AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2021.127
Data decisione, Autorità: 19.05.2023, ICCA
Titolo: Rettifica del registro fondiario: Cancellazione indebita di un diritto di passo pubblico passato da un disciolto Consorzio raggruppamento terreni al Comune.
(nessun regesto)
Incarto n. 11.2021.127
Lugano, 19 maggio 2023/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SE.2017.47 (rettifica del registro fondiario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 15 febbraio 2017 dal
Comune di PI 1 (rappresentato dal Municipio e già patrocinato dall'avv. )
contro
AP 1 AP 2 , e AP 3 (rappresentati dallo stesso RA 1),
giudicando sull'appello (‟ricorsoˮ) del 14 settembre 2021 presentato RA 1, AP 2 e AP 3 contro la sentenza emessa dal Pretore il 28 luglio 2021;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 forma con i fratelli AP 2 e AP 3 la comunione ereditaria fu __________ (1907-1997), proprietaria della particella n. 371 RFD di __________, sezione di __________ (11 555 m²), in località __________. Su tale fondo è stato iscritto il 30 marzo 1940, al momento in cui è avvenuto l'impianto del registro fondiario definitivo, un “onere di passo
pubblico” (“Salita B__________”) in favore del Consorzio raggruppamento terreni di . Lungo il tracciato del passo è stata intavolata nel 2003, scorporata dalla particella n. 371, la particella n. 1193 RFD (544 m²), ora proprietà di F __________ e
M__________ __________ __________ in ragione di metà ciascuno. L'onere di passo pubblico è stato regolarmente riportato anche su tale fondo.
B. Il 5 ottobre 2007 AP 1, AP 2 e AP 3 hanno chiesto all'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Lugano la cancellazione dell'onere di passo pubblico gravante la loro particella n. 371, facendo valere che il Consorzio raggruppamento terreni di __________ non esiste più. All'istanza essi hanno accluso una lettera del 21 maggio 2007 in cui il Comune di PI 1 precisava loro, “dopo avere consultato l'Ufficio bonifiche e catasto”, che quel Consorzio “era stato costituito negli anni 30” ed era stato “sciolto dopo il 1940”. Sulla base di ciò l'ufficiale del registro fondiario ha cancellato l'iscrizione.
C. Il Comune di PI 1 si è rivolto a sua volta il 18 agosto 2008 all'ufficiale del registro fondiario perché modificasse il beneficiario dell'onere di passo pubblico gravante la particella n. 1193 e sostituisse il Consorzio raggruppamento terreni di __________ con il Comune medesimo, sostenendo che i diritti e gli oneri del primo erano passati per legge al secondo. L'ufficiale ha eseguito la modifica il 25 agosto 2008. Il 24 settembre successivo il Comune ha scritto all'ufficiale, manifestando sorpresa per avere scoperto che l'onere di passo pubblico a carico della particella n. 371 fosse stato cancellato, e ha postulato il ripristino dell'iscrizione. L'ufficiale ha trattato la richiesta come istanza di rettifica del registro fondiario e ha interpellato il 17 ottobre 2008 i membri della comunione ereditaria fu __________ perché lo autorizzassero a reinscrivere l'onere di passo pubblico sulla particella n. 371, indicando come beneficiario del diritto il Comune di PI 1. AP 1, AP 2 e AP 3 hanno rifiutato.
D. Il 24 settembre 2010 l'ufficiale del registro fondiario ha promosso un'azione di rettifica (art. 977 cpv. 1 CC) in rappresentanza dello Stato del Cantone Ticino davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, chiedendo di essere autorizzato a reinscrivere
l'onere di passo pubblico sulla particella n. 371 e a indicare come avente diritto il Comune di PI 1. Al contraddittorio del 17 novembre 2010 AP 1, AP 2 e AP 3 hanno proposto di respingere l'azione, mentre il Comune di PI 1 ne ha postulato l'accoglimento. Statuendo con sentenza del 9 novembre 2011, il Pretore ha accolto l'istanza e ha ordinato la reinscrizione dell'onere di passo pubblico sulla particella n. 371, in favore però del Consorzio raggruppamento terreni di __________ (inc. DI.2010.1461).
E. Contro la sentenza appena citata AP 1, AP 2 e AP 3 sono insorti a questa Camera con un appello del 20 novembre 2011 per ottenere che l'azione di rettifica fosse respinta e la decisione del Pretore riformata di conseguenza. Il Comune di PI 1 ha proposto il 21 marzo 2014 di respingere l'appello e di confermare la sentenza del Pretore. Identica richiesta ha formulato quello stesso giorno l'ufficiale
del registro fondiario del Distretto di Lugano. Con sentenza del 17 aprile 2014 questa Camera ha invece accolto l'appello e rifor-mato la sentenza impugnata, nel senso che ha respinto l'azione. La Camera ha ritenuto – in sintesi – che l'ufficiale del registro fondiario avrebbe potuto valersi dell'art. 977 cpv. 1 CC solo se avesse cancellato l'iscrizione per svista, mentre nella fattispecie egli riconosceva di avere commesso un errore materiale, non una semplice inavvertenza. Non sussistevano quindi i requisiti per un'azione di rettifica (inc. 11.2011.176).
F. Dato l'esito del giudizio, il Comune di AO 1 ha adito il 3 ottobre 2014 il Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 2, per un tentativo di conciliazione nei confronti di AP 1, AP 2 e AP 3 in vista di presentare a sua volta un'azione di rettifica del registro fondiario (art. 975 cpv. 1 CC) e ottenere quanto segue:
‒ È costatata l'esistenza della servitù di passo pubblico di cui al documento giustificativo M. del 30 marzo 1940 a carico del mappale n. 371 RFD __________, sezione di __________, e in favore del Comune di AO 1 (precedentemente Consorzio raggruppamento terreni, __________) e l'errata cancellazione della stessa.
‒ Di conseguenza, è fatto ordine all'ufficiale del registro fondiario di Lugano di procedere alla reinscrizione della servitù di passo pubblico di cui al documento giustificativo M. del 30 marzo 1940 a carico del mappale n. 371 RFD __________, sezione di __________, e in favore del Comune di AO 1 (precedentemente Consorzio raggruppamento terreni, __________).
Accertata l'impossibilità di conciliare le parti, il Segretario assessore ha rilasciato il 30 novembre 2016 al Comune di AO 1 l'autorizzazione ad agire. Le spese di fr. 400.– sono state poste a carico dell'istante, riservato un diverso addebito della somma in seguito al giudizio di merito (inc. CM.2014.634).
G. Il 15 febbraio 2017 il Comune di AO 1 ha convenuto AP 1, AP 2 e AP 3 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, sollecitando quanto postulato in sede conciliativa. Il Pretore ha trattato la causa con la procedura semplificata e ha fissato ai convenuti un termine per formulare osservazioni scritte. Nel loro memoriale del 6 marzo 2017 AP 1, AP 2 e AP 3 hanno proposto di respingere la petizione.
H. La causa è poi rimasta in sospeso, le parti avendo tentato infruttuosamente di raggiungere un accordo, finché alle prime arringhe del 2 marzo 2021 il Comune ha confermato le proprie domande e i convenuti hanno dichiarato una volta ancora di op-
porsi alla reinscrizione del passo pubblico, a mente loro divenuto senza interesse, postulando in via eventuale uno spostamento del medesimo. L'istruttoria è cominciata il 3 maggio 2021 ed è terminata il 28 maggio successivo. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato del 16 giugno 2021 il Comune di AO 1 ha confermato la petizione. AP 1, AP 2 e AP 3 non hanno presentato conclusioni.
I. Con sentenza del 28 luglio 2021 il Pretore ha accolto la petizione, giudicando come segue:
1.1 È accertato che la cancellazione dell'onere di passo pubblico iscritto sulla base della minuta 30 marzo 1940 a carico del fondo n. 371 RFD di __________ già in favore del Consorzio RT è intervenuta indebitamente.
1.2 È accertato che il Comune di AO 1 è titolare di un onere di passo pubblico a carico del fondo n. 371 RFD di __________, già costituito con minuta 30 marzo 1940 in favore del Consorzio RT.
1.3 È fatto ordine all'ufficiale dei registri di procedere alla reiscrizione del-l'onere di passo pubblico a carico del fondo n. 371 RFD di __________ come alla minuta 30 marzo 1940 e in favore del Comune di AO 1.
Le spese processuali di fr. 1000.– sono state poste solidalmente a carico dei convenuti, tenuti a rifondere al Comune, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 3000.– per ripetibili.
L. Contro la sentenza appena citata AP 1, AP 2 e AP 3 hanno introdotto a questa Camera un appello (‟ricorsoˮ) del 14 settembre 2014 in cui propongono di annullare la decisione impugnata. Nelle sue osservazioni del 12 novembre 2021 il Comune di AO 1 dichiara di condividere la sentenza del Pretore, rimettendosi al giudizio della Camera.
Considerando
in diritto: 1. Un'azione di rettifica del registro fondiario (art. 975 cpv. 1 CC) è trattata con la procedura semplificata – come in concreto – fino a un valore litigioso di fr. 30 000.– (art. 243 cpv. 1 CPC; Bohnet, Actions civiles, vol. I, 2ª edizione, in: n. 17 al § 61) e la relativa sentenza è appellabile entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC) se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il Pretore ha ritenuto che il valore litigioso ‟raggiunge agevolmente” fr. 10 000.– (sentenza impugnata, consid. 6). Tale stima non è contestata dalle parti e corrisponde al valore litigioso accertato da questa Camera nell'azione di rettifica promossa a suo tempo dallo Stato del Cantone Ticino (sentenza inc.11.2011.176 del 17 aprile 2014 consid. 1). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta al rappresentante dei convenuti il 28 luglio 2021 (traccia dell'invio n. 98.__________,
agli atti). Il termine di ricorso è rimasto sospeso tuttavia fino al 15 agosto 2021 (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC) e sarebbe scaduto lunedì 14 settembre 2021. Introdotto quello stesso giorno, l'appello in esame (“ricorso”) è pertanto ricevibile.
Gli appellanti chiedono di annullare la sentenza impugnata. L'appello tuttavia è per principio un rimedio giuridico riformatorio, non cassatorio. Incombe perciò a chi appella indicare come la sentenza impugnata debba essere modificata (DTF 137 III 619 in alto; v. anche RtiD I-2014 pag. 806 consid. 3a), sicché in caso di accoglimento del ricorso la richiesta di giudizio possa sostituire il dispositivo di primo grado (DTF 142 III 107 consid. 5.3.1). Un appellante non può limitarsi, in altri termini, a chiedere l'annullamento puro e semplice della decisione impugnata. Un'eccezione sussiste ove la motivazione dell'appello in relazione con la sentenza impugnata permetta di capire chiaramente come la sentenza debba essere riformata (DTF 137 III 621 consid. 6.2 e 6.3; analogamente: RtiD I-2014 pag. 807 consid. 3d). Nella fattispecie si desume senza equivoco dalla motivazione dell'appello, in effetti, che i convenuti mirano al rigetto della petizione. A loro avviso il Comune di AO 1 non ha dimostrato che l'onere di passo pubblico gli sia stato trapassato dal Consorzio, il che ‟basta per respingere la petizione ed annullare la decisione del 28 luglio 2021ˮ (pag. 4 in alto). Essi ribadiscono inoltre che il Comune di AO 1 non ha diritto di ottenere la reinscrizione del passo. Ne discende che, seppure al limite, sotto il profilo della richiesta di giudizio l'appello può ritenersi ammissibile.
Nella sentenza impugnata il Pretore ha riassunto i presupposti di un'azione fondata sull'art. 975 CC (“iscrizioni indebite”) e ha ricordato che in concreto l'ufficiale del registro fondiario ha cancellato il diritto di passo pubblico gravante la particella n. 371 in base a una richiesta dei proprietari del fondo, cui era acclusa una lettera nella quale il Comune di AO 1 comunicava che il Consorzio raggruppamento terreni di __________ era stato sciolto dopo il 1940. In tali circostanze occorreva, per il primo giudice, valutare se la cancellazione fosse indebita esaminando se allo scioglimento del consorzio il diritto in questione sia passato al Comune di AO 1. Ciò posto, il Pretore ha accertato che la particella n. 371 è stata gravata il 30 marzo 1940 dal diritto di passo pubblico in favore del Consorzio raggruppamento terreni di __________, costituito con decreto del Consiglio di Stato del 24 ottobre 1930. Tale consorzio è poi stato sciolto con risoluzione governativa del 2 giugno 1959, ma secondo il Pretore il diritto di passo pubblico non è decaduto, poiché dopo il raggruppamento la particella n. 371 è stata consegnata a __________ __________ gravata della servitù. E in una procedura di raggruppamento dei terreni ‒ egli ha continuato ‒ il progettista verifica che gli oneri iscritti sui fondi siano ancora giustificati.
Il Pretore ha rammentato poi che giusta l'art. 28 della legge sui consorzi del 21 luglio 1913 un consorzio può essere sciolto solo “con decreto speciale” del Consiglio di Stato, competente anche per definire il destino dei beni consortili. Nella fattispecie ‒ egli ha proseguito ‒ la decisione di scioglimento accertava che il Consorzio aveva liquidato ogni passività e disponeva che “le strade costruite” (e i sentieri possono presumersi rientrare nel concetto di “strada”) sarebbero passate in proprietà e manutenzione al Comune di AO 1, senza limiti nel subingresso, tant'è che relativamente alla particella n. 1193 l'ufficiale del registro fondiario ha poi aggiornato il beneficiario del passo iscrivendo in tale qualità il Comune stesso. Né il Consorzio né il Comune hanno per altro rinunciato alla servitù e l'ufficiale del registro fondiario ha avuto modo di spiegare che la cancellazione non è avvenuta per esplicita rinuncia, come prevede l'art. 964 CC. Per conservare un diritto reale derivante dal raggruppamento dei terreni non è necessario in effetti alcun atto da parte del titolare iscritto, né in concreto è mai stata discussa la cancellazione del diritto. Anzi, il passo è ora censito come sentiero pubblico nel piano del traffico approvato (senza contestazioni) con risoluzione n. 4739 del Consiglio di Stato del 4 ottobre 2006 e secondo l'art. 51 n. 4 NAPR i tracciati indicati come passi pedonali implicano l'istituzione di un diritto di passo pubblico.
Quanto alla prospettata perdita di utilità e di interesse alla servitù da parte del Comune, come pure all'eventuale spostamento del percorso, secondo il Pretore simili richieste sono estranee al procedimento in corso, senza dimenticare che il mancato uso di una servitù non comporta l'estinzione del diritto e che nel caso specifico il percorso consente di accedere alla zona sovrastante in modo rapido e più sicuro rispetto a un tragitto più lungo percorrendo la via __________. Riguardo infine all'argomento dei convenuti, stando al quale per assumere beni o diritti che implicano oneri pianificatori un Comune abbisogna di una decisione del legislativo, il Pretore ha rammentato che la risoluzione con cui il Consiglio di Stato ha sciolto il Consorzio richiama un atto dell'assemblea comunale del 13 febbraio 1949, il quale approvava il passaggio di proprietà. Sulla scorta di tutto quanto precede il primo giudice ha reputato, in definitiva, di accogliere la petizione.
al Comune di AO 1, richiamando un atto dell'assemblea comunale del 13 gennaio 1949, ma fanno valere che le ‟strade costruiteˮ non comprendono necessariamente i sentieri, ciò che incombeva se mai al Comune dimostrare. Inoltre essi lamentano che il Municipio non si sia dato cura di produrre il verbale dell'assemblea comunale menzionato nel decreto governativo, né il regolamento del Consorzio e i messaggi municipali o le informazioni che riguardano il passo, verosimilmente perché tali atti neppure esistono. Inoltre essi sottolineano che il Comune di AO 1 ha rinunciato nel tempo a vari passi pedonali proprio per gli oneri generati dalla loro manutenzione.
Riguardo all'art. 964 CC, secondo cui per cancellare o per variare un'iscrizione nel registro fondiario “occorre una dichiarazione scritta delle persone che vi hanno diritto a norma della medesima”, gli appellanti sostengono che il Comune si vale invano di tale disposizione, il Consorzio raggruppamento terreni di __________ essendo stato sciolto. Di conseguenza un consenso da parte del medesimo per la radiazione della servitù non era necessario, così come non era necessario un consenso del Comune di AO 1, il diritto non essendogli stato trasferito. Poco importa poi – essi affermano – che il passo sia censito come sentiero pubblico nel piano del traffico comunale, poiché una simile iscrizione avrebbe richiesto una formale delibera del Comune e l'adozione di una specifica procedura, prevista dall'art. 58 NAPR. Per quanto attiene infine alla cancellazione o allo spostamento del sentiero da loro auspicato, gli appellanti non contestano che la domanda esuli dalla procedura giudiziaria pendente, ma fanno notare che il Comune si è disinteressato del passo per decenni, trascurando qualsiasi manutenzione, e ribadiscono la loro disponibilità a discutere in via amichevole un'eventuale variazione del percorso.
La rettifica di iscrizioni, annotazioni e cancellazioni inesatte e indebite nel registro fondiario è disciplinata dagli art. 975 a 977 CC. L'azione fondata sull'art. 975 CC può essere promossa in ogni tempo da chi è interessato a far accertare, nel merito, l'esistenza o l'inesistenza di un diritto o di un onere iscritto o cancellato dall'ufficiale del registro fondiario senza causa legittima, ovvero senza che ne fossero adempiute le condizioni sostanziali (RtiD II-2017 pag. 811 consid. 6, II-2011 pag. 709 consid. 7, I-2008 pag. 1031 consid. 5; Bohnet, op. cit., n. 4 segg. al § 61 con riferimenti). Per contro, l'azione intentata dallo Stato del Cantone Ticino nel caso specifico il 24 settembre 2020 sulla scorta dell'art. 977 CC (sopra, lett. D) era un procedimento di indole amministrativa, destinato a far correggere una svista o un'inavvertenza dell'ufficiale del registro (RtiD II-2011 pag. 709 consid. 7, I-2005 pag. 796 consid. 4). Tale azione è stata respinta perché, cancellando la servitù di passo pubblico, in concreto l'ufficiale non aveva agito per semplice disattenzione, ma – se mai – commettendo un errore materiale. Visto ciò, il Comune di AO 1 ha promosso causa esso medesimo invocando l'art. 975 cpv. 1 CC, ciò che gli era possibile fare (RtiD II-2011 pag. 709 consid. 7 in fine). E con tale azione è censurabile qualsiasi cancellazione eseguita ‒ come detto ‒ senza causa legittima.
Nelle condizioni descritte la questione è di sapere, di conseguenza, se il diritto di passo pubblico sia passato per legge al Comune di AO 1 dopo il formale scioglimento del Consorzio raggruppamento terreni di __________ da parte del Consiglio di Stato con risoluzione del 2 giugno 1959. Ora, la legge sui consorzi del 21 luglio 1913, tuttora applicabile (RL 723.100), prescrive unicamente all'art. 28 che “nessun consorzio potrà essere sciolto se non in forza di uno speciale decreto del Consiglio di Stato”. Tale legge non specifica invece chi abbia a decidere in merito alla devoluzione dei beni appartenuti al consorzio. In proposito il Tribunale cantonale amministrativo ha già avuto modo di stabilire ad ogni modo – come ha rilevato il Pretore nella sentenza impugnata (consid. 3) – che tale competenza spetta non all'assemblea consortile, bensì all'autorità che decreta lo scioglimento del consorzio, cioè al Consiglio di Stato. Analoga disciplina si ritrova per altro, ha soggiunto il Tribunale cantonale amministrativo, all'art. 39 LOP che regola la devoluzione dei beni nel caso di un ente patriziale disconosciuto (TRAM, sentenza inc. 52.2000.156 del 18 ottobre 2000, consid. 2).
Che la titolarità di una servitù (un diritto di passo pubblico è equiparabile a una servitù personale irregolare, come questa Came-ra ha ricordato nella sentenza inc. 11.2011.176 del 17 aprile 2014 consid. 1b con rimandi) rientri fra “i beni” di un consorzio non può seriamente revocarsi in dubbio. E nella fattispecie il Consiglio di Stato ha decretato il 2 giugno 1959 (doc. B):
premesso che con decreto 24 ottobre 1930 veniva costituito il Consorzio per il raggruppamento dei terreni con rete stradale, nel Comune di AO 1;
visto che il Consorzio ha liquidato ogni passività e che le strade costruite sono passate in proprietà e manutenzione del Comune di AO 1 (assemblea comunale del 13 febbraio 1949);
lette le istanze presentate dalla Delegazione consortile chiedenti lo scioglimento del Consorzio;
richiamato l'art. 28 della legge 21 luglio 1913 sui Consorzi;
sentito il preavviso dell'Ufficio cantonale delle bonifiche fondiarie e del catasto;
su proposta del Dipartimento costruzioni,
risolve:
Il Consorzio raggruppamento terreni con rete stradale, nel Comune di AO 1, è dichiarato sciolto.
Tutti gli atti consortili saranno rimessi al Comune di AO 1 in un [sic] con l'eventuale utile d'esercizio.
Il termine di “strade costruite” non è invero molto preciso, tuttavia è lecito e logico ritenere che comprenda – come reputa il Pretore – non solo i percorsi carrozzabili, ma anche le vie pedonali della “rete stradale”. Mal si comprenderebbe, del resto, per quale ragione i sentieri creati in una procedura di raggruppamento dei terreni dovrebbero decadere allo scioglimento del consorzio, vanificando sotto questo profilo gli scopi per cui sono stati costituiti. Ne segue che in concreto la titolarità del passo pubblico lungo la particella n. 371 è passata il 2 giugno 1959, per risoluzione governativa, dal Consorzio al Comune di AO 1. Su questo punto la sentenza impugnata merita conferma.
la risoluzione governativa. Né gli appellanti contestano che il 13 febbraio 1949 l'assemblea comunale di AO 1 abbia accertato la liquidazione di “ogni passività” da parte del Consorzio e accettato il trasferimento al Comune delle “strade costruite” (con obbligo di assumerne la manutenzione). Lamentano bensì la mancanza del relativo verbale e dei messaggi municipali o delle informazioni che riguardano il passo, ma ammettono che verosimilmente tali documenti nemmeno esistono. Anche al proposito l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
Allegano gli appellanti che nel corso degli anni il Comune di AO 1 ha rinunciato a varie servitù di passo per gli elevati oneri di manutenzione e potrebbe dunque non avere accettato di assumere la titolarità sulla servitù lungo il loro fondo, trasferimento che richiedeva una decisione del legislativo comunale. Quest'ultima asserzione è priva di fondamento, proprio perché il passo pubblico è stato trasferito al Comune di AO 1 autoritativamente con risoluzione governativa. Che poi il Comune abbia rinunciato negli anni a varie servitù non risulta dagli atti e che esso possa avere finanche rifiutato sin dall'inizio di assumere il passo pubblico lungo la particella n. 371 (onde, per gli appellanti, la necessità di consultare il verbale dell'assemblea comunale tenutasi il 13 febbraio 1949) è una congettura priva di qualsiasi riscontro concreto.
Alla luce di quanto precede si rivela senza oggetto l'argomento sollevato dal Comune di AO 1, secondo cui per cancellare o variare un'iscrizione nel registro fondiario l'art. 964 CC richiede “una dichiarazione scritta delle persone che vi hanno diritto a norma della medesima”. Si rivela senza oggetto altresì la motivazione del Pretore, secondo cui il passo pubblico è tale anche perché è censito nel piano comunale del traffico (art. 51 n. 4 NAPR). La servitù è stata costituita per vero non in virtù del piano regolatore comunale, bensì già molto tempo prima, nell'ambito del raggruppamento dei terreni. Riguardo infine alla cancellazione del passo o allo spostamento della servitù auspicato dagli appellanti, il Comune essendosi disinteressato per anni del sentiero, a ragione il Pretore rileva che la domanda esula dalla causa pendente, ciò che del resto gli appellanti non contestano. Se ne conclude in ultima analisi che, privo di consistenza, l'appello vede la sua sorte segnata.
Le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, il Comune di AO 1 avendo rinunciato a osservazioni ed essendosi rimesso al giudizio della Camera.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le spese processuali di fr. 1500.– sono poste a carico degli appellanti.
Notificazione:
‒ ; ‒ .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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