AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2023.6
Data decisione, Autorità: 17.05.2023, CEF
Titolo: Esecuzione di un sequestro di conti bancari e fondi. Limitazione e ordine del sequestro a fronte dell’incertezza del suo esito circa i conti
Incarto n. 15.2023.6
Lugano 17 maggio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 2 gennaio 2023 di
RI 1, (patrocinato dall’avv. PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, riferito all’esecuzione del sequestro n. __________92 decretato il 3 novembre 2022 dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3, nei confronti del ricorrente su istanza di
PI 1, DE – (patrocinata dall’avv. PA 2, )
ritenuto
in fatto: A. In esecuzione di un decreto di sequestro del 18 agosto 2022, emesso dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3, il 19 agosto 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio di esecuzione (UE), a concorrenza di fr. 611'416.05 oltre agli accessori, chiese l’annotazione nel registro fondiario della restrizione al potere di disporre di RI 1 sulle unità di proprietà per piani (PPP) n. __________ e __________ del fondo n. __________ __________ e delle particelle n. __________ e __________ __________, notificò alla PI 2 il sequestro del “credito […] di fr. 611'416.05 + interessi e spese, e precisamente il conto corrente __________, non-ché [di] ogni altro avere (titoli, crediti, valori di ogni genere), cassette di sicurezza intestati [a RI 1] o dei quali egli possa disporre e/o di cui sia avente diritto economico” e sequestrò presso il domicilio di quest’ultimo l’arredamento, gli oggetti di valore, i mobili e le suppellettili, pur lasciandoli in suo possesso, ma con l’obbligo di tenerli a disposizione.
B. Il 16 settembre 2022 l’UE emise il verbale di sequestro, in cui indicò un valore di stima di fr. 1'500'000.– per la PPP , di fr. 33'000.– per la PPP , di fr. 450'000.– per il fondo n, di fr. 2'200'000.– e per il fondo n, e il saldo del conto al 29 agosto 2022 in fr. 226'792.27. Era pure menzionato un secondo conto __________) presso la stessa banca, con un saldo di fr. 1'333'027.50 (controvalore di € 1'386'644.90 al 16 settembre 2022), ma nessun bene mobile. In calce al verbale, l’Ufficio precisò che “il sequestro viene limitato ai valori e agli immobili sulla base dell’art. 97 cpv. 2 LEF, in quanto i beni sequestrati soddisfano ampiamente il credito in capitale, interessi e spese”.
C. RI 1 si aggravò contro tale verbale con un ricorso del 29 settembre 2022, che la Camera respinse con decisione dell’11 gennaio 2023 (inc. 15.2022.130).
D. A richiesta di PI 1, con un secondo decreto del 3 novembre 2022 lo stesso Pretore ha riconosciuto e dichiarato esecutive le stesse sentenze; sino a concorrenza di fr. 431'973.10 oltre agl’interessi del 5% su fr. 385'000.– dal 22 giugno 2017, su fr. 26'443.60 dal 22 novembre 2018 e su fr. 20'529.50 dal 28 gennaio 2022, il Pretore ha contestualmente ordinato nei confronti di RI 1 il sequestro dei medesimi immobili, del “conto corrente IBAN __________ nonché [di] ogni altro avere (titoli, crediti, valori di ogni genere), cassette di sicurezza intestati a RI 1 o dei quali egli possa disporre (compresa in particolare la relazione bancaria IBAN __________ qualora intestata a RI 1)” presso la PI 2 e nei limiti della loro pignorabilità dell’arredamento, degli oggetti di valore, dei mobili e suppellettili al domicilio del debitore.
E. In esecuzione del secondo decreto di sequestro, il 4 novembre 2022 l’Ufficio, a concorrenza di fr. 543'991.– oltre agl’interessi e alle spese, ha proceduto esattamente come per il primo sequestro, salvo per quanto attiene al conto bancario, per cui ha ordinato di “bloccare” il “credito […] di fr. 544'050.30 + interessi e spese, e precisamente il conto corrente __________, nonché [di] ogni altro avere (titoli, crediti, valori di ogni genere), cassette di sicurezza intestati a RI 1 o dei quali egli possa disporre (compresa in particolare la relazione bancaria IBAN __________ qualora intestata a RI 1).
F. Il 15 dicembre 2022 l’UE ha emesso il verbale di sequestro, identico a quello del primo sequestro, salvo per la menzione di un diverso saldo sul secondo conto __________) – ora esplicitamente indicato nel secondo decreto di sequestro –, ossia fr. 1'365'677.45 (controvalore di € 1'386'644.90 al 15 dicembre 2022), in luogo di fr. 1'333'027.50. In calce al verbale, l’Ufficio ha nuovamente precisato che “il sequestro viene limitato ai valori e agli immobili sulla base dell’art. 97 cpv. 2 LEF, in quanto i beni sequestrati soddisfano ampiamente il credito in capitale, interessi e spese”.
G. Con ricorso del 2 gennaio 2023, RI 1 chiede di annullare il sequestro degl’immobili, del primo conto, nonché di ogni altro avere […] presso la PI 2” e di ordinare all’Ufficio del registro fondiario di radiare le annotazioni della restrizione del potere di disporre dai fondi, protestate spese, tasse e ripetibili.
H. Con osservazioni del 12 gennaio 2023, PI 1 postula la reiezione del ricorso per quanto concerne i conti e si rimette al giudizio dell’Ufficio e della Camera per quanto riguarda le PPP e gl’immobili, protestate spese e ripetibili. Nelle sue del 19 gennaio 2023 l’Ufficio si riconferma nel proprio operato.
I. Con scritto del 27 gennaio 2023, l’UE ha trasmesso una lettera della PI 2 del 24 gennaio 2023, la quale, a suo dire, conferma la correttezza del sequestro (anche) delle PPP e delle particelle.
Considerando
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 15 dicembre 2022 dall’UE, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
I mezzi di prova devono essere allegati alla prima scrittura (art. 7 cpv. 3 e 4 LPR per il ricorso, 9 cpv. 4 LPR per le osservazioni). In replica (e in duplica), anche se ordinata dal presidente della Camera (art. 12 LPR), in linea di massima non è quindi possibile addurre nuovi fatti o mezzi di prova (detti pseudo nova) già proponibili in occasione del primo scambio di allegati (sentenza della CEF 15.2005.47 del 2 giugno 2025, consid. 3). Fatti o mezzi di prova sorti o di cui le parti sono venute a conoscenza dopo lo scambio di allegati (detti nova autentici o “echte Nova”) sono invece ricevibili (sentenza della CEF 15.2017.10 del 9 marzo 2017 consid. 1 e i rinvii). È il caso della lettera 24 gennaio 2023 della PI 2 allegato allo scritto (spontaneo) dell’UE, inviata dopo la presentazione delle osservazioni dell’Ufficio.
Nel ricorso, RI 1 si duole che l’UE non ha limitato il sequestro alla somma di fr. 431'973.10 oltre agl’interessi del 5% indicata nel decreto di sequestro, sebbene, in una procedura di sequestro parallela, egli avesse “spontaneamente consegnato un estratto conto aggiornato dal quale si evincevano conti attivi per oltre un milione e mezzo, cifra certamente sufficiente ad assicurare il preteso credito”. Sostiene che l’Ufficio ha violato in modo “palese” l’art. 97 cpv. 2 LEF, segnatamente sequestrando (inutilmente) anche le PPP e gl’immobili. Chiede quindi di circoscrivere il sequestro al solo secondo conto e di cancellare le restrizioni del diritto di disporre dei fondi. Per abbondanza, il ricorrente rileva che il valore di stima delle PPP e degl’immobili, al netto dei pegni gravanti su di essi, è di fr. 633'000.– per le prime e di fr. 670'000.– per i secondi, sicché l’UE, anche se avesse considerato insufficienti i conti, avrebbe dovuto sequestrare solo alcuni fondi, non tutti.
Nelle sue osservazioni, l’UE premette di aver notificato il sequestro alla PI 2 così come indicato nel relativo decreto, ossia con la menzione non solo dei conti, senz’altro, bensì anche dell’importo del credito indicato nel decreto di sequestro. Precisa di aver sequestrato anche le PPP e le particelle poiché nell’estratto conto prodotto da RI 1 figura la dicitura “Posizione bloccata: CHF 615'000.00” in relazione a entrambi i conti. In proposito, l’Ufficio afferma che il 15 dicembre 2022 la banca gli ha comunicato che i conti sono gravati da pegni precedentemente sottoscritti, ma, in seguito interpellata sull’entità dei pegni, essa è rimasta silente. Per il che, non avendo (ancora) le informazioni necessarie per limitare il sequestro, l’UE si riconferma nel proprio operato. Sulla scorta della lettera del 24 gennaio 2023, si riconferma, in particolare, nel sequestro anche dei fondi.
