AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 9.2022.57
Data decisione, Autorità: 09.12.2022, CDP
Ricorso: TF 5D_20/2023
Titolo: Assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio di prima sede (condizioni) Principio inquisitorio limitato
Incarto n. 9.2022.57
Lugano 9 dicembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Damiano Bozzini
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Baggi Fiala
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda la concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio di prima sede;
giudicando sul reclamo del 22 aprile 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 30 marzo 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 (2006) è figlio di RE 1 e di PI 2.
B. Mediante decisione 26 dicembre 2020 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha istituito in favore di PI 1 una curatela educativa (nominando CURA 1 quale curatore) e conferito al SAE mandato di accompagnamento educativo.
C. Con scritto 29 marzo 2021 i responsabili del SAE hanno informato l’Autorità di protezione di aver preso contatto con RE 1, ma che la stessa ha riferito di non ritenere necessario l’intervento del loro servizio.
D. Mediante scritto 12 aprile 2021 PI 1 ha lamentato all’Autorità di prime cure il mancato intervento del SAE, sottolineando la necessità che il figlio venisse seguito a domicilio.
E. Con scritto 23 aprile 2021 l’Autorità di protezione ha intimato a RE 1 di prendere contatto, entro 10 giorni, con il SAE (tale ordine è stato impartito con la comminatoria dell’art. 292 CPC).
F. Con istanza 17 giugno 2021 RE 1 ha chiesto “la revoca della comminatoria 292 CP” e postulato che l’intervento del SAE sia “subordinato alla verifica tramite il curatore educativo e l’educatore scolastico” e, qualora non venisse considerato più necessario, la misura venga revocata. RE 1 ha chiesto di essere ammessa al gratuito patrocinio ed esonerata dalle spese e tasse di giustizia (cfr. certificato AG allegato).
G. Con istanza 7 febbraio 2022 PI 2 ha chiesto la revoca della curatela educativa.
H. Il 2 marzo 2022 l’Autorità di protezione ha convocato i genitori di CURA 1 ad un’udienza di discussione, durante la quale entrambi hanno confermato la richiesta di revoca della curatela e del mandato al SAE, informando che rapporti fra di loro sarebbero nel frattempo migliorati.
I. Con scritto 3 marzo 2022 RE 1 ha chiesto di essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, precisando di aver erroneamente compilato la dichiarazione d’imposta e affermando di non avere sostanza imponibile (“la sostanza imponibile è stata conteggiata come 0”).
J. Con decisione 30 marzo 2022 l’Autorità di prime cure ha revocato la curatela educativa istituita in favore di PI 1 (disp. 1) e l’incarico conferito al SAE (disp. 2). L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio di RE 1 è stata respinta (disp. 4). Al riguardo l’Autorità di prime cure ha precisato che la situazione finanziaria dell’istante, che risulta avere sostanza immobiliare stimata in fr. 154'405.–, non è tale da porla nell’impossibilità di far fronte alle spese legali. L’Autorità ha inoltre rilevato che l’istanza in questione era in ogni caso destinata all’insuccesso.
K. Con reclamo 22 aprile 2022 RE 1 si è aggravata avverso la decisione 30 marzo 2022, contestando di non essere stata ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. La reclamante ha ribadito di non avere sostanza alcuna.
L’Autorità di protezione ha rinunciato a formulare osservazioni al reclamo.
Considerato
in diritto
La competenza di questo giudice è pertanto data.
In merito alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, ai sensi dell’art. 450f CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, al diritto cantonale – in particolare, in questo ambito, alla già citata LAG e al suo regolamento di applicazione – e in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. in particolare gli art. 117 e segg. CPC in materia di assistenza giudiziaria e patrocinio d’ufficio, cui peraltro anche l’art. 13 LAG rinvia).
Secondo l’art. 117 CPC (applicabile in tema di protezione giusta il rinvio dell’art. 13 LAG), ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (letto. a) qualora la sua domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Le due condizioni sono cumulative.
2.1. Il beneficiario avrà diritto al gratuito patrocinio se nell’esporre la sua situazione di reddito e di sostanza ai sensi dell'art. 119 cpv. 2 CPC rende verosimile la sua impossibilità a sostenere il procedimento giudiziario (spese legali e di procedura) senza intaccare il suo fabbisogno minimo e quello della famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.1; Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Trezzini, IIa ed., Vol. 1, art. 117 CPC n. 14; Rüegg, in: BSK ZPO, 2010, ad art. 117 n. 7).
I cespiti da considerare riguardano sia il reddito che il patrimonio mobiliare e immobiliare, sempre che – per quest’ultimo – sia monetizzato o facilmente realizzabile. Per quanto riguarda il patrimonio, sono compresi gli averi di qualsiasi natura e provenienza, mobili o immobili, sempre che siano effettivi, realizzabili e il loro consumo possa essere preteso dal richiedente. La logica giurisprudenziale è volta alla presunzione che il richiedente proprietario d’immobili è in grado d’ipotecarli, cosicché incombe a costui l’onere di dimostrare che non è invece il caso, rispettivamente che non ha potuto ottenere un aumento del mutuo ipotecario rispetto a quello esistente (Commentario pratico al CPC, op. cit., art. 117 CPC n. 18-23).
2.2. Giusta l’art. 119 cpv. 2 CPC l’istante deve esporre la sua situazione reddituale e patrimoniale e pronunciarsi sul merito e sui mezzi di prova che intende proporre. In ambito di gratuito patrocinio è applicabile il principio inquisitorio limitato. In virtù dell’interesse pubblico il giudice deve accertare d’ufficio i fatti. Questo principio non libera la parte richiedente dall’onere di rendere perfettamente trasparente la sua situazione finanziaria, illustrandola e comprovandola, anche (e soprattutto) se la stessa è complessa.
In applicazione dell’art. 97 CPC il tribunale è tenuto ad informare sul gratuito patrocinio soltanto la parte non patrocinata da un avvocato, invitandola a completare le sue argomentazioni e le sue prove. Per quanto riguarda invece la parte patrocinata da un avvocato, il giudice non è obbligato, in applicazione dell’art. 97 a fissare un termine suppletorio per migliorare l’istanza incompleta o poco chiara (Commentario pratico al CPC, op. cit., art. 119 CPC n. 15-19).
Nella decisione impugnata l’Autorità di protezione ha respinto la richiesta formulata da RE 1, indicando la sua situazione finanziaria non è tale da porla nell’impossibilità di far fronte alle spese legali, avendo una sostanza immobiliare di fr. 154'405.–. Ha inoltre rilevato che l’istanza 17 giugno 2021 era in ogni caso destinata all’insuccesso.
Nel reclamo in oggetto RE 1 impugna la decisione nella misura in cui non l’ammette al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. La reclamante ribadisce di non avere sostanza alcuna. A dimostrazione della propria indigenza allega le decisioni di tassazione del 22 settembre 2021 (imposta cantonale 2020 e imposta federale diretta 2020).
Nel caso in esame, come rilevato dall’Autorità di protezione dagli atti risulta che l’istante ha una sostanza immobiliare stimata in fr. 154’405.–. Tale circostanza, che risulta dalla decisione di tassazione 21 settembre 2021, trasmessa dalla stessa reclamante, non può essere messa in discussione.
RE 1, benché debitamente patrocinata da un legale, al riguardo si è limitata a asserire di non avere alcuna sostanza “in quanto l’importo di fr. 154'405.–, che tra l’altro era errato visto che semmai doveva essere considerato quello di fr. 74'680.–, altro non era che un debito aziendale”. Nulla più.
Il reclamante non ha precisato in cosa consiste tale sostanza immobiliare e per quale motivo, contro ogni logica, dovrebbe addirittura essere considerato un “debito aziendale”.
Applicandosi alla fattispecie il principio inquisitorio limitato ed essendo la reclamante patrocinata da un legale, non spetta a questo giudice verificare nel dettaglio l’effettiva situazione finanziaria della reclamante, in particolare in relazione alla sostanza patrimoniale della stessa, in assenza di adeguate spiegazioni della reclamante.
5.1. In simili circostanze, ritenuto che con il proprio gravame RE 1 non si confronta adeguatamente con la decisione impugnata, il reclamo andrebbe peraltro considerato irricevibile siccome non motivato. La documentazione prodotta dalla reclamante non permette di giungere a diversa conclusione.
Vista la particolarità della fattispecie si prescinde, in via eccezionale, dal prelievo di oneri processuali.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Il reclamo è respinto.
Non si prelevano né spese né tasse di giustizia.
Non si assegnano ripetibili.
La domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio di RE 1 è respinta.
Notificazione:
Comunicazione:
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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