AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2022.164
Data decisione, Autorità: 19.05.2023, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo insufficientemente motivato
Incarto n. 14.2022.164
Lugano 19 maggio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2022.4461 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 6 settembre 2022 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 22 dicembre 2022 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 7 dicembre 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. L’RE 1 ha assunto CO 1 alle sue dipendenze come collaboratore (gerente) con contratto di lavoro del 1° aprile 2022 per un salario di fr. 4'000.– lordi.
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 agosto 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 22'782.– oltre agli interessi del 5% dal 1° maggio 2022 (indicando quale causa del credito: “Salari dal 1.04.2022 al 31.07.2022 (17'332.00 Fr./Lordi) +Spese (450.00/netti) + prestazioni quale Disc Jockey, Light Jockey, Booking Artisti (5000.00/netti)”) e fr. 200.– (per “Raccomandate, consulenza giuridica, diversi”).
C. Avendo l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 6 settembre 2022 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 10 ottobre 2022. CO 1 ha ribattuto con una replica spontanea del 17 ottobre 2022.
D. Statuendo con decisione del 7 dicembre 2022, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta limitatamente a fr. 14'976.– (anziché fr. 22'982.–) oltre agl’interessi del 5% dal 1° giugno 2022, ponendo a carico di quest’ultima le spese processuali di fr. 150.– per ⅔ senz’assegnare indennità.
E. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 22 dicembre 2022 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto all’ RE 1 il 15 dicembre 2022, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 25 dicembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 26 dicembre 2022 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) durante le ferie natalizie (dal 18 dicembre al 1° gennaio 2022: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]) ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì 4 gennaio 2023. Presentato brevi manu già il 22 dicembre 2022, il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_621/2021 del 30 agosto 2022 consid. 3.1, i cui principi valgono anche per i reclami: 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.
1.3.1 Nella decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che il contratto di lavoro costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per i salari da aprile a luglio 2022 (fr. 4'000.– mensili dai quali vanno sottratte le deduzioni contrattualmente previste al punto 10) e che non sussiste invece un titolo per gli altri importi richiesti (di fr. 450.–, fr. 5'000.– e fr. 200.–). Ha d’altronde respinto l’eccezione della convenuta secondo cui l’istante avrebbe falsificato il contratto di lavoro modificando la data di assunzione e cancellando a sua discrezione il paragrafo 13 “per ottenere a suo totale interesse prestazioni salariali totalmente false”. Il primo giudice ha infatti considerato l’eccezione di falso non verosimile siccome a comprova delle proprie allegazioni la convenuta aveva prodotto solo una copia del contratto di lavoro (doc. 1) del tutto identica a quella prodotta dall’istante (doc. A). Ha ricordato che la falsificazione dev’essere resa verosimile mediante documenti, sicché l’escussa non poteva limitarsi a sollevare una semplice contestazione.
1.3.2 Nel reclamo l’RE 1 afferma che il Pretore non ha considerato che esistono due contratti e che uno dei due è chiaramente stato modificato sia per quanto attiene alla data d’inizio dell’attività, avvenuta il 22 aprile 2022 e non il 1° aprile, sia per quanto concerne il paragrafo 13 “accordi particolari”; ciò posto essa si dice pronta a pagare il dovuto dal 22 aprile 2022 al 13 luglio 2022 (e non al 31 luglio), giorni in cui CO 1 ha lavorato effettivamente per la ditta.
1.3.3 Sennonché, così argomentando, la reclamante si limita a ripetere quanto già allegato in prima sede senza confrontarsi con l’accertamento – corretto – del Pretore secondo cui la copia del contratto prodotta dalla convenuta (doc. 1) è identica a quella prodotta dall’istante (doc. A). In particolare la data d’inizio d’attività che vi figura è in entrambi i casi quella del 1° aprile 2022 e il contenuto del tredicesimo paragrafo è identico e biffato in ambedue i documenti. La censura di falsificazione, semplicemente ripetuta, si avvera quindi irricevibile (v. sopra consid. 1.3). D’altronde che l’attività lavorativa sia terminata, a dire della reclamante, il 13 luglio e non il 31 luglio 2022 è un’allegazione di fatto nuova e quindi inammissibile (v. sopra consid. 1.2). Non è poi rilevante che, secondo quanto ribadisce la reclamante, il contratto originale sia depositato presso la Polizia cantonale. La copia da essa prodotta (doc. 1), a suo dire rilasciata dalla Polizia (osservazioni all’istanza), è infatti, come già rilevato, identica a quella acclusa all’istanza (doc. A). Il Pretore altro non poteva fare che respingere l’eccezione di falsificazione. Ne segue che il reclamo è interamente irricevibile.
Per abbondanza, la decisione pretorile è corretta. Spettava alla convenuta rendere verosimile la falsificazione del contratto, mediante documenti, seduta stante a norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF (DTF 132 III 143 consid. 4.1.2, sentenze della CEF 14.2022.34 del 2 agosto 2022, consid. 5.1 e 14.2017.12 del 4 maggio 2017 consid. 4.2/a con rinvii), ciò ch’essa non è riuscita a fare con la produzione del doc. 1.
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non avendo dovuto redigere osservazioni al reclamo che non è quindi incorsa in spese in questa sede.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 14'976.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
Le spese processuali di complessivi fr. 230.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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