AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2022.23
Data decisione, Autorità: 17.02.2023, TRAM
Titolo: Licenza edilizia. Legittimazione attiva di un'associazione
Incarto n. 52.2022.23
Lugano 17 febbraio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Sabina Ghidossi
statuendo sul ricorso del 26 gennaio 2022 di
RI 1
contro
la decisione del 22 dicembre 2021 (n. 6367) del Consiglio di Stato che accoglie il ricorso presentato dall'CO 1 contro la risoluzione del 23 febbraio 2021 con cui il Municipio di Lugano ha concesso a RI 1 la licenza edilizia per la posa di un deposito in legno per attrezzi da giardino (part. __________ di Lugano, sezione Gandria);
ritenuto, in fatto
A. a. RI 1 è proprietario di un terreno (part. __________) situato nel comune di Lugano, a Gandria, in riva al Ceresio (tra il lago ed un sentiero pedonale), in zona delle cantine.
b. Dopo aver constatato che sul fondo erano stati posati dei manufatti senza autorizzazione (capanno prefabbricato in legno, un tavolo e panche da giardino, un angolo barbecue di mattoni e calcestruzzo e relativa recinzione), il 6 settembre 2018, la Divisione edilizia privata di Lugano ha invitato RI 1 a pronunciarsi in merito rispettivamente a presentare una domanda di costruzione a posteriori.
c. Il 15 ottobre 2020, RI 1 ha quindi domandato al Municipio la licenza edilizia in sanatoria (unicamente) per la posa di un prefabbricato in legno (di m 2.30 x 2.30, alto m 2.25) da adibire a deposito da giardino.
d. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha suscitato l'opposizione dell'CO 1.
e. Raccolto l'avviso favorevole del 4 dicembre 2020 (n. 115660) dei Servizi generali del Dipartimento del territorio, il 23 febbraio 2021 l'Esecutivo comunale ha rilasciato il permesso richiesto, dichiarando nel contempo irricevibile l'opposizione pervenuta, non essendo l'CO 1 contemplata nell'elenco allegato al decreto esecutivo che designa le organizzazioni legittimate a fare opposizione ai sensi dell'art. 8 LE del 22 febbraio 1995 (RL 705.150).
B. Con giudizio del 22 dicembre 2021, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dall'CO 1 avverso la predetta risoluzione, che ha annullato. Ha inoltre rinviato gli atti al Municipio ai sensi del consid. 4 (per richiedere l'inoltro di una domanda di costruzione a posteriori per altre opere, oltre che per l'adozione di eventuali misure di ripristino).
Il Governo ha anzitutto ammesso la legittimazione attiva della ricorrente in base agli art. 8 e 21 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100): pur non essendo menzionata nell'elenco citato, l'associazione sarebbe infatti costituita da più di 10 anni e il suo statuto (consultabile sul sito web) le affiderebbe la difesa dei beni tutelati dalla legge, in particolare la salvaguardia dell'insediamento di Gandria e del suo territorio.
Nel merito, ha poi ritenuto che l'autorizzazione per il deposito non potesse essere confermata. Messa in dubbio la legittimità della zona delle cantine (approvata nel 1993), ha osservato che il manufatto non ossequierebbe comunque né le disposizioni comunali che disciplinano gli interventi in tale zona (art. 25 delle norme di attuazione del piano regolatore di Gandria; NAPR), né l'art. 24 della legge sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700). Il deposito prefabbricato, ha aggiunto, non rispetterebbe neppure la distanza minima dal bosco, né lo spazio riservato alle acque del lago Ceresio. Da ultimo (consid. 4) - pur esulando dall'oggetto del contendere - il Governo ha rilevato come sul fondo fossero state riscontrate altre opere prive d'autorizzazione. Ha quindi disposto il rinvio degli atti al Municipio, per procedere come sopraindicato.
C. Contro tale giudizio - che ha accolto il ricorso dell'associazione e annullato il permesso per il deposito - RI 1 si aggrava ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e sia ripristinata la licenza edilizia.
Secondo l'insorgente il gravame dell'CO 1 avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile, già solo poiché la stessa non è contemplata nell'elenco del citato decreto; ammettere il contrario equivarrebbe a legittimare l'actio popularis. In ogni caso, contesta che l'associazione abbia la facoltà di avviare dei contenziosi in ambito edilizio. In particolare, rimprovera al Consiglio di Stato di non essersi compiutamente confrontato con il suo statuto, accontentandosi di quello reperibile in internet (senza verificare se sia attuale, sia stato modificato, ecc.) e di non aver neppure verificato i poteri di rappresentanza; solleva inoltre una serie di altri quesiti inerenti all'associazione. Nel merito contesta infine che il manufatto non sia conforme alle norme concretamente applicabili, così come invece concluso dal Municipio e dall'Autorità dipartimentale.
D. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. Ad analoga conclusione perviene la Sezione degli enti locali (SEL). Il Municipio e l'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) si rimettono al giudizio di questo Tribunale, con motivazioni di cui si dirà, nella misura del necessario, nei considerandi di diritto.
