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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2023.29
Data decisione, Autorità:
19.05.2023, CEF
Titolo:
Ricorso. Stralcio in seguito alla riconsiderazione del provvedimento impugnato
Incarto n.
15.2023.29
Lugano
19 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 29 marzo 2023 di
RI 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio
d’esecuzione, sede di Faido, o meglio contro la comminatoria di
fallimento emessa il 21 marzo 2023 nella procedura di fallimento n. __________04
promossa nei confronti del ricorrenpreso atto che con decisione dell’11 aprile
2023 l’UE ha riconsiderato il provvedimento impugnato annullandolo (come pure
l’avviso di pignoramento emesso per errore il 10 febbraio 2023), dopo aver
accertato che la notifica del precetto esecutivo era da considerarsi
formalmente avvenuta solo il 20 marzo 2023, sicché l’opposizione interposta in
stessa data risultava tempestiva (e l’esecuzione quindi sospesa);
ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato
impugnato;
atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può
riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta,
dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio
alle parti e all’autorità di vigilanza;
considerato che se, come nella fattispecie, il nuovo
provvedimento accoglie integral-mente le richieste del ricorrente, l’autorità
di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; art. 24b cpv. 1 LPR);
ricordato che in materia di vigilanza non si preleva
la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Faido.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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