AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2022.162
Data decisione, Autorità: 22.05.2023, CEF
Titolo: Domanda di proseguimento dell’esecuzione. Decisione d’irricevibilità in ragione della mancata notifica del precetto esecutivo
Incarto n. 15.2022.162
Lugano 22 maggio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 14 dicembre 2022 di
RI 1 HR- (per notifica: )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro la decisione d’irricevibilità emessa il 24 novembre 2022 in merito alla domanda di proseguimento dell’esecuzione n. __________90 promossa dalla ricorrente nei confronti di
PI 1
ritenuto
in fatto: A. Il 27 agosto 2021, RI 1 ha inoltrato nei confronti di PI 1 una domanda d’esecuzione a convalida del sequestro n. __________40 dell’unità di proprietà per piani (PPP) n. __________ della particella n. __________ RFD di __________, per l’incasso di fr. 3'447.20 (citando la sentenza LA.2004.25 del 7 novembre 2008 della Pretura di Lugano, sezione 4), fr. 103.30 (spese del precetto esecutivo), fr. 140.– (tassa del decreto di sequestro) e fr. 1'000.– (spese di esecuzione del sequestro e di notifica degli atti). Il 31 agosto 2021, la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha emesso il precetto esecutivo (n. __________90) per fr. 3'447.20 oltre agli interessi del 5% dal 7 novembre 2008.
B. A domanda dell’escutente, il 31 agosto 2021 l’UE ha precisato che l’anticipo spese di fr. 1'000.– era destinato a coprire le spese di traduzione in lingua araba del decreto di sequestro, del verbale di sequestro e del precetto esecutivo in vista della loro notificazione all’escussa tramite l’Ambasciata svizzera ad __________.
C. Il 9 settembre 2021 RI 1 ha inoltrato una domanda d’esecuzione rettificata, riducendo le spese di precetto esecutivo richieste a fr. 73.30 e quelle per le spese dell’UE a fr. 169.60, pari alle spese di esecuzione del sequestro. Ha poi sollecitato la notificazione del precetto esecutivo il 20 settembre 2021. Il giorno seguente l’UE ha ribadito di essere in attesa di ricevere l’anticipo spese di fr. 1'000.–.
D. Un primo ricorso di RI 1, inoltrato il 27 gennaio 2022 per ottenere la pubblicazione del precetto esecutivo sul Foglio ufficiale è stato dichiarato inammissibile da questa Camera con sentenza del 16 marzo 2022 (inc. 15.2022.11).
E. Con un nuovo ricorso del 17 ottobre 2022, RI 1 ha chiesto di revocare, e in subordine di annullare la “decisione” del 3 ottobre 2022 dell’UE e di ordinare allo stesso di notificare gli atti esecutivi presso le persone alle quali l’escussa ha locato l’appartamento di __________, in subordine presso l’avv. __________ a __________, e ancora più subordinatamente presso lo stesso UE di Lugano. Con sentenza del 22 febbraio 2023 (inc. 15.2022.132) la Camera ha dichiarato irricevibile anche questo secondo ricorso.
F. Nel frattempo, il 18 novembre 2022 RI 1 ha presentato domanda di continuazione dell’esecuzione. Con decisione d’irricevibilità del 24 novembre 2022, l’UE ha comunicato di non poter dare seguito alla domanda in quanto il precetto esecutivo non era ancora stato notificato all’escussa.
G. Con un nuovo ricorso del 14 dicembre 2022, RI 1 chiede di “annullare, revocare, dichiarare nullo e/o di nessun effetto” la decisione d’irricevibilità dell’UE e di ordinargli di dare seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione, protestate tasse, spese e indennità.
H. Con osservazioni del 19 dicembre 2022 l’UE si è riconfermato nel proprio provvedimento e ha comunicato di non ritenere utile notificare il ricorso alla controparte.
I. L’11 maggio 2023, l’UE ha spedito il precetto esecutivo all’escussa per via diplomatica. Non risulta ancora essere stato notificato.
Considerando
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato, avvenuta il 5 dicembre 2022, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.1 In realtà la legge non impone agli uffici di esecuzione una motivazione scritta dei propri provvedimenti a differenza di quanto esige dalle autorità di vigilanza cantonali (art. 20a cpv. 2 n. 4 LEF; sentenza della CEF 15.2001.254 del 17 settembre 2001 consid. 2.4/b) e ad ogni modo, tenuto conto del numero elevato dei provvedimenti emessi dagli uffici di esecuzione, del requisito di celerità e del carattere formalizzato e a volte unilaterale degli atti esecutivi, non si possono porre per le loro decisioni alte esigenze di motivazione (sentenza della CEF 15.2015.2 del 24 giugno 2016, consid. 5).
2.2 La questione è invero senza rilievo nella fattispecie. La ricorrente non chiede infatti che l’UE motivi il provvedimento, ma che gli sia fatto ordine di dare seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione. Ha del resto potuto esprimersi liberamente nel ricorso e questa Camera può rivedere il provvedimento impugnato con piena cognizione (art. 17 cpv. 1 e 20a cpv. 2, n. 2 e 3 LEF), sicché la sua decisione sana un eventuale vizio di motivazione (cfr. DTF 142 II 226 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2).
3.1 Nel passo delle osservazioni evidenziato dalla ricorrente (foglio n. 4), PI 1 ha scritto che “se vi è un sequestro a carico del fondo 1902 PPP 9941 [di sua proprietà], dovrà esserle intimato al domicilio il relativo decreto […]”. Non se ne può quindi dedurre che l’escussa abbia avuto conoscenza del contenuto del decreto di sequestro, che notoriamente non le è stato ancora notificato, siccome RI 1 non ha anticipato i fr. 1'000.– richiesti dall’UE per procedervi. D’altronde, in quelle osservazioni PI 1 non fa alcun accenno al precetto esecutivo a convalida del sequestro. Non si può pertanto considerare che ne abbia avuto conoscenza del contenuto (come invece nella citata DTF 128 III 101, in cui l’escusso aveva ricevuto una copia del precetto esecutivo). La ricorrente non ha quindi provato l’effettiva notifica del precetto esecutivo n. __________90 a PI 1. Anche la mera conoscenza dell’esistenza del precetto esecutivo non basterebbe per ritenerlo validamente notificato (cfr. la citata sentenza della CEF 15.2021.70 del 12 novembre 2021 consid. 1.2).
3.2 Non essendo il precetto esecutivo stato regolarmente notificato all’escussa al momento della presentazione della domanda di continuazione dell’esecuzione, l’UE ha correttamente rifiutato di darvi seguito (v. la citata 15.2021.70, consid. 1.2). Infondato, il ricorso va dunque respinto.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a
.
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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