 e 26.01.2021, una risposta di posta elettronica di data 22.09.2021 e una posizione inerente al “ritiro regalo PI 1” di data 20.05.2021). Tale elenco è composto unicamente da una descrizione generica delle operazioni e dalle relative date d’esecuzione, ma è privo di qualsiasi indicazione attinente alla durata delle medesime. Per poter conteggiare le prestazioni quali rimborso spese il curatore avrebbe dovuto indicare i relativi costi effettivi di telefonia, rispettivamente i reali costi degli invii postali. D’altronde, se il curatore avesse voluto far valere il tempo impiegato per tali prestazioni e pretendere un relativo compenso, quest’ultimo avrebbe dovuto essere incluso nell’onorario e non nell’ambito del rimborso spese, siccome si tratta di due posizioni retributive separate.
3.2. In questo contesto occorre rilevare che è sin dall’inizio del suo incarico che il curatore ha omesso di presentare un conteggio relativo alle spese vive da rimborsare. In ogni nota mercede presentata il curatore ha indicato una cifra approssimativa e arrotondata, senza mai allegare un relativo conteggio o dei pezzi giustificativi. Le uniche spese che il curatore ha sempre indicato in dettaglio erano quelle inerenti le trasferte e i costi di posteggio. Nell’ambito delle varie decisioni di approvazione dei rendiconti, a partire dalla sentenza 24 luglio 2014 della scrivente Camera di protezione, l’Autorità di protezione ha sistematicamente informato il curatore sul relativo obbligo di giustificare le sue pretese di rimborso spese. Ciò malgrado, il curatore non ha mai dato seguito a tali richiami dell’Autorità di protezione (se non fino alla presente sede di reclamo in cui egli ha prodotto una distinta spese che tuttavia risulta insufficiente), così che l’Autorità di protezione non gli ha quindi riconosciuto l’importo preteso. È vero che l’Autorità di protezione gli aveva riconosciuto un rimborso spese nell’ambito dell’approvazione del rendiconto per l’anno 2016, avendo ritenuto che la cifra indicata fosse comunque adeguata rispetto alla mercede approvata. A questo proposito va rammentato che era la Camera di protezione, mediante la predetta sentenza al punto 4, aveva segnalato al curatore che “un’eventuale trascuranza in passato circa la presentazione del conteggio non giustifica di perseverare in tale omissione”. Egli ha comunque regolarmente accettato la decurtazione delle sue note per quanto attiene al rimborso spese, non essendosi mai aggravato avverso le ultime decisioni di approvazione, nelle quali l’Autorità di protezione aveva espressamente motivato il mancato riconoscimento del rimborso delle spese vive e richiamato il curatore alla presentazione dei relativi giustificativi. Essendo quest’ultime decisioni cresciute in giudicato, esse non possono più essere contestate. Inoltre, la pretesa avanzata dal reclamante nella replica 9 giugno 2022 tendente al riconoscimento delle spese (ridotte) per gli anni passati dal 2015 al 2020 esula dalle competenze della Camera di protezione quale autorità di reclamo ed è dunque irricevibile. Alla luce di quanto precede, il mancato rimborso delle spese vive pretese dal curatore per fr. 650.– risulta pertanto giustificato, ragione per cui il reclamo deve essere respinto.
Si ritiene nondimeno importante sottolineare che, né mediante la decisione impugnata, né con il presente giudizio, viene in alcun modo criticato il più che lodabile operato svolto da RE 1 a favore del suo curatelato PI 1. Si tratta unicamente di una correzione degli aspetti contabili formali legati al rimborso spese preteso dal curatore. Con la presente procedura ci si auspica di chiarire e formalizzare definitivamente le modalità che permetteranno in futuro al curatore di richiedere (e ottenere) un rimborso spese adeguato e congruo alle sue giustificate prestazioni.
Vista la difficoltà che il curatore ha eccepito di riscontrare nella registrazione continua delle spese vive sostenute, appare percorribile la proposta presentata dall’Autorità di protezione in sede delle osservazioni del 2 giugno 2022 tendente ad introdurre un sistema di rimborso spese forfettario in proporzione alla mercede approvata. La questione esula però dalle competenze della scrivente Camera di protezione nella presente sede di reclamo. Va osservato a titolo abbondanziale come le parti potrebbero accordarsi in tal senso per la futura retribuzione del curatore.
Tasse e spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del reclamante.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Il reclamo è respinto.
Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico di RE 1.
Comunicazione:
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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