AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2022.83
Data decisione, Autorità: 24.02.2023, TCA
Titolo: Seconda domanda di prestazioni respinta. Conferma della valutazione medico-teorica dell'assicurato. Lo stato di salute rispetto alla precedente decisione di rifiuto è sostanzialmente lo stesso
Incarto n. 32.2022.83
BS/sc
Lugano 24 febbraio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 novembre 2022 di
RI 1
contro
la decisione del 20 ottobre 2022 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1966, da ultimo esercitante un’attività lucrativa al 62,55% (presso due datori di lavoro) e per il resto attiva quale casalinga, nel luglio 2018 inoltrava una domanda di prestazioni AI a seguito di un infortunio occorsole il 23 dicembre 2016 e di una malattia risalente al 2 novembre 2017 (doc. 7, inc. AI, se non indicato diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa).
Con decisione del 24 settembre 2020, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI respingeva la richiesta poiché l’assicurata presentava un grado d’invalidità globale non pensionabile del 31.92%, determinato in applicazione del metodo misto. Per quel che concerne la valutazione medico-teorica dell’abilità lavorativa, tenuto conto della perizia pluridisciplinare (di ordine ortopedico e psichiatrico) eseguita dal __________ (__________) di __________, pervenuta all’Ufficio AI il 12 marzo 2020 (doc. 73 e 74) e fatta propria dal SMR con i rapporti 25 marzo 2020 e 23 settembre 2020 (doc. 76 e 96), l’assicurata è stata ritenuta totalmente inabile in qualsiasi attività dal 23 dicembre 2016 e abile al 50% dal gennaio 2018 nella sua abituale attività ed al 40% in attività adeguate da gennaio 2018. È stata inoltre considerata inabile al 34,5% nelle mansioni domestiche (cfr. rapporto 15 maggio 2020 dell’Inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica; doc. 80). All’assicurata è inoltre stata fatta presente la possibilità di chiedere un aiuto al collocamento. La decisione è cresciuta in giudicato.
1.2. In data 28 settembre 2021 l’assicurata ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni, allegando diversa documentazione medica (doc. 104). Analizzata tale documentazione, con annotazioni 29 settembre 2021 il dr. __________ del SMR ha ritenuto esservi un sospetto peggioramento delle condizioni di salute giustificante un’entrata in materia sulla nuova domanda (doc. 100).
In seguito, raccolta la necessaria documentazione dai medici curanti, con annotazioni 21 giugno 2022 la dr.ssa __________ del SMR ha concluso per l’assenza di fatti nuovi, rispettivamente di modificazioni significative di fatti noti, stabilendo come ancora valide le conclusioni del precedente rapporto del 20 marzo 2020 (doc. 121).
Di conseguenza, essendo lo stato di salute dell’assicurata rimasto invariato rispetto alla decisione del 24 settembre 2020, con progetto di decisione del 2 agosto 2022 l’Ufficio AI ha nuovamente respinto la domanda di prestazioni (doc. 122).
Con osservazioni 13 settembre 2022 l’assicurata, allora rappresentata dal sindacato __________, contestando il progetto di decisione ha invece sostenuto un peggioramento delle sue condizioni di salute, allegando altra documentazione medica (rapporti 31 agosto 2022 del reumatologo curante, dr. __________ e quello datato 23 agosto 2022 dello psichiatra curante, dr. __________) ed informando del suo ricovero avvenuto il 31 agosto 2022 presso la Clinica __________ di __________ (doc. 129).
La nuova documentazione è stata vagliata dai medici SMR, dr.ssa __________ e dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia), i quali con annotazioni 13 ottobre 2022 hanno confermato le precedenti valutazioni SMR. Riguardo in particolare al ricovero, i medici hanno rilevato che la documentazione prodotta non contiene informazioni mediche che giustifichino una valutazione diversa da quella espressa in precedenza (doc. 131).
Di conseguenza, con decisione 20 ottobre 2022 l’Ufficio AI ha confermato il diniego di prestazioni sulla base delle seguenti considerazioni:
" (…) l’esauriente nuova documentazione medica acquisita in seguito giustifica l’assenza di fatti nuovi, rispettivamente di modificazioni significative di fatti noti.
Infatti nelle relazioni dei curanti non vi è una diagnosi nuova, non esiste la prescrizione di una nuova terapia farmacologica fondamentalmente diversa da quella fino ad ora assunta, anzi viene caldeggiata la riduzione di assunzione di alcuni farmaci da parte dei curanti.
Dai rapporti non esiste alcuna recente attestazione di ricovero ospedaliero e/o accesso al pronto soccorso; non vi è esame obiettivo somatico e psichiatrico condotto che evidenzia una diagnosi ai sensi dell’ICD10 diversa da quelle poste fino alla nostra decisione cresciuta in giudicato; non vi è prescrizione di nuova terapia fisica, fisiatrica e riabilitativa e non viene attestato alcun blocco funzionale.
Osservazioni
La documentazione medica inoltrata in fase d’audizione è stata sottoposta al vaglio del Servizio medico regionale, lo stesso si è espresso ritenendo che dal rapporto del Dr. __________ datato 31.08.2022, così come il rapporto 23.08.2022 del Dr. __________ non vi sono elementi atti a permettere di giungere ad una differente valutazione rispetto a quelle effettuate in precedenza che vengono pertanto confermate.” (Doc. 132)
1.3. L’assicurata è tempestivamente insorta contro la suddetta decisione, postulandone l’annullamento con conseguente rinvio degli atti all’Ufficio AI per un riesame della fattispecie tenendo conto di un peggioramento risultante dal ricovero presso la Clinica __________ di __________. Essa ha allegato il relativo rapporto della degenza dal 31 agosto al 29 settembre 2022.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI – allegando la presa di posizione 12 dicembre 2022 dello psichiatra SMR in merito al rapporto di degenza prodotto dalla ricorrente – ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata.
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha respinto la seconda domanda di prestazioni inoltrata dall’assicurata il 28 settembre 2021.
Va anzitutto rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
Per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
Tornando alla modifica legislativa di cui sopra, si rileva che il calcolo delle rendite, il cui diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5% o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55 anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem, vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der beruflichen Vorsorge, pag. 7).
Per contro, qualora al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa l’assicurato aveva già compiuto (almeno) 55 anni e il suo diritto alla rendita era sorto sotto l’egida del precedente sistema, quest’ultimo trova applicazione in virtù della protezione della situazione acquisita (Besitzstandsschutz) conferita dalla citata Disposizione transitoria, circostanza peraltro desumibile anche dalla Disposizione transitoria lett. c (cfr. Moser, op. cit., pag. 8 e 10; Dupont, Weiterentwicklung der Invalidenversicherung: Was bringt sie wem?, in: Recht Aktuell: 5. Basler Sozialversicherungstagung «Sozialversicherungsrecht zwischen Dynamik, Reform und Kontinuität» 2021, pag. 12 [con refuso, n.d.r.]; Hürzeler, Diritto delle assicurazioni sociali, in: Formazione continua e aggiornamento per giuristi 2021, pag. 29; UFAS, Bollettino della previdenza professionale nr. 156 del 1. luglio 2021, n. 1067, p.to B.4.a.; ASIP, Fachmitteilung Nr. 127 del 25 agosto 2021: 7. IV-Revision: stufenloses Rentensystem, pto. 3.2.).
In tal senso il marg. 9201 CIRAI (Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità, valida dal 1° gennaio 2022) prevede che “le rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno ancora compiuto 55 anni (persone nate negli anni dal 1967 al 2003) sono trasferite nel nuovo sistema di rendite lineare (art. 28b LAI), se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 17 LPGA (modificazione del grado d’invalidità di almeno 5 punti percentuali)”.
Infine, secondo il marg. no. 9102 CIRAI in merito alla determinazione del diritto applicabile nel caso di prima concessione di rendite con quote decrescenti o a tempo determinato e casi di revisione, prevede “che se la modifica determinante avviene prima del 1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La data della modifica determinante è determinata secondo l'articolo 88a OAI (v. N. 5500 segg.).”
Nel caso concreto, ammettendo per ipotesi di lavoro che al momento della seconda domanda di prestazioni (28 settembre 2021) vi fosse un grado d’incapacità al guadagno pensionabile, l’inizio dell’eventuale diritto alla rendita non sarebbe sorto prima di marzo 2022, ossia 6 mesi dal deposito della domanda di prestazioni (art. 29 cpv. 1 LAI).
Per questi motivi è applicabile il diritto in vigore il 1° gennaio 2022.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Con il nuovo art. 28b LAI, entrato in vigore al 1° gennaio 2022, il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.4. Qualora l'amministrazione entra nel merito di una nuova domanda di prestazioni, essa deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 v.LAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauser/ Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che “se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI).
Nel caso di nuova domanda il punto di partenza per la valutazione di una modifica del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione costituisce, dal profilo temporale, è l'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi (DTF 130 V 71). Tale giurisprudenza è valida anche nel caso di revisione della rendita (DTF 133 V 108).
2.5. Nel caso in esame, con riferimento alla suevocata giurisprudenza secondo cui il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettibile di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito dall’ultima decisione cresciuta in giudicato, occorre valutare se successivamente alla decisione 24 settembre 2020 di diniego di prestazioni e sino alla decisione 22 ottobre 2022 (che delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (STF 9C_241/2022 del 30 giugno 2022; DTF 144 V 210 consid. 4.3.1, 136 V 24 consid. 4.3, 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii) lo stato di salute della ricorrente sia peggiorato in misura tale da giustificare il diritto alla rendita.
Come visto (cfr. consid. 1.1), a seguito della prima domanda di rendita l’Ufficio AI aveva ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del __________, recepita dal SMR con annotazioni 25 marzo 2020 dal SMR (doc. 76), confermate il 23 settembre 2020 (doc. 96). Quali diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa sono state indicate quelle di sindrome cervicovertebrale in osteocondrosi C4/5 e in osteocondrosi ed artrosi C5/6 con possibile leggero contatto radicolare su entrambi i lati, leggera artrosi dell’articolazione acromioclavicolare con lieve impingement e lesioni SLAP II sinistra, disturbo depressivo ricorrente, episodio attualmente moderato con sindrome somatica ICD10 F.33.11. Quali diagnosi non invalidanti i periti hanno invece posto quelle di stato dopo trauma del 23 dicembre 2016 con distorsione caviglia sinistra, contusione della schiena parte sinistra e stiramento della spalla sinistra, emicrania, ipertricosi con segni di ipercortisone, noduli della ghiandola tiroidea, dolore mediale al gomito destro, sindrome lombovertebrale, piedi piatti, obesità. L’assicurata è stata ritenuta totalmente inabile in qualsiasi attività dal 23 dicembre 2016 e abile al 50% dal gennaio 2018 nella sua abituale attività ed al 40% in attività adeguate, il tutto da gennaio 2018.
2.6. Dopo la seconda domanda di prestazioni, con annotazioni 21 giugno 2022 la dr.ssa __________ del SMR, esaminata dettagliatamente la documentazione medica agli atti, ha concluso:
" (…) A riprova che non emergono fatti nuovi il curante di base Dr. __________ attesta e sottolinea la presenza delle note patologie presenti da anni (18.20.2021):
Diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa
Sindrome depressiva cronica, ICD F32.2 – Da molti anni
Sindrome lombo-vertebrale cronica – Da molti anni
Tendenza al reumatismo delle parti molli – Da molti anni
Obesitas permagna – Da molti anni
Peri-artropatia cronica delle spalle – Da molti anni
Emicrania cronica mista – Da molti anni
Sindrome vertiginosa ricorrente – Da molti anni
Diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa
ITA trattata – Da molti anni
St. d. isterectomia per fibroma nel 2019
Insonnia cronica con sospette apnee da sonno
Cecità OS su caduta accidentale in età pubere
Considerazioni
Nelle relazioni dei curanti non esiste una diagnosi nuova ai sensi dell’ICD 10;
non esiste la prescrizione di una nuova terapia farmacologica fondamentalmente diversa da quella fino ad ora assunta ed anzi viene caldeggiata riduzione di assunzione di alcuni farmaci da parte dei curanti. Ricordo inoltre quanto accertato dal Collega SMR Dr. __________: in base ai medicamenti ritirati nel corso del 2021, emerge una presa irregolare di Trittico, Imovane, Temesta, Xanax, Quetiapine, Venlafaxine, Redormin, Duloxetine; ritiro costante di Emgality.
Emerge una compliance inadeguata rispettivamente una verosimile assenza di coordinazione tra il neurologo e lo psichiatra.
Verosimile, invece, il trattamento adeguato di cefalea/emicrania;
non esiste alcuna recente attestazione di ricovero ospedaliero e/o accesso al pronto soccorso, se non il soprariportato verbale di PS __________ del 21.05.2021, a firma Dr.ssa __________ per Verosimile escoriazione traumatica del condotto uditivo esterno, rapporto medico già valutato in sede di audizione del 14.07.2021;
non esiste un esame obiettivo somatico e psichiatrico condotto che evidenzi una diagnosi ai sensi dell’ICD10 diversa da quelle poste fino alla decisione cresciuta in giudicato e basata sulla perizia pluridisciplinare __________;
non esiste la prescrizione di una nuova terapia fisica, fisiatrica e riabilitativa;
non viene attestato nessun blocco funzionale.
In conclusione in assenza di fatti nuovi, rispettivamente di modificazioni significative di fatti noti sono ancora valide le conclusioni del rapporto finale SMR redatto nel marzo 2020.” (pag. 529 incarto AI)
Quindi, a mente della dr.ssa __________, lo stato di salute dell’assicurata e, di conseguenza, le incapacità lavorative sono sostanzialmente rimaste inalterate rispetto alla decisione del 24 settembre 2020.
Lo stesso concetto è stato ribadito anche dopo la ricezione del rapporto 31 agosto 2022 del dr. __________ e del rapporto 23 agosto 2022 dello psichiatra curante, dr. __________, prodotti con le osservazioni al progetto di decisione (doc. 104). Con annotazioni 13 ottobre 2022 i medici SMR (dr.ssa __________ e dr. __________) hanno concluso:
" (…) Dal profilo psichiatrico il Dr. __________, la signora __________ ed il Dr. __________ presentano un riassunto della situazione medica generale della loro paziente a partire dal 2019 e dichiarano, a pagina 8,
che è parere di tutti i curanti che si tratta di un caso clinico complesso, critico, allarmante che ha visto un progressivo peggioramento negli anni.
Si tratta di un apprezzamento soggettivo di alcuni certificati medici, peraltro già analizzati in precedenza e non di carattere psichiatrico, senza che siano prodotti fatti nuovi, rispettivamente modificazioni significative attuali di fatti noti che ci permettano di cambiare la nostra posizione.
In effetti le conclusioni dello studio __________ sono: Su fronte psichico confermiamo nuovamente le diagnosi sovraesposte, evidenziando un progressivo peggioramento del quadro generale, senza alcuna indicazione di status, diagnosi e prognosi che non siano state in precedenza certificate sia dallo studio psichiatrico sia da altri medici curanti.
Il referto dello studio __________ riporta in effetti un riassunto del decorso clinico noto e compiutamente valutato sia in sede peritale sia SMR. Non sono riportate chiare indicazioni oggettive di status che permettano di discostarsi da quanto precedenza verificato.
Anche riguardo le modificazioni di trattamento medicamentoso non sono fomiti dati aggettivi bensì riferimenti a verosimili disturbi soggettivi riferiti dall'assicurata e non aggettivamente verificati. La lista di medicamenti riportata nei precedenti certificati appare farmacologicamente contraddittoria con ad esempio più medicamenti ansiolitici e ipnotici non privi di effetti collaterali se assunti congiuntamente.
Somaticamente a più riprese il Dr. __________ pone l'accento sul carattere fibromialgico dei disturbi patiti dall'A: manifesta fibromialgia vista la presenza di numerosi punti dolenti alla digito-pressione
soprattutto ripartiti all'emisoma sinistro (dalla regione cervico-scapolo-omerale fino all’avambraccio e coscia-gamba).
Anche relativamente alla cefalea (noto corteo sintomatologico della fibromialgia unitamente ai disturbi del sonno, alla difficoltà ad addormentarsi, ai frequenti risvegli notturni ed al sonno non ristoratore), abbastanza assillante, questa ha mostrato un certo miglioramento (specie per quanto riguarda gli attacchi più rilevanti) da quando (12.2020) è stata introdotta terapia preventiva.
D'altro canto lo stesso Dr. __________ evidenzia come ai suoi occhi la situazione più allarmante da un punto di vista somatico sia soprattutto dovuta alla presenza dei fattori di rischio determinati dal sovrappeso, eventualmente dalla tendenza farmaco resistente della pressione arteriosa. ...
Di più lo stesso Dr. __________ sottolinea l'importante riduzione dell'esercizio fisico con riflessi sulla perturbazione del sonno con slatentizzazioni della prima fase e tendenza alla frammentazione (nonché con relativa rimuginazione ed ansie notturne), nell'ottica sia della fibromialgia, come sopra espresso, sia del noto disturbo depressivo ricorrente.
Giova qui ricordare come l’intervento bario-gastrico a cui l'A si è sottoposta, ha portato, così come attestato dal Dr. __________, ed un calo ponderale significativo, con relativo conseguente verosimile miglioramento delle condizioni generali dell'A a ricomprendere anche l'insonnia cronica con risvegli frequenti nell'ambito dell'obesità di grado II secondo OMS, così come era classificata l'A stessa al momento di sottoporsi al sopracitato intervento bariatrico. Ricordo in ogni caso come al bilancio sonnologico con poligrafia del 30.04.2020 le apnee non fossero state nemmeno oggettivate ma era emerso un disturbo ventilatorio del sonno di grado lievissimo verosimilmente
nel contesto della sindrome ansiosa depressiva e dell'insonnia cronica.
Riguardo la mail del 05.09.2022 in cui viene riferito circa un ricovero dell'A presso la Clinica __________ non sono riportate informazioni mediche che ci permettano di prendere una posizione diversa da quella sopra esposta.
In conclusione in assenza di fatti nuovi, rispettivamente di modificazioni significative di sono ancora valide le conclusioni del rapporto finale SMR redatto nel marzo 2020.” (pag. 567-568 incarto AI)
Con il ricorso l’assicurata ha prodotto il rapporto di degenza dal 31 agosto 2022 al 29 settembre 2022 presso la Clinica __________ di __________. Per quel che concerne la valutazione, il decorso e le proposte terapeutiche gli psichiatri della Clinica (dr.ssa __________, dr.ssa __________ e dr. __________) hanno osservato (sottolineatura del redattore):
" (…)
Valutazione, decorso e proposte:
La paziente è stata accolta volontariamente in __________, e si è dimostrata da subito collaborante con l’equipe.
Il quadro nelle prime fasi era caratterizzato da deflessione timica, importanti quote d’ansia, ritiro sociale ed apatia, anergia, anedonia.
Inoltre, agli approfondimenti sono emerse somatizzazioni algiche osteomuscolari e cefalea, limitazioni della mobilità, difficoltà nella gestione delle proprie relazioni e scarsa capacità di proiettarsi nel futuro.
L’analisi della storia di vita personale, unitamente all’osservazione clinica, ci consentono di porre diagnosi di episodio depressivo di media gravità.
Per quanto concerne la terapia farmacologica psichiatrica è stata proseguita l’assunzione della terapia in ingresso composta da Cymbalta a scopo antidepressivo, ridotto senza giungere a sospensione e successivamente associato ad Escitalopram come terapia antidepressiva in add-on.
Durante il ricovero è stata rivalutata terapia con Trittico a scopo ipnoinducente, riducendo il dosaggio del farmaco ed inserendo in terapia Atarax.
Inoltre, è stato inserito Lyrica al fine di ridurre le algie e le quote d’ansia in accordo con il neurologo curante.
La paziente ha inoltre assunto Relaxane dalla riserva per stemperare stati di tensione.
Alla Signora RI 1 sono state prescritte misure fisiorilassanti al fine di stemperare la tensione psico-fisica e di ridurre le algie e le limitazioni della mobilità anche in considerazione dell'importante variazione ponderale a seguito di chirurgia bariatrica.
È stato prescritto un trattamento di ergoterapia al fine di aiutarla nella pianificazione della propria giornata e migliorare quindi l'autonomia una volta dimessa.
Per quanto concerne la terapia farmacologica somatica, è proseguita l'assunzione della terapia in ingresso che comprendeva Torasemide, ed Inderal per ipertensione arteriosa.
Proseguita ma ridotta senza giungere a sospensione terapia antipertensiva con Candesartan, con buon controllo pressorio globale ed al fine di ridurre fattori di rischio per episodi ipotensivi da dumping syndrome.
La paziente ha assunto inoltre Magnesio per crampi, Pantoprazolo come gastroprotettore, vitamine per prevenire stati carenziali anche considerato il possibile ridotto assorbimento di nutrienti conseguente a chirurgia bariatrica.
Sempre in considerazione dell'intervento chirurgico di bypass gastrico, è stata posta particolare attenzione alla dieta ed all'idratazione, anche in conseguenza di episodio lipotimico riferibile a dumping syndrome ed allo stato di disidratazione concomitante, verificatesi a ridosso dell'ingresso nella notte tra il 31.08.2022 ed il 01.09.2022.
Assunti Brufen e Dafalgan dalla riserva per algie somatiche osteo-muscolari.
In una occasione ha assunto Bulboid per stipsi.
Dalla riserva inoltre la paziente ha assunto Eletriptan per emicrania con aura.
Nelle fasi finali di ricovero il quadro mostrava un sensibile miglioramento del tono dell'umore, una riduzione delle quote d'ansia che, seppur ancora presenti, si manifestavano con minore intensità e frequenza.
Aumento della spinta vitale e della progettualità, mimica più distesa e sorridente, riduzione delle somatizzazioni algiche.
Viene dunque confermata la data di dimissione concordata.
Termina il ricovero con dimissione ed invio al domicilio, si riaffida al curante per il proseguimento ambulatoriale del percorso.” (doc. B pag. 2-3)
Con annotazioni 12 dicembre 2022 il medico SMR dr. Prolo ha di conseguenza rilevato:
" La lettera di uscita dalla Clinica __________ riporta un apprezzamento diagnostico e di status non significativamente diverso da quanto valutato in perizia dal Dr. __________ il 05.02.2022 (il perito psichiatrico della perizia __________; n.d.r.); non vi è, inoltre, alcuna variazione sostanziale di trattamento farmacologico. Tra l’altro gli psichiatri Dr.ssa __________, Dr.ssa __________, Dr. __________ scrivono che per quanto concerne la terapia farmacologica psichiatrica è stata proseguita l’assunzione della terapia in ingresso. Con alcune modifiche (inserimento di Lyrica e Trittico), l’assicurata all’uscita mostrava un sensibile miglioramento del tono dell’umore.
Non vi è, dunque, alcuna evidenza di un peggioramento rispettivamente di uno status oggettivo diverso rispetto a quanto evidenziato in perizia due anni or sono rispettivamente appare verosimile un ulteriore miglioramento all’uscita dalla Clinica il 29.09.2022.
In assenza di dati oggettivi che giustifichino uno stato di salute significativamente diverso rispetto a quanto valutato in precedenza, non ho elementi per modificare le precedenti prese di posizione SMR.” (Doc. VI/1)
Visto quanto sopra, questo TCA non può che aderire alle convincenti conclusioni dei medici SMR, che non sono state del resto smentite da alcun medico curante.
Va qui ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto come pure dell’art.. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr. STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 p. 174, con riferimenti).
Visto che lo stato di salute dell’assicurata è rimasto invariato rispetto alla precedente decisione, non vi è quindi motivo per ammettere un peggioramento della capacità nello svolgimento delle mansioni casalinghe.
Confermata quindi l’assenza di un grado d’invalidità pensionabile, la decisione impugnata risulta corretta. Il ricorso va pertanto respinto.
2.7. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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