3.1 Nella precedente procedura ricorsuale (inc. 15.2022.130, consid. 4.1), la Camera ha già avuto modo di precisare che l’estratto conto del 29 agosto 2022 prodotto da RI 1 non permetteva di chiarire la portata del sequestro del conto, giacché indica una “Posizione bloccata” di € 615'000.– per il primo conto e di fr. 615'000.– per il secondo. Pure l’estratto conto del 28 ottobre 2022 (doc. F accluso al ricorso) non è risolutivo, anche perché è anteriore all’e-secuzione del secondo sequestro (del 4 novembre 2022) e indica oltre alla “Posizione bloccata” di € 615'000.– un impegno eventuale di fr. 861'422.05 per garanzia di pagamento a favore dell’UE di Lugano. Ad ogni modo, la banca ha poi comunicato con e-mail del 15 dicembre 2022 che i conti sono gravati da pegni precedentemente sottoscritti, senza peraltro specificare l’entità dei pegni. Il ricorrente non ha replicato al riguardo né pare essere intervenuto presso la banca perché informasse esaurientemente l’UE sull’esito del sequestro dei conti come suggerito nella precedente sentenza dell’11 gennaio 2023 (consid. 4.2). L’UE considera pertanto a giusto titolo di non disporre ancora delle informazioni necessarie per limitare il sequestro in base agli art. 97 cpv. 2 e 95 (per il rinvio dell’art. 275 LEF.)
3.2 La lettera della banca del 24 gennaio 2023 pare del resto confermare l’indisponibilità dei conti, nella misura in cui “il saldo […] è oggetto, per la totalità, di un pegno sottoscritto dai clienti precedentemente la notifica della procedura citata a margine”. La risposta è però ancora una volta incompleta, poiché non sono indicati né il titolare del credito garantito né la causa della sua pretesa, sicché non permette di giudicare della validità del pegno e della sua reale estensione, ciò che osta a una stima attendibile del valore dei conti (ricordato che l’esistenza di un pegno non esclude di per sé il sequestro né il pignoramento del credito gravato, cfr. art. 106 cpv. 1 LEF). In ogni caso, secondo le informazioni attualmente in possesso dell’UE il mantenimento del sequestro dei fondi risulta giustificato.
3.3 Nelle circostanze descritte, appare pure prematuro circoscrivere il sequestro a uno o più fondi, giacché in prima linea andrebbero sequestrati uno o entrambi i conti (art. 95 cpv. 1 LEF), come peraltro richiesto dallo stesso ricorrente.
I calcoli del ricorrente riguardante i fondi sono del resto incompleti. La somma totale da garantire dai sequestri ammonta infatti ad almeno fr. 861'422.05 – stabilita dall’UE il 30 agosto 2022 in risposta alla domanda di dissequestro fondata sull’art. 277 LEF – e in assenza d’informazioni più precise al capitale degli oneri fondiari, di complessivi fr. 3'245'000.–, ritenuto che secondo il registro fondiario le PPP __________ e __________ sono gravate con una cartella ipotecaria di fr. 990'000.– (non fr. 900'000.– come indicato nel verbale di sequestro) e sulla prima quota è anche iscritta un’ulteriore cartella ipotecaria di fr. 275'000.–, non menzionata nel verbale, occorre aggiungere interessi ipotecari del 10% per tre anni (art. 818 cpv. 1 n. 3 CC), per un totale di oltre fr. 4'200'000.– a fronte di un valore di stima totale di fr. 4'183'000.–.
Anche sotto questo profilo la decisione impugnata resiste dunque alla critica.
3.4 In conclusione può solo essere ribadito che per ottenere una veloce definizione dell’esecuzione dei sequestri incombe al ricorrente fornire le informazioni necessarie all’UE e intervenire all’uopo presso la PI 2 (v. già la precedente sentenza, consid. 4.2). Una sua collaborazione è anche richiesta per la stima dei fondi, affinché i titolari di pegni forniscano un aggiornamento sull’ammontare dei rispettivi crediti ipotecari.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– avv. PA 1, __________, __________, __________; – avv. PA 2, __________, __________.
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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