E. a. Con la replica, l'insorgente si è riconfermato nelle sue conclusioni e domande di giudizio, puntualizzando che dal profilo della legittimazione attiva (..) l'Associazione stessa sa benissimo di non essere autorizzata, tant'è che nell'assemblea di __________ del 25 novembre 2021 è stato deciso di richiedere tale legittimazione.
b. In sede di duplica, il Municipio e l'UDC hanno ribadito le loro posizioni. L'CO 1 - rimasta silente per la risposta - ha dal canto suo contestato la replica, riconfermando quanto esposto in precedenza in questa procedura e aggiungendo di sapere benissimo di essere legittimata a ricorrere in materia edilizia. (..) nella nostra assemblea di novembre si è solo discusso dell'opportunità o meno di far iscrivere esplicitamente __________ nel testo di legge allo scopo di evitare in futuro possibili errate interpretazioni (..).
F. Il 2 gennaio 2023 questo Tribunale ha chiesto all'CO 1 di produrre una copia originale dello statuto vigente al momento della sua costituzione nonché di quello attualmente in vigore, così come di voler indicare i membri di direzione in carica al momento dell'inoltro del ricorso davanti al Consiglio di Stato nonché al Tribunale cantonale amministrativo. La richiesta - rimasta inascoltata (dopo che la resistente non ha ritirato la relativa raccomandata) - è stata sollecitata il 25 gennaio 2023. L'Associazione non vi ha tuttavia dato seguito, lasciando decorrere infruttuosamente il termine impartito.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio è reso sulla sola base degli atti all'incarto. Venendo meno al suo obbligo di collaborazione (art. 26 cpv. 1 LPAmm), l'Associazione resistente non ha infatti prodotto l'ulteriore documentazione richiesta dal Tribunale.
Qui oggetto di controversia è unicamente il giudizio (finale) con cui il Governo, entrando nel merito del gravame dell'CO 1, ha annullato la licenza edilizia rilasciata a RI 1 per il deposito prefabbricato. Esula per contro dalla presente procedura il dispositivo - rimasto incontestato - con cui la precedente istanza, agendo di fatto in veste di autorità di vigilanza (art. 48 cpv. 2 LE), ha rinviato gli atti al Municipio per verificare la situazione del fondo e l'adozione di ulteriori provvedimenti (riguardanti segnatamente altre opere), che il ricorrente potrà peraltro semmai contestare successivamente (cfr. STA 52.2016.197 del 20 febbraio 2018 consid. 1.2.2).
Giusta l'art. 21 cpv. 1 LE, contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato e, contro le decisioni di quest'ultimo, al Tribunale cantonale amministrativo. Sono legittimati a ricorrere, prosegue la norma (cpv. 2), l'istante, le persone che hanno fatto opposizione, il Dipartimento del territorio e, in seconda istanza, il Comune. Per l'art. 8 cpv. 1 seconda proposizione LE sono pure legittimate a far opposizione le organizzazioni costituite da almeno 10 anni cui compete, in base agli statuti, la salvaguardia dei beni tutelati dalla legge.
In base all'art. 1 del citato decreto, sono legittimate a ricorrere (recte: a fare opposizione) le organizzazioni elencate in allegato. Secondo l'art. 3 cpv. 1 del medesimo decreto, le organizzazioni che adempiono le condizioni dell'art. 8 cpv. 1 LE sono iscritte, a richiesta, nell'elenco di quelle legittimate a ricorrere (recte: a fare opposizione). L'iscrizione è facoltativa e non ha pertanto carattere costitutivo (cfr. STA 52.2019.3 del 13 maggio 2019 consid. 2.2, 52.2017.192 del 19 luglio 2017 consid. 2.2; Adelio Scolari, Commentario, II ed., Cadenazzo 1996, n. 951 ad art. 21 LE; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 7, con nota a piè di pagina n. 193, ad art. 43 LPamm). Determinante ai fini del riconoscimento della qualità di opponente ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LE e, successivamente, di ricorrente, è dunque unicamente se (1) è un'associazione costituita da almeno 10 anni (2) a cui compete, in base agli statuti, la salvaguardia dei beni tutelati dalla legge. Al pari degli altri presupposti processuali, la sussistenza della legittimazione attiva dev'essere esaminata d'ufficio; la prova delle circostanze fattuali che la fondano spetta tuttavia all'insorgente (cfr. RDAT I-2001 n. 27 consid. 2.2; STA 52.2016.601 del 6 febbraio 2018 consid. 2.4).
4.2. Decisiva è unicamente la questione a sapere se, al momento dell'inoltro dell'opposizione rispettivamente del ricorso davanti al Governo, l'CO 1 andasse annoverata tra le organizzazioni costituite da almeno 10 anni, a cui compete, in base agli statuti, la salvaguardia dei beni tutelati dalla legge.
Sennonché davanti alle precedenti istanze la resistente non ha prodotto né gli statuti vigenti al momento della sua fondazione, né quelli attualmente in vigore. Al Governo ha unicamente trasmesso una copia del verbale (non firmato) dell'assemblea di fondazione dell'11 dicembre 2008. Atto dal quale non è tuttavia evidentemente possibile comprendere se alla stessa competa la salvaguardia dei beni tutelati dalla legge da almeno 10 anni. Nemmeno lo statuto consultabile sul sito web dell'associazione a cui si è riferito il Governo permette di sciogliere il quesito. Tanto più che questi statuti non sono quelli adottati al momento della costituzione dell'associazione, ma altri approvati nel corso di un'assemblea straordinaria del 2 ottobre 2017 (cfr. ad punto 10). Come eccepisce il ricorrente, non è quindi chiaro se gli stessi coincidano con quelli risalenti all'anno di fondazione, se e in che misura siano stati modificati e se siano ancora attuali. A tale carenza non è stato posto rimedio neppure in questa sede ritenuto che la resistente non ha dato seguito alle richieste di questo Tribunale, rimanendo del tutto passiva (supra consid. F). In queste circostanze, forza è constatare che non è possibile affermare che CO 1 sia un'associazione costituita da almeno 10 anni a cui compete, in base agli statuti, la salvaguardia dei beni tutelati dalla legge. Già solo per questo motivo - e al di là del fatto che nemmeno dai soli statuti scaricabili dal suo sito web emerge invero in tutta chiarezza se essa abbia per scopo la salvaguardia del territorio di Gandria nel contesto di procedure edilizie (secondo l'art. 3 l'CO 1 si prefigge la conoscenza, la salvaguardia, la valorizzazione e la promozione dell'insediamento di Gandria e del suo territorio. Lo scopo, soggiunge però la disposizione, è perseguito attraverso pubblicazioni, produzioni multimediali, promozione di eventi e iniziative sociali/culturali) - il ricorso davanti al Governo avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile.
5.2. Giusta l'art. 54 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210), le persone giuridiche hanno l'esercizio dei diritti civili tosto che siano costituiti gli organi a ciò necessari conformemente alla legge ed agli statuti. Esse esercitano i loro diritti civili per mezzo dei loro organi, i quali sono chiamati ad esprimerne la volontà (cfr. art. 55 cpv. 1 CC). Nell'ambito di una procedura giudiziaria, le persone giuridiche agiscono per il tramite degli organi che la rappresentano. Il potere di rappresentanza degli organi di una persona giuridica, rispettivamente dei suoi rappresentanti contrattuali, è determinato dalla sua organizzazione nonché dalle disposizioni speciali relative alla forma giuridica da essa adottata (cfr. STA 52.2017.192 citata consid. 3.1; Urs Scherrer, in: Jolanta Kren Kostkiewicz, Stephan Wolf, Marc Amstutz, Roland Fankhauser, OFK-ZGB Kommentar, IV ed., Zurigo 2021, n. 2 ad art. 55 CC).
5.3. Ai sensi dell'art. 69 CC, la direzione di un'associazione - che, nella prassi, può assumere anche altre denominazioni - ha il diritto e il dovere di curarne gli interessi e di rappresentarla secondo le facoltà concesse dagli statuti. La norma attribuisce all'organo direttivo il diritto e il dovere di occuparsi della gestione corrente e di rappresentare l'associazione. Secondo dottrina e giurisprudenza, per le associazioni non iscritte a registro di commercio (cfr. art. 52 cpv. 2 CC) - qual'è l'Associazione VivaGandria - ciascun membro della direzione dispone del potere di rappresentanza, a meno che una limitazione dello stesso sia stata altrimenti resa nota in modo adeguato. Dal profilo materiale, l'estensione del potere di rappresentanza è comunque circoscritta a quegli atti (giuridici) che sono conformi allo scopo sociale (cfr. STA 52.2017.192 citata consid. 3.2 e rimandi).
5.4. L'CO 1, oltre a non aver prodotto i propri statuti, non ha nemmeno indicato i membri di direzione in carica al momento dell'inoltro del ricorso davanti al Consiglio di Stato (cfr. supra consid. F). Come eccepisce il ricorrente, non è dunque possibile determinare se i predetti (__________ e __________) potevano rappresentare l'Associazione e inoltrare per conto di quest'ultima il ricorso contro il permesso rilasciato dal Municipio. Anche da questo profilo non è quindi possibile affermare che l'impugnativa davanti al Governo fosse effettivamente ricevibile.
6.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) per le due istanze è posta a carico della resistente. Non si assegnano ripetibili al ricorrente, non patrocinato (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Di conseguenza, la decisione del 22 dicembre 2021 (n. 6367) del Consiglio di Stato (disp. n. 1, 2 e 4) è annullata e riformata nel senso che il ricorso del 23 marzo 2021 dell'CO 1 è dichiarato irricevibile.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico dell'CO 1 per le due sedi. All'insorgente va retrocesso l'importo versato a titolo di anticipo. Non si assegnano ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster