AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.309
Data decisione, Autorità: 23.11.1999, TRAM
Incarto n. 52.1999.00309
Lugano 23 novembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 12 novembre 1999 dell'
rappr. da __________
contro
la decisione 9 novembre 1999 dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC) che la esclude dal concorso indetto per la fornitura di generi alimentari alla stessa OSC, alla __________ di __________ e al __________ di __________ per l'anno 2000;
vista la risposta 18 novembre 1999 dell'OSC Mendrisio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 19 ottobre 1999 l'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC) ha pubblicato sul Foglio Ufficiale un concorso per la fornitura di generi alimentari per l'anno 2000 alla stessa OSC, alla __________ e al __________ di __________;
che il bando di concorso prescriveva, tra l'altro, che "per evitare l'annullamento dell'offerta" i partecipanti dovevano indicare sulla busta, oltre alla dicitura "Concorso generi alimentari", il nome e l'indirizzo della ditta;
che l'__________ (__________) ha inoltrato un'offerta per la fornitura di 2700 kg di zucchero in bustine al prezzo di fr. 1.80 al kg;
che la busta contenente l'offerta inoltrata dall'__________ recava la dicitura "Concorso per generi alimentari", ma non il nome e l'indirizzo della ditta;
che con decisione 9 novembre 1999 l'OSC ha "annullato" l'offerta dell'__________ a causa di questa omissione;
che contro questa decisione l'__________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo di essere riammessa la concorso;
che l'insorgente allega di aver tralasciato l'indicazione prescritta, in considerazione del fatto che l'__________ è un'associazione e non una ditta;
che l'OSC chiede la conferma della decisione impugnata senza particolari osservazioni;
considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 15 CIAP e 4 DLACIAP: l'importo globale delle forniture messe a concorso supera infatti il valore soglia di fr. 383'000.- fissato dall'art. 7 cpv. 1 lett. b CIAP;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che, notoriamente, le condizioni di gara costituiscono la legge stessa del concorso; la loro stretta osservanza si impone ai fini di assicurare la parità di trattamento fra concorrenti;
che l'OSC ha in concreto escluso l'offerta dell'__________, poiché la ricorrente ha disatteso la condizione che imponeva ai concorrenti di indicare sulla busta il mittente dell'offerta;
che le giustificazioni addotte dall'insorgente non inficiano la legittimità della decisione impugnata: nella misura in cui svolge un'attività commerciale, anche l'__________ è infatti una ditta con tanto di ragione sociale;
che le contestazioni sollevate dall'insorgente con riferimento all'utilità ed alla rilevanza di questa indicazione vanno disattese; se l'__________ non intendeva assoggettarvisi, poiché la considerava priva di significato, avrebbe dovuto insorgere contro questa condizione impugnando tempestivamente il bando di concorso;
che il ricorso, palesemente infondato, va quindi senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
Per questi motivi,
visti gli art. 7, 15 CIAP; 4 DLACIAP; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 200.-- è a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster