AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2023.35
Data decisione, Autorità: 24.04.2023, IICCA
Titolo: Istanza di conciliazione - irricevibilità per incompetenza territoriale
Incarto n. 12.2023.35 12.2023.41
Lugano 24 aprile 2023/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Stefani, vicepresidente, Grisanti e Bozzini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. CM.2022.11 della Pretura del Distretto di Blenio promossa con istanza di conciliazione 10 novembre 2022 da
AP 1 patrocinata dall'avv. PA 1
contro
AO 1 patrocinata dall'avv. PA 2
che il Segretario assessore ha dichiarato irricevibile con sentenza del 6 febbraio 2023, ponendo le spese processuali di fr. 150.- a carico dell'istante;
appellante l'istante che con appello 9 marzo 2023 chiede – previa ammissione al beneficio del gratuito patrocinio (inc. 12.2023.41) – di annullare la decisione impugnata e di rinviare l'istanza alla Pretura perché le rilasci l'autorizzazione ad agire nei confronti della AO 1, protestate tasse, spese e ripetibili (inc. 12.2023.35);
mentre la convenuta con risposta 31 marzo 2023 postula il rigetto dell'appello, pure con protesta di spese processuali e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
Con contratto 17 giugno 2021 AP 1, in qualità di mandante ("cliente"), e la AO 1, in qualità di mandataria, hanno sottoscritto un mandato – esclusivo – di mediazione avente per oggetto la vendita del fondo n. 695 di __________, proprietà della mandante, per il prezzo indicativo di fr. 470'000.-. Il contratto prevedeva, fra l'altro, una provvigione del 5% (valore minimo fr. 20'000.-) sul prezzo di vendita (o sul valore di permuta concordato) da corrispondere "non appena il contratto di compravendita viene autenticato in un atto pubblico in seguito all'indicazione di AO 1", fermo restando che il diritto alla provvigione "non decade, se il contratto di compravendita è nullo per colpa del cliente, o se viene successivamente annullato, contestato o altrimenti rescisso. Se il cliente rifiuta un potenziale acquirente indicato da AO 1, nonostante sia disposto a pagare il prezzo di vendita intero, AO 1 ha diritto all'intera commissione concordata (valore minimo CHF 20'000.-) più IVA del prezzo indicativo stabilito nel presente mandato" (doc. C, clausola n. 3). Il contratto di mediazione stabiliva inoltre che "Il foro competente esclusivo per tutte le controversie derivanti da, o in relazione al presente mandato, compresa la questione della sua attuabilità e validità, sono la sede di AO 1" (clausola n. 5).
Con atto pubblico del 19 novembre 2021 stipulato davanti al notaio F__________ A__________, AP 1 ha concesso a M__________ P__________ e a R__________ P__________ un diritto di compera sul menzionato fondo per l'importo di fr. 465'000.-, di cui fr. 21'600.- "quale acconto sono già stati versati sul conto intestato alla spettabile AO 1, con sede in __________ e parte venditrice conferma che tale somma in denaro è parte integrante del prezzo di compravendita" (doc. B, clausola n. 4). Nell'ipotesi in cui il diritto di compera non fosse esercitato, il contratto di costituzione del diritto di compera precisava che "l'acconto di fr. 21'600.- (…) decadrà a titolo di pena convenzionale a favore di parte venditrice. Al contrario, in caso di esercizio del diritto di compera sarà parte integrante del prezzo di compravendita" (clausola n. 5). Il 3 giugno 2022 M__________ P__________ e R__________ P__________ hanno comunicato di rinunciare all'acquisto dell'immobile (e di conseguenza all'acconto versato) per motivi personali (doc. G). Al che AP 1, richiamandosi alla clausola n. 5 del contratto di costituzione del diritto di compera, ha chiesto l'11 giugno 2022 alla AO 1 di restituirle i fr. 21'600.- versati dai coniugi P__________ (doc. H).
Visto il rifiuto della mandataria che reputava la commissione in ogni caso dovuta perché con la costituzione del diritto di compera essa aveva portato a termine il proprio lavoro di mediazione come nell'ipotesi di una compravendita (doc. I), AP 1 ha chiesto il 10 novembre 2022 alla Pretura del Distretto di Blenio un tentativo di conciliazione per convenire in giudizio la AO 1 o in subordine i coniugi P__________ e obbligarli al pagamento di fr. 21'600.- oltre interessi del 5% dal 12 giugno
Il Segretario assessore ha quindi citato le parti a un'udienza di conciliazione prevista per il 10 gennaio 2023.
