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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2023.1
Data decisione, Autorità: 19.05.2023, CEF
Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo integralmente fondato su un fatto e una prova nuovi
Incarto n. 14.2023.1
Lugano 19 maggio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2022.400 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Balerna promossa con istanza 7 novembre 2022 dallo
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 2 gennaio 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 27 dicembre 2022 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 agosto 2022 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, lo Stato del Cantone Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 764.15 oltre agli interessi del 2.5% dal 18 settembre 2021 (indicando quale causa del credito: “Ipoteca legale (art. 252 LT) – Imposta cantonale (IC) 2007”) e fr. 103.50 (per “Interessi aggiornati sino al 17.09.2021”);
che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 7 novembre 2022 lo Stato del Cantone Ti-cino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna;
che entro il termine impartitogli RE 1 non ha presentato osservazioni all’istanza;
che statuendo con decisione del 27 dicembre 2022, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 125.– senz’assegnare indennità;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 2 gennaio 2023 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che presentato il 2 gennaio 2023 (data del timbro postale) contro la decisione notificata a RE 1 28 dicembre 2022 durante le ferie esecutive natalizie, il reclamo è senz’altro tempestivo (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);
che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi);
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che nel reclamo RE 1 chiede che la decisione venga annullata facendo valere di aver estinto il debito;
ch’egli si riferisce al proposito allo scambio di e-mail avuto con l’Ufficio esazioni e condoni nel febbraio 2022 allegato al reclamo, da cui risulta che il Cantone ha incassato fr. 81'200.– dalla vendita di un suo immobile sito a __________;
che non avendo RE 1 presentato osservazioni all’istanza in prima sede l’allegazione dell’avvenuto pagamento è nuova e quindi inammissibile;
che pure è nuova, e pertanto irricevibile, la documentazione prodotta da RE 1 relativa allo scambio di e-mail avvenuto con l’Ufficio esazione e condoni, peraltro posteriore all’emanazione della decisione impugnata;
che fondato integralmente su un’allegazione e una prova irricevibili, di cui non si possono tenere conto in questa sede, il reclamo si avvera insufficientemente motivato e dunque a sua volta inammissibile;
che ad ogni modo l’incasso di fr. 81'200.– a seguito della vendita di un immobile del debitore non dimostra che il debito oggetto dell’esecuzione è stato estinto;
che l’imputazione della somma in questione non è infatti precisata e il reclamante non si è espresso al riguardo;
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 867.65, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
Le spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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