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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2023.53
Data decisione, Autorità: 26.05.2023, CEF
Titolo: Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia
Incarto n. 14.2023.53
Lugano 26 maggio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.177 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 27 febbraio 2023 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 14 maggio 2023 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 10 maggio 2023 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, il 27 febbraio 2023 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di decretare il fallimento dell’RE 1 per il mancato pagamento di fr. 895.– oltre a interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 9 maggio 2023 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione del 10 maggio 2023 il Pretore ha dichia-rato il fallimento dell’RE 1 dallo stesso giorno alle ore 14.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 70.–.
D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 14 maggio 2023 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 17 maggio 2023 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto all’RE 1 l’11 maggio 2023, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 21 maggio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 22 maggio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 15 maggio 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2.1 Nel caso in esame il reclamante ha prodotto un estratto del proprio conto presso la Banca __________ del 14 maggio 2023, da cui risulta che ha pagato fr. 230.50 sul conto della sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione già il 21 aprile 2023, indicando quale riferimento il numero dell’esecuzione che ha poi por-tato al fallimento. La Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che il versamento è stato accreditato il 24 aprile 2023 sul conto dell’Ufficio a saldo dell’esecuzione dell’istante, ossia ben prima della dichiarazione del fallimento. Nel reclamo l’RE 1 afferma di non capire la decisione impugnata. Il motivo è presto detto: nessuno si è presentato all’udienza del 9 maggio 2023 e la reclamante non ha informato il Pretore dell’avvenuto pagamento, di modo ch’egli non aveva altra scelta se non pronunciare il fallimento.
2.2 Precisato ciò, l’estinzione del credito dell’istante si è comunque verificata prima della pronuncia del fallimento, sicché il presupposto di cui all’art. 172 n. 3 LEF risultava adempiuto già al momento in cui il fallimento è stato decretato, ciò che ne giustifica l’annullamento senza necessità di verificare la solvibilità della reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
La dichiarazione di fallimento pronunciata il 10 maggio 2023 dalla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord nei confronti dell’RE 1 è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 70.–, da anticipare come di rito, è posta a carico dell’RE
Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico dell’RE
III. Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Mendrisio; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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