AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2022.6
Data decisione, Autorità: 25.05.2023, ICCA
Titolo: Modifica di misure a tutela dell'unione coniugale: contributo cautelare per la moglie
Incarto n. 11.2022.6
Lugano 25 maggio 2023/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2021.355 (modifica di misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 22 aprile 2021 da
AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 )
e con istanza del 30 settembre 2021 da AO 1 nei confronti di AP 1,
giudicando sull'appello del 21 gennaio 2022 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare (‟decisione intermediaˮ) emesso dal Pretore aggiunto il 10 gennaio 2022;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1972) e AP 1 (1975) si sono sposati a __________ il 30 agosto 2008. Dal matrimonio sono nate G__________ (31 luglio 2009), S__________ (10 gennaio 2011) e L__________ (16 gennaio 2015). La famiglia alloggiava a __________ in un'abitazione appartenente ai coniugi in ragione di metà ciascuno. Nel 2019 il marito, già direttore delle filiali __________ di __________ e __________ (SG), è stato licenziato in seguito a un piano di ristrutturazione e si è iscritto ai ruoli della disoccupazione. La moglie, laureata in scienze biomediche, non ha esercitato attività lucrativa durante la vita in comune.
B. Nell'ambito di un'istanza a protezione dell'unione coniugale introdotta il 25 novembre 2019 da AO 1, con sentenza del 15 gennaio 2020 il giudice unico del Tribunale distrettuale di __________ ha autorizzato i coniugi a vivere separati dal 1° febbraio 2020, ha ordinato la separazione dei beni e ha omologato un accordo che prevedeva – in particolare – l'affidamento delle figlie al padre, la regolamentazione del diritto di visita materno, l'impegno di AO 1 di far fronte direttamente ai costi delle figlie e di versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 3800.– mensili, oltre ad assumere il premio della cassa malati, della franchigia e dei costi medici. Il 2 marzo 2020 AP 1 si è trasferita a __________. Nel corso del 2021 AO 1 ha cominciato a lavorare come “projet manager” per la __________ SA con un grado d'occupazione del 20%.
C. Il 22 aprile 2021 AP 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere dal 1° agosto successivo l'affidamento delle figlie (riservato il diritto di visita paterno), un contributo alimentare di fr. 2987.– mensili per sé, uno di fr. 1175.– mensili ciascuno per G__________ e S__________ e uno di fr. 975.– mensili per L__________, assegni familiari non compresi. Al dibattimento del 13 luglio 2021 AO 1 ha proposto di respingere l'istanza e ha postulato la soppressione di qualsiasi obbligo alimentare nei confronti della moglie. Il Pretore aggiunto ha sospeso il contraddittorio fino all'allestimento di una perizia socio-ambientale, sulle capacità genitoriali e sull'opportunità di affidare le figlie alla madre con trasferimento nel Ticino. Il mandato è poi stato conferito al dott. __________ __________ di __________ e AO 1 è stato invitato ad anticipare i costi della perizia, preventivati in fr. 13 000.–. L'interessato ha comunicato al Pretore aggiunto di non essere in grado di versare tale importo, instando per il gratuito patrocinio.
D. Nel settembre del 2021 AP 1 si è iscritta a un corso per l'insegnamento a “livello secondario I” (Master of Arts) in matematica e scienze naturali alla __________. Il 30 settembre 2021 AO 1 ha adito a sua volta il Pretore aggiunto per ottenere, previo conferimento del gratuito patrocinio, una modifica del diritto di visita materno, la designazione di un curatore educativo in favore delle figlie e la soppressione del contributo alimentare destinato alla moglie. Invitata a presentare osservazioni, in un memoriale del 20 ottobre 2021 AP 1 ha proposto di respingere l'istanza o, quanto meno, di regolare le relazioni personali solo dopo l'assunzione della perizia. Con replica del 28 ottobre 2021 il marito ha ribadito la sua posizione. Altrettanto ha fatto la moglie in una duplica del 17 novembre 2021.
E. Statuendo con decreto cautelare (‟decisione intermediaˮ) del 10 gennaio 2022, il Pretore aggiunto ha ridotto il contributo alimentare per la moglie ‟provvisoriamente alla somma omnicomprensiva di fr. 2928.–ˮ mensili. Non sono state riscosse spese processuali, mentre il marito è stato tenuto a rifondere a AP 1 fr. 1000.– per ripetibili.
F. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 21 gennaio 2022 nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato respingendo
l'istanza del marito e confermando il contributo alimentare previsto nella sentenza del 15 gennaio 2020. Con osservazioni del 25 febbraio 2022 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello. Il 30 maggio 2022 l'appellante ha comunicato a questa Camera che il 14 gennaio precedente il marito ha intentato azione di divorzio davanti al Tribunale distrettuale di __________.
Considerando
in diritto: 1. La decisione impugnata è un decreto cautelare emanato con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC). Adottato dopo che la controparte ha avuto modo di esprimersi, sia pure per scritto (art. 265 cpv. 2 CPC: decreto intermedio o “nelle more istruttorie”), esso è appellabile entro 10 giorni (art. 308 cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC), quand'anche il procedimento cautelare in sé non sia ancora terminato (DTF 137 III 417, confermata in DTF 139 III 88 consid. 1.1.2). Ove un decreto cautelare riguardi controversie meramente patrimoniali, in ogni modo, l'appello è ammissibile solo se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è manifestamente dato, ove appena si pensi all'entità e alla durata del contributo alimentare litigioso dinanzi al Pretore aggiunto. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare è stato notificato alla patrocinatrice della moglie l'11 gennaio 2022 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Inoltrato il 21 gennaio 2022 (data della raccomandata, agli atti), ultimo giorno utile, il ricorso in esame è pertanto tempestivo.
All'appello AP 1 acclude informazioni generali sugli abbonamenti ai mezzi pubblici ‟Carta junior” e carta “Bimbi accompagnatiˮ estratta dal sito internet ‹www.sbb.ch/it›. Le comunicazioni delle Ferrovie federali svizzere FFS hanno carattere ufficiale, sono liberamente accessibili a chiunque e provengono da una fonte non controversa. Possono quindi essere reputate notorie (art. 151 CPC; v. DTF 143 IV 385 consid. 1.2).
Il 14 gennaio 2022, come detto, AO 1 ha intentato azione di divorzio davanti al Tribunale distrettuale di __________. Ora, il giudice a tutela dell'unione coniugale prende le misure necessarie per regolare la vita separata dei coniugi, le quali rimangono in vigore anche dopo l'introduzione di una causa di divorzio fintanto che il giudice del divorzio non le sopprima o le modifichi. Egli conclude così i procedimenti pendenti davanti a lui (compresi quelli in appello), ancorché nel frattempo sia stata presentata azione di divorzio su richiesta comune o su azione di un coniuge, tenendo conto di tutti i fatti e di tutte le prove ammissibili in virtù dell'art. 229 ed eventualmente dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 148 III 99 consid. 4.2 segg.; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.27 del 5 maggio 2022 consid. 5). Ne segue che in concreto l'avvio di una causa di divorzio da parte del marito non influisce sulla decisione che è chiamata a prendere questa Camera.
Nel decreto cautelare impugnato il Pretore aggiunto ha ricordato anzitutto che il contributo alimentare per la moglie di fr. 3800.– mensili pattuito davanti al tribunale turgoviese si fondava su un reddito del marito di fr. 9867.– mensili e un fabbisogno minimo di lui di fr. 6000.– mensili, compreso quello delle tre figlie a lui affidate. Premesso ciò, egli ha ritenuto che prima di conoscere l'esito della perizia socio-ambientale e sulle capacità genitoriali dei coniugi da lui ordinata fosse prematuro statuire sulle richieste della moglie volte alla modifica dell'affidamento delle figlie e alla conseguente ridefinizione dei contributi alimentari. Egli ha reputato tuttavia di statuire con ‟decisione intermediaˮ sulla richiesta del marito volta a sopprimere il contributo alimentare per AP 1 al fine ‟di tutelare la solvibilità del padre nel caso in cui le figlie dovessero essere affidate alla moglie e occorresse fissare un contributo alimentare in loro favore a carico del padre”.
Ciò posto, il Pretore ha accertato il reddito attuale del marito in fr. 9972.– mensili (indennità di disoccupazione fr. 6795.–, reddito dalla __________ AG fr. 3177.– mensili), rinunciando a imputare alla moglie un reddito ipotetico. Quanto ai fabbisogni minimi dei coniugi, quello del marito è stato calcolato in fr. 3555.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, interessi ipotecari e ammortamenti fr. 302.– [già dedotta la quota di 3/5 a carico delle figlie], spese accessorie fr. 140.–, assicurazione dello stabile fr. 19.–, assicurazione responsabilità civile e dell'economia domestica fr. 87.–, premio della cassa malati fr. 375.65, imposta di circolazione fr. 32.–, assicurazione responsabilità civile dell'automobile fr. 41.–, spese di veicolo/pasti fuori casa/spese di trasferta fr. 200.–, costo della perizia fr. 1000.–). Il fabbisogno minimo della moglie è stato definito in fr. 3010.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 375.65, assicurazione responsabilità civile e dell'economia domestica fr. 33.75, spese di trasferta fr. 200.–).
Relativamente alle figlie, il Pretore aggiunto ha calcolato il fabbisogno in denaro di G__________ e S__________ in fr. 1250.– mensili ciascuna (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 600.–, premio della cassa malati fr. 93.75, costo dell'alloggio fr. 221.–, ragazza alla pari fr. 331.–, attività ricreative ricorrenti fr. 85.–, spese per
l'esercizio del diritto di visita e abbonamento generale delle FFS fr. 140.–, dedotto l'assegno familiare di fr. 220.–) e quello di L__________ in fr. 995.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 400.–, premio della cassa malati fr. 38.35, costo dell'alloggio fr. 221.–, ragazza alla pari fr. 331.–, attività ricreative ricorrenti fr. 85.–, spese per l'esercizio del diritto di visita e abbonamento generale delle FFS fr. 140.–, dedotto l'assegno familiare di fr. 220.–), mentre ha escluso un contributo di accudimento, la cura delle figlie essendo assicurata da terzi.
Constatato un ammanco nel bilancio familiare, il Pretore aggiunto ha garantito dapprima con il margine disponibile del marito di fr. 6422.– mensili il fabbisogno in denaro delle tre figlie (complessivi fr. 3495.–) e ha destinato la rimanenza alla moglie. Il contributo alimentare per lei è stato così ridotto “provvisoriamente alla somma omnicomprensiva” di fr. 2928.– mensili.
Riguardo al fabbisogno minimo del marito, l'appellante contesta l'importo di fr. 1000.– mensili riconosciuto dal Pretore per l'anticipo dei costi peritali, ritenendolo un debito verso terzi. Per di più, a suo parere, così facendo il referto in questione è per finire finanziato da lei, “visto che si vede privata dell'eccedenza”. In merito al proprio fabbisogno minimo, l'appellante sostiene che a torto il primo giudice non ha tenuto conto dell'intera pigione di fr. 2120.– mensili da lei versata, e ciò contrariamente al giudice turgoviese. Tale pigione, essa soggiunge, oltre a essere giustificata anche qualora non ottenesse l'affidamento delle figlie, è in linea con i prezzi di __________ per appartamenti di 4.5 locali. Inoltre, essa prosegue, il Pretore aggiunto nemmeno ha tenuto conto dei termini di disdetta. Quanto ai fabbisogni in denaro delle figlie, AP 1 ritiene che le spese per attività ricreative vadano finanziate se mai con l'eccedenza e definisce eccessivi i costi di trasferta per l'esercizio del diritto di visita, l'abbonamento delle FFS comportando un esborso inferiore a quello conteggiato dal primo giudice.
I coniugi non possono invocare per contro un erroneo accertamento dei fatti o un'errata applicazione del diritto relativamente alle circostanze iniziali, la procedura di modifica non avendo lo scopo di “correggere” la decisione precedente, ma solo di adattarla. Decisiva è così la situazione al momento in cui è presentata l'istanza (sentenza del Tribunale federale 5A_1035/2021 del 2 agosto 2022 consid. 3 con riferimenti; da ultimo: I CCA, sen-tenza inc. 11.2021.136 del 25 gennaio 2023 consid. 5). Dandosi i presupposti per una modifica, il giudice determina nuovi contributi di mantenimento dopo avere aggiornato gli elementi litigiosi in base ai quali era stato definito il precedente assetto (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.136 del 25 gennaio 2023 consid. 5). Per la modifica di misure a tutela dell'unione coniugale o di provvedimenti cautelari emanati in una causa di stato e fondati su un accordo delle parti valgono le medesime restrizioni previste dalla giurisprudenza per le convenzioni di divorzio (DTF 142 III 518; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.66 del 27 novembre 2018 consid. 3b).
Che la documentazione agli atti sia parziale è vero, ma ciò è insito nella natura di un decreto cautelare “intermedio”, fondato su mezzi di prova immediatamente disponibili in attesa di un'istruttoria completa (Bohnet in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 14a ad art. 365 e in: Bohnet/Guillod [curatori], Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2015, n. 27 ad art. 273 CPC). E per un giudizio di verosimiglianza a questo stadio della procedura i documenti presentati dal marito possono reputarsi sufficienti. Del resto, come ricorda il Pretore aggiunto, approfon-dimenti saranno ancora possibili in esito alle risultanze probatorie. E ciò a maggior ragione ove si pensi che occorrerà ancora emanare un decreto finale, una volta chiusa l'istruttoria cautelare, decreto che dovrà disciplinare il contributo di mantenimento per tutto l'arco di tempo compreso tra l'istanza cautelare e il giorno della decisione (RtiD I-2019 pag. 619 consid. 6).
Contrariamente all'opinione dell'appellante, l'anticipo di costi peritali non costituisce un debito verso terzi, bensì una spesa processuale (art. 95 cpv. 2 lett. c CPC). Rammentato ciò, che il marito sia stato tenuto ad anticipare i costi della perizia non giustifica, nemmeno a un esame sommario, di inserire le relative rate nel fabbisogno minimo, il mantenimento della moglie essendo prioritario (DTF 103 Ia 101 consid. 4; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_778/2012 del 24 gennaio 2013, consid. 6.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2009.129 del 20 agosto 2009 consid. 6c). Nella misura in cui l'interessato non è in grado di affrontare la spesa, ciò che AO 1 ha fatto valere instando per il gratuito patrocinio, incomberà al Pretore aggiunto statuire su quest'ultima richiesta. Ne discende che il fabbisogno minimo del marito va ricondotto a fr. 2550.– mensili.
Nel fabbisogno minimo di un coniuge va inserito il costo della locazione effettivo o ragionevole. Ove tale costo appaia troppo elevato rispetto alle esigenze del coniuge e alla di lui situazione economica, esso può essere ridotto (sentenza del Tribunale federale 5A_1065/2020 del 2 dicembre 2021 consid. 4.1.3 in: FamPra.ch 2022 pag. 259). È quanto il Pretore aggiunto ha ritenuto nel caso in esame. Se non che, per tacere del fatto che la tipologia dell'alloggio e il relativo costo pare, a un sommario esame, correlato al prospettato ottenimento dell'affidamento delle figlie, qualora il costo effettivo di un alloggio non sia ragionevole occorre lasciare all'interessato il tempo necessario per trovare una sistemazione meno onerosa, tempo corrispondente in linea di principio al successivo termine utile per rescindere il contratto di locazione (sentenza del Tribunale federale 5A_679/2019 del 5 luglio 2021 consid. 16.1.1 con rinvii). Allo stato attuale delle cose, in attesa degli approfondimenti istruttori, ai fini del presente giudizio, limitato a un esame di apparenza, non resta che attenersi all'esborso effettivo, tanto più che tutto si ignora delle condizioni contrattuali. Il fabbisogno minimo di AP 1 si attesta così a fr. 3930.– mensili.
Per quanto concerne le spese riguardanti l'esercizio del diritto di visita e le trasferte, il Pretore aggiunto ha riconosciuto a tutte le figlie fr. 140.– mensili, corrispondenti al costo di un abbonamento generale FFS per ragazzi dai 6 ai 16 anni. L'appellante sostiene che con una carta “Junior” o “Bimbi accompagnati” il costo ammonterebbe a soli fr. 30.– mensili. Se non che, a un esame di apparenza le trasferte per l'esercizio del diritto di visita risultano essere compiute in automobile e non con i mezzi pubblici. Inoltre, a un giudizio di verosimiglianza un'indennità di fr. 140.– mensili appare, nel risultato, ancora sostenibile, tanto che in prima sede AP 1 ammetteva una spesa di fr. 100.– mensili. In definitiva non soccorrono quindi le condizioni per scostarsi dall'apprezzamento del Pretore.
reddito del padre fr. 9385.–
reddito della madre fr. —.–
fr. 9385.– mensili,
fabbisogno minimo del padre fr. 2550.–
fabbisogno minimo della madre fr. 3930.–
fabbisogno minimo di G__________ fr. 1250.–
fabbisogno minimo di S__________ fr. 1250.–
fabbisogno minimo di L__________ fr. 995.–
fr. 9975.– mensili,
Ammanco fr. 590.– mensili
Il marito può conservare per sé fr. 2550.– mensili,
può destinare alle figlie complessivi fr. 3495.– mensili (assegni familiari non compresi)
e deve versare per la moglie:
fr. 9385.– ./. fr. 2550.– ./. fr. 3495.– = fr. 3340.– mensili.
Le spese dell'attuale giudizio seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene un aumento del contributo alimentare, ma non il rigetto dell'azione. Tutto ponderato, si giustifica perciò di suddividere a metà gli oneri processuali e di compensare le ripetibili. L'esito del presente giudizio non incide apprezzabilmente invece sul dispositivo inerente alle spese processuali (non riscosse) e alle ripetibili (poste a carico del marito) di primo grado.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, tuttavia, a livello federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 del decreto cautelare impugnato è così riformato:
Il contributo alimentare previsto al punto 1.1 della convenzione 14 gennaio 2020 omologata il 15 gennaio 2020 dal Bezirksgericht __________ è ridotto cautelarmente alla somma onnicomprensiva di fr. 3340.– mensili.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le spese processuali di fr. 1500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
Notificazione a:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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