AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2022.80
Data decisione, Autorità: 10.05.2023, ICCA
Titolo: Spese processuali in caso di stralcio della causa dal ruolo per desistenza
Incarto n. 11.2022.80
Lugano, 10 maggio 2023/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni
vicecancelliera:
Ghirardelli
sedente per statuire nella causa CA.2021.290 (divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 31 agosto 2021 da
RE 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 )
contro
CO 1 (patrocinata dall'avv. dott. PA 2 ),
giudicando sul reclamo del 9 maggio 2022 in materia di spese processuali presentato da RE 1 contro il decreto di stralcio emesso dal Pretore il 4 maggio 2022;
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di una causa di divorzio promossa il 20 febbraio 2018 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, da RE 1 (1963) nei confronti di CO 1 (1965), cittadina indiana, l'attore ha presentato il 31 agosto 2021 un'istanza cautelare volta alla modifica di una convenzione a tutela dell'unione coniugale omologata dal medesimo Pretore il 3 luglio 2018. Nell'istanza RE 1 chiedeva, in particolare, di ridurre dal 1° settembre 2021 i contributi alimentari da lui dovuti ai figli S__________ (da fr. 3700.– a fr. 1320.– mensili) e Si__________ (da fr. 3100.– a fr. 1320.– mensili), assegni familiari non compresi, di ridurre anche il contributo alimentare per la moglie (da fr. 23 200.– a fr. 8000.– mensili) e di essere liberato dal carico esclusivo delle spese per le scuole private e straordinarie dei figli, come pure per abitazioni a __________ e a __________.
B. Il Pretore ha fissato il 2 settembre 2021 ad CO 1 un termine di 20 giorni per presentare osservazioni all'istanza cautelare. Il termine è stato prorogato una prima volta il 20 settembre 2021 fino al 29 ottobre successivo e una seconda volta il 19 ottobre 2021 fino al 30 novembre. Il 30 novembre 2021 la convenuta ha introdotto le sue osservazioni scritte e quello stesso giorno il Pretore ha convocato le parti al contraddittorio del 6 gennaio 2022, rinviato il 1° dicembre 2021 al 13 gennaio successivo, nuovamente rinviato il 2 dicembre 2021 al 27 gennaio 2022 e rinviato un'altra volta il 7 dicembre 2021 al 16 febbraio 2022. Il 26 gennaio 2022 RE 1 ha postulato un ulteriore rinvio, facendo valere che tra le parti erano in corso trattative per una soluzione amichevole del contenzioso. Con ordinanza del 27 gennaio 2022 il Pretore ha rinviato così il contraddittorio al 27 aprile successivo.
C. Il 26 aprile 2022 RE 1 ha comunicato al Pretore di avere raggiunto con la moglie un'intesa sull'assetto cautelare e di ritirare perciò l'istanza del 31 agosto 2021, riconoscendo alla convenuta un'indennità (pattuita fra coniugi) di fr. 3000.– per ripetibili. L'indomani il Pretore ha notificato così la comunicazione ad CO 1 e ha annullato l'udienza prevista per il 27 aprile 2022. Con decreto del 4 maggio seguente egli ha poi preso atto della dichiarazione di ritiro e ha stralciato l'istanza dal ruolo. Le spese processuali di fr. 500.– sono state poste a carico del marito, tenuto a versare alla moglie l'indennità pattuita di fr. 3000.– per ripetibili.
D. Contro il dispositivo sulle spese processuali contenuto nel decreto di stralcio RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 9 maggio 2022 per ottenere che il dispositivo in questione sia riformato nel senso di ridurre tali spese a fr. 50.–. Il reclamo non è stato intimato ad CO 1, l'indennità per ripetibili in suo favore non essendo contestata. Invitato da parte sua a formulare osservazioni, il Pretore ha comunicato il 7 giugno 2022 di “riconfermarsi nelle motivazioni della decisione impugnata”.
Considerando
in diritto: 1. Il dispositivo sulle spese giudiziarie di un decreto di stralcio emanato – come in concreto – con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) è impugnabile a titolo indipendente con reclamo (art. 110 CPC) entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il decreto impugnato è stato notificato al patrocinatore dell'istante il 5 maggio 2022 (tracciamento degli invii n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 9 maggio seguente, il reclamo in oggetto è pertanto tempestivo.
del Pretore si è esaurito nell'emanare “poche disposizioni ordinatorie” processuali. Egli richiama la sentenza 11.2020.159 del 31 marzo 2021 in cui questa Camera ha ridotto da fr. 2000.– a fr. 1200.– le spese processuali poste dal Pretore a carico di un marito dopo che i coniugi avevano raggiunto, nel corso di
un'udienza, un accordo sul contributo di mantenimento cautelare e di merito per la moglie nell'ambito di una causa volta alla modifica di una sentenza di divorzio. Egli lamenta così la violazione degli art. 2, 9 e 21 LTG.
a) Il reclamante evoca in primo luogo l'art. 9 LTG, rimproverando al Pretore di non averlo applicato. In realtà alla fattispecie si applica il menzionato art. 10 LTG, che riguarda specificamente i provvedimenti cautelari. L'art. 9 LTG concerne le pro-cedure sommarie in genere (quelle degli art. 248 lett. a, b, c ed e CPC). Su questo punto il reclamo cade dunque nel vuoto.
b) Ciò posto, la prima questione è sapere nel caso in esame quale tassa di giustizia avrebbe presumibilmente e verosimilmente potuto riscuotere il Pretore se il procedimento cautelare fosse giunto al termine. Si è appena visto che per l'emanazione di decreti cautelari la tassa di giustizia è compresa tra fr. 100.– e fr. 20 000.– in funzione del valore, della natura e della complessità della causa, senza dimenticare l'ampiezza della medesima, il modo di procedere delle parti e la loro capacità finanziaria. Occorre di conseguenza ponderare simili parametri.
Quanto al valore litigioso, nella fattispecie esso è ingente, ove appena si consideri che RE 1 postulava una riduzione dei contributi cautelari per oltre fr. 17 500.– mensili, senza tenere calcolo di altre spese. Egli si dichiarava disposto nondimeno a versare contributi di mantenimento per oltre fr. 10 500.– mensili complessivi, onde una situazione finanziaria da parte sua per lo meno agiata. Riguardo alla natura della causa, essa è di rilievo nella misura in cui, trattandosi di un processo di divorzio, la tassa di giustizia massima è di fr. 20 000.– (art. 7 cpv. 2 LTG), mentre in una causa civile ordinaria l'emolumento per il giudizio di merito può raggiungere cifre assai più elevate (art. 7 cpv. 1 LTG). Arduo da valutare è invece il grado di complessità e di ampiezza del procedimento, in concreto non essendosi tenuto alcun contraddittorio non essendo dato di sapere in che sarebbe consistita l'istruttoria. Per quel che è dato a divedere, in ogni modo, si può presumere che nel complesso si trattasse di una causa di media difficoltà. Il comportamento processuale delle parti, per converso, non appare significativo. Ne segue che, se fosse giunto al termine, il procedimento cautelare avrebbe ragionevolmente potuto giustificare una tassa di giustizia attorno ai fr. 5000.–.
c) Il procedimento cautelare essendo terminato anzitempo, rimane da definire l'entità della tassa di giustizia – come detto – in base agli atti di procedura compiuti, senza dimenticare i fattori di ponderazione testé enunciati. Ora, nel caso precipuo il Pretore ha emanato non meno di nove ordinanze: il 2 settembre 2021 per chiamare la convenuta a presentare osservazioni all'istanza e il 20 settembre 2021, 19 ottobre 2021, 30 novembre 2021, 1° dicembre 2021, 2 dicembre 2021, 7 dicembre 2021, 27 gennaio 2022, come pure il 27 aprile 2022 per rinviare la data del contraddittorio. Il 4 maggio 2022 egli ha poi emesso il decreto (di poche righe) con cui ha preso atto del ritiro dell'istanza e ha stralciato la causa dal ruolo. La trattazione della procedura ha richiesto così un certo tempo, ma gli atti compiuti erano per il Pretore di una semplicità poco più che elementare. Inoltre non si è tenuta alcuna udienza e non si è dovuto assumere alcuna prova.
La giurisprudenza ha avuto modo di stabilire di recente che per una causa di divorzio non particolarmente complessa stralciata dal ruolo in seguito a ritiro dopo uno scambio di atti scritti, una discussione informale in Pretura, l'ascolto del figlio minorenne e l'emanazione di svariate ordinanze si giustificava una tassa di giustizia di fr. 3000.‒ rispetto ai fr. 10 000.‒ che avrebbe consentito di riscuotere la causa completa (I CCA, sentenza 11.2021.100 del 25 aprile 2023 consid. 5a). In una precedente sentenza questa Camera aveva fissato in fr. 1200.‒ la tassa di giustizia per lo stralcio in seguito a intervenuto accordo dopo un'udienza nell'ambito di una causa di divorzio e di un procedimento cautelare che, se portati a termine dopo un'udienza e svariate ordinanze, avrebbero legittimato un prelievo attorno ai fr. 2600.‒ (inc. 11.2020.159 del 31 marzo 2021 consid. 5d, richiamata anche dal reclamante).
d) Rispetto ai due precedenti accennati dianzi il caso in rassegna si è rivelato nettamente più semplice, già per il fatto che dopo un primo scambio di atti scritti e una serie di ordinanze per il rinvio del previsto contraddittorio RE 1 ha ritirato l'istanza. Al che il Pretore ha stralciato la causa dal ruolo con un decreto di poche righe. D'altro lato non si deve disconoscere che il Pretore ha pur sempre dovuto procedere a un sommario esame dei ponderosi memoriali formanti il primo scambio di atti scritti e che le reiterate richieste di rinvio del contraddittorio gli hanno preso un certo tempo. Sta di fatto che all'atto pratico egli ha tenuto conto di ciò, sebbene il decreto di stralcio sia privo di motivazione (e invano il primo giudice “riconferma”, nelle osservazioni al reclamo, una motivazione in realtà inesistente). Nel risultato egli ha fissato infatti la tassa di giustizia in un decimo di quanto avrebbe potuto prelevare per la causa completa. Dato che il procedimento era ancora agli esordi, la valutazione rientra appieno nel potere di apprezzamento che gli competeva e non contrasta minimamente con i due casi sopra menzionati, in cui si erano compiuti anche altri atti processuali.
e) Per quel che è della cifra offerta dal reclamante (fr. 50.‒), la proposta non è seria, se appena si pensa che un importo tanto esiguo non bastava nemmeno per coprire le spese di spedizione degli atti (dieci intimazioni a entrambe le parti). Le spese processuali non si limitano tuttavia a un prelievo simbolico. Su questo punto non soccorre perciò diffondersi oltre.
Se ne conclude che, privo di fondamento, il reclamo vede la sua sorte segnata. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato comunicato ad CO 1 per osservazioni.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese processuali controverse non raggiunge manifestamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico del reclamante.
Notificazione:
– avv. ; – avv. dott. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster