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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2023.9
Data decisione, Autorità: 26.05.2023, CEF
Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione di risarcimento giusta l’art. 52 LAVS. Solidarietà degli organi. Rateazione dei debiti solidali
Incarto n. 14.2023.9
Lugano 26 maggio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa S22-232 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso promossa con istanza 25 ottobre 2022 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 27 gennaio 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 23 gennaio 2023 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 1° aprile 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 3'000.–, indicando quale causa del credito il “Risarcimento danni, secondo art. 52 LAVS, in relazione alla ditta PI 2, come da decisione del 14.05.2021, dilazione non rispettata del 27.07.2021”;
che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 25 ottobre 2022 la Cassa istante ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso limitatamente a fr. 2'389.80 (dedotti pagamenti di fr. 610.20);
che nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 21 novembre 2022;
che statuendo con decisione del 23 gennaio 2023, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 165.– e un’indennità di fr. 70.– a favore dell’istante;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un’“opposizione totale” del 27 gennaio 2023 per ottenere la “cancellazione della pratica”;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che la notifica della decisione è avvenuta in concreto ad RE 1 al più presto il 24 gennaio 2023, sicché il termine d’impugnazione di dieci giorni è scaduto venerdì 3 febbraio e il reclamo, presentato già il 30 gennaio 2023 (data del timbro postale), è senz’altro tempestivo;
che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi);
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che in virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione;
che la procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo; che il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446, consid. 4.1.1);
che il reclamante si duole anzitutto che il Giudice di pace non è entrato in materia sulle ragioni da lui spiegate nelle osservazioni all’istanza;
ch’effettivamente il primo giudice non si è determinato sulle osservazioni del 21 novembre 2022, limitandosi a rilevare che il suo compito era unicamente di accertare l’esistenza di un titolo di rigetto definitivo;
che in realtà il giudice del rigetto è anche tenuto a esaminare le eventuali eccezioni sollevate dall’escusso in virtù dell’art. 81 LEF e a determinarsi al riguardo, ammettendole in tutto o in parte oppure respingendole;
che in prima sede RE 1 ha fatto valere di avere ottenuto una rateazione dell’importo dovuto, il cui importo è poi stato ridotto;
che tra le eccezioni dell’art. 81 LEF rientra in particolare la proroga del termine di pagamento, che può verificarsi anche sotto forma della concessione di un pagamento rateale del credito posto in esecuzione;
che la decisione impugnata andrebbe quindi annullata e la causa rinviata al Giudice di pace per l’emanazione di un nuovo giudizio motivato in merito alla contestazione sollevata dall’escusso;
che la causa è però matura per il giudizio, sicché l’esigenza di celerità che caratterizza la procedura di rigetto dell’opposizione richiede che la Camera statuisca essa stessa sul merito del reclamo senza indugio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC);
che nel reclamo RE 1 allega che PI 1 (che gestisce con lui la PI 2) sta pagando le rate stabilite dalla Cassa cantonale di compensazione, sicché a suo giudizio la Cassa non poteva emettere un precetto esecutivo nei suoi confronti per lo stesso credito, motivo per cui chiede la cancellazione della pratica;
che quale titolo di rigetto l’istante ha prodotto la decisione di risar-cimento dei danni (art. 52 LAVS) emessa il 14 maggio 2021 dall’Istituto delle assicurazioni sociali, con cui ha deciso che RE 1 è tenuto a risarcire alla Cassa fr. 5'000.– per contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non pagati per il 2019, in via solidale con PI 1 (act. 3/2);
che contro tale decisione non è stata interposta opposizione e del resto il reclamante non la contesta giacché sostiene che PI 1 sta regolarmente pagando gli acconti stabiliti dalla Cassa;
che la Cassa ha pure prodotto la decisione del 27 luglio 2021, con cui ha concesso ad RE 1 una dilazione di pagamento, che prevedeva il versamento di dieci rate mensili di fr. 500.– con scadenza alla fine di ogni mese, da agosto 2021 a maggio 2022 (act. 3/5);
che dopo un primo sollecito del 20 dicembre 2021 di pagare due rate arretrate, il 14 febbraio 2022 la Cassa ha nuovamente invitato RE 1 a pagare due rate arretrate per fr. 1'000.– complessivi entro il 6 marzo 2022, avvertendolo che in caso contrario avrebbe dato avvio all’incasso per via esecutiva (act. 3/7), ciò che ha fatto con il precetto esecutivo del 1° aprile 2022;
che è pertanto infondata la doglianza del reclamante secondo cui il precetto esecutivo sarebbe ingiustificato nella misura in cui PI 1 starebbe pagando le rate stabilite dalla Cassa, poiché egli misconosce di essere stato obbligato a versare i contributi paritetici in solido con lei, di modo che la Cassa può legittimamente, a sua scelta, esigere da tutti i debitori solidali o da uno di essi tutto il debito o una parte soltanto (art. 144 cpv. 1 CO), tutti i debitori restando obbligati finché sia estinto l’intero debito (art. 144 cpv. 2 CO);
che il debitore solidale può opporre al creditore soltanto le eccezioni derivanti o dai suoi rapporti personali col medesimo o dalla causa stessa o dall’oggetto dell’obbligazione solidale (art. 145 cpv. 1 CO), ma non le eccezioni personali di altri condebitori, in particolare una dilazione concessa loro personalmente (Graber in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed. 2019, n. 4 ad art. 145 CO e i rinvii);
che il reclamante non può quindi valersi del fatto che PI 1 starebbe rispettando la dilazione a lei concessa;
che del resto egli non ha prodotto – come richiesto dall’art. 81 cpv. 1 LEF – i documenti che dimostrano il rispetto del piano di pagamento concesso a PI 1;
che in ogni caso egli non contesta – e risulta pacifico dalla documentazione prodotta dall’istante – di non aver rispettato il piano di pagamento a lui concesso, sicché la Cassa ha il diritto di chiedergli il versamento dell’intero saldo del debito solidale;
che il reclamo va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata nel suo esito;
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorso in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'389.80, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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