Il 16 dicembre 2022 la AO 1 ha comunicato che non sarebbe comparsa all'udienza di conciliazione e con osservazioni di quello stesso giorno ha proposto di dichiarare irricevibile l'istanza di conciliazione per incompetenza territoriale della Pretura adita.
All'udienza di conciliazione del 10 gennaio 2023, alla quale la AO 1 è rimasta assente, il Segretario assessore ha assegnato all'istante un termine di 10 giorni per comunicare se manteneva l'istanza. Il 20 gennaio 2023 AP 1 ha ritirato l'istanza nei confronti di M__________ P__________ e R__________ P__________, mentre l'ha mantenuta nei confronti della AO 1. Rilevato che quest'ultima si sarebbe impossessata, senza alcun titolo, dell'acconto di fr. 21'600.- che essa deteneva a mero titolo fiduciario sulla scorta del noto diritto di compera, per l'istante il rifiuto di restituire l'importo costituiva un atto illecito che fondava la competenza della Pretura adita. Onde la richiesta di rilasciarle l'autorizzazione ad agire nei confronti della AO 1.
Dopo avere stralciato dal ruolo, il 31 gennaio 2023, la procedura di conciliazione nei confronti di M__________ P__________ e R__________ P__________, con decisione 6 febbraio 2023 il Segretario assessore non è entrato nel merito dell'istanza di conciliazione nei confronti della AO 1 e ha posto le spese processuali di fr. 150.- a carico dell'istante, senza assegnare ripetibili (art. 113 cpv. 1 CPC). In sintesi, il Segretario assessore, pronunciandosi sulla facoltà e sui limiti dell'autorità di conciliazione di decidere in merito a questioni pregiudiziali e in particolare sui presupposti processuali (art. 59 CPC), ha premesso, sulla scorta di una recente sentenza della Seconda Camera civile del Tribunale d'appello, che detta autorità deve limitarsi a casi chiari e non pronunciarsi su questioni giuridiche complesse. Ciò posto, per il Segretario assessore l'accertamento della competenza territoriale appariva "agevole" nel caso specifico e induceva a chinarsi sulla relativa censura della convenuta. Considerato che la controversia riguardava in sostanza la questione se il diritto della AO 1 alla provvigione (secondo le modalità previste dal punto n. 3 del mandato di mediazione) sorgesse già con la costituzione del diritto di compera e non necessariamente alla sottoscrizione di un contratto di compravendita, il Segretario assessore ha stabilito che il procedimento verteva sull'interpretazione del mandato di mediazione, tema che secondo lui rientrava perfettamente nella proroga di foro figurante nel medesimo. Già di primo acchito estraneo alla richiesta creditoria dell'istante risultava invece il contratto di costituzione del diritto di compera, che regolava unicamente i rapporti tra AP 1 e M__________ P__________ e R__________ P__________ comprovando segnatamente il versamento da parte di questi ultimi della somma di
fr. 21'600.- sul conto della convenuta e l'impossibilità per i medesimi (visto il mancato esercizio del diritto di compera) di domandarne la retrocessione, ma non definiva in alcun modo chi – tra l'istante e la AO 1 – potesse disporre in ultima analisi di quell'importo. E siccome tale tematica era "immanente al significato del doc. C, ovvero del contratto che effettivamente regola i rapporti tra le parti", il Segretario assessore ha concluso per la propria incompetenza territoriale.
Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 9 marzo 2023 per ottenere l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa alla Pretura perché proceda a rilasciarle l'autorizzazione ad agire nei confronti della AO 1, protestate tasse, spese e ripetibili. Contestualmente essa insta per essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
Con risposta 31 marzo 2023 la AO 1 propone di respingere l'appello, pure con protesta di spese processuali e ripetibili.
La decisione con cui l'autorità di conciliazione non entra nel merito della lite per mancanza di un presupposto processuale (art. 59 CPC) è finale. Come tale essa è quindi impugnabile con appello o reclamo a dipendenza del valore litigioso fatto valere con l'istanza di conciliazione (II CCA inc. 12.2022.11 del 10 marzo 2022 consid. 4 con richiami). Stante un valore litigioso di fr. 21'600.-, la sentenza del Segretario assessore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC). Presentato il 9 marzo 2023, ultimo giorno utile, contro la decisione impugnata (notificata il 7 febbraio 2023 al patrocinatore dell'istante), l'appello in esame è dunque tempestivo. Come è tempestiva la relativa risposta del 31 marzo 2023 (art. 312 cpv. 2 CPC).
L'appellante ribadisce che la pretesa trova fondamento nel contratto di diritto di compera del 19 novembre 2021 e si riconduce a un atto illecito, ovvero al rifiuto della convenuta di versarle l'importo da costei trattenuto a titolo fiduciario in favore del legittimo beneficiario (lei stessa). L'istante rimprovera al Segretario assessore di avere vagliato la competenza sulla base della contropretesa della convenuta che questa avrebbe semmai potuto fare valere nella causa di merito mediante compensazione o azione riconvenzionale. Rileva che le pretese della controparte non possono fondare la competenza territoriale della procedura principale. Quanto alla propria pretesa, essa non l'ha basata sul contratto di intermediazione, proprio perché tale tesi era sostenuta dalla convenuta ma da lei contestata. A torto il Segretario assessore avrebbe dunque analizzato unicamente il contratto di mediazione cercando una correlazione con la propria pretesa ma trascurando che essa chiedeva di condannare la controparte al pagamento in suo favore della pena convenzionale di fr. 21'600.- e non di accertare il buon fondamento della provvigione (procedura in cui essa avrebbe rivestito il ruolo di convenuta). Poco importa poi che l'importo versato per la costituzione del diritto di compera equivalesse a quello versato a titolo di riservazione dai potenziali acquirenti giacché tali importi non avevano alcun legame con il diritto alla provvigione della convenuta (memoriale, pag. 4 seg.).
Sempre a torto – soggiunge l'appellante – il Segretario assessore ha ritenuto senza rilievo il contratto di costituzione del diritto di compera (doc. B). Ora, se è vero che la AO 1 non ha sottoscritto quell'accordo, essa vi era pur sempre menzionata come depositaria dell'acconto versato dai coniugi P__________ e poi decaduto in favore della "venditrice" a titolo di pena convenzionale. Sarebbe proprio tale circostanza a fondare la sua pretesa – non contrattuale, bensì derivante da un atto illecito (art. 36 CPC) – nei confronti di AO 1 e a creare la competenza della Pretura di Blenio senza dover fare capo alla proroga di foro del contratto di mediazione. Che poi il doc. B non definisca chi – tra lei e la AO 1 – possa in ultima analisi disporre del conteso importo sarebbe sconfessato dall'art. 5 del contratto di costituzione del diritto di compera, il quale dispone senza ombra di dubbio che in caso di mancato esercizio di tale diritto l'acconto decade in favore della venditrice. Il rifiuto della controparte di versare la ricordata somma in virtù di una sua asserita contropretesa non influenza così per l'appellante la propria pretesa né giustifica d'invocare la proroga di foro. Tenuto conto di ciò come pure del fatto che la convenuta non è comparsa all'udienza di conciliazione, il Segretario assessore avrebbe dovuto rilasciarle l'autorizzazione ad agire anziché dichiarare l'istanza irricevibile (loc. cit., pag. 5 a 7).
Sulla questione di sapere se e in che misura l'autorità di conciliazione, che non è un giudice, possa decidere in merito ai presupposti processuali (art. 59 CPC), e in particolare sulla competenza per territorio, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire, di recente, che ove la convenuta sollevi l'eccezione di incompetenza, l'autorità di conciliazione – che nel Cantone Ticino in tutte le cause che non competono al Giudice di pace è il Segretario assessore, "riservate le competenze delle autorità di conciliazione in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali e di parità dei sessi" (art. 3 cpv. 1 LACPC [RL 270.100] e 35 cpv. 2 lett. a LOG) – può emettere una decisione di non entrata in materia, anche se il foro non è imperativo, a condizione che l'incompetenza sia manifesta (DTF 146 III 265 consid. 4.3). Ove ciò non fosse il caso, data la funzione essenzialmente conciliatrice, detta autorità – che di principio non ha competenza giurisdizionale – rilascerà invece all'istante l'autorizzazione ad agire e lascerà al tribunale adito il compito di pronunciarsi sul contestato presupposto (inc. 2021/223 della Chambre des recours civile del Tribunale cantonale vodese del 16 agosto 2021 in: JdT 2022 III pag. 141 consid. 3.2.2). La chiusura della procedura per mezzo di una decisione di irricevibilità presuppone così che l'incompetenza possa essere stabilita in maniera affidabile (in fatto e in diritto) senza dover procedere a importanti indagini che si rivelerebbero incompatibili con le esigenze della procedura di conciliazione. Certo, la procedura di conciliazