AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2023.3
Data decisione, Autorità: 19.05.2023, CEF
Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo insufficientemente motivato
Incarto n. 14.2023.3
Lugano 19 maggio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2022.404 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Balerna promossa con istanza 24 novembre 2022 dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona (rappresentata dall’Istituto assicurazioni sociali IAS, Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 12 gennaio 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 27 dicembre 2022 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 giugno 2022 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 560.–, indicando quale causa del credito la “Decisione di restituzione del 19 aprile 2021 quale prestazione complementare. Decisione di dilazione del 12 agosto 2021 non rispettata”;
che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 novembre 2022 la Cassa can-tonale di compensazione AVS/AI/IPG ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna limitatamente a fr. 490.– (anziché per fr. 560.–);
che entro il termine assegnatole RE 1 non ha presentato osservazioni all’istanza;
che statuendo con decisione del 27 dicembre 2022, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– senz’assegnare indennità;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 gennaio 2023 per ottenere un pagamento rateale del dovuto;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che presentato il 13 gennaio 2023 (data del timbro postale) contro la decisione notificata a RE 1 il 3 gennaio 2023, il reclamo è tempestivo (art. 251 lett. a CPC e 321 cpv. 2 CPC);
che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi);
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la documentazione prodotta dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG – ossia la decisione di restituzione della prestazione complementare del 19 aprile 2021 e quella di dilazione del 12 agosto 2021 non ossequiata – costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione onde l’accoglimento dell’istanza;
che nel reclamo RE 1 afferma di non aver potuto presentare osservazioni all’istanza entro il termine assegnatole per “motivi di salute, età ed incomprensione di codesti atti giudiziari” e per questo motivo chiede, considerata inoltre la sua situazione finanziaria, che l’importo di fr. 490.– sia “dedotto in rate mensili dalla prestazione spettatemi fino ad estinzione dello stesso” e che le spese processuali di fr. 100.– poste a suo carico nel primo giudizio vengano rateate;
che la reclamante non chiede però l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa al primo giudice perché le possa (nuovamente) dare l’occasione di esprimersi, ma si limita a chiedere una rateazione della somma posta in esecuzione e delle spese processuali senza evocare altri motivi di contestazione del rigetto dell’opposizione;
che del resto censure riguardanti la situazione medica ed economica dell’escusso non costituiscono un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione per respingere o sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione (sentenze della CEF 14.2022.69 del 19 agosto 2022, 14.2019.228 del 9 gennaio 2020 pag. 3 con rinvii);
che la competenza del giudice del rigetto e dell’autorità giurisdizionale superiore si limita all’esame dell’esistenza di un titolo di rigetto definitivo e di eventuali eccezioni giusta l’art. 81 LEF e non si estende pertanto alla concessione di facilitazioni di pagamento;
che semmai l’escussa potrà chiedere una rateazione del suo debito al Servizio Incassi della Cassa cantonale AVS/AI/IPG o al competente Ufficio di esecuzione ove dovessero essere pignorati beni mobili (cfr. art. 123 LEF; sentenza della CEF 14.2016.59 del 4 aprile 2016 consid. 6.2);
che per il resto il reclamo non è motivato ed è pertanto irricevibile;
che tenuto conto del fatto che la reclamante non pare cognita di diritto – come da lei stessa affermato nel reclamo – e ha agito senza l’ausilio di un rappresentante, si prescinde eccezionalmente dal prelevare spese processuali;
che non si assegnano ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 490.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
Non si riscuotono spese processuali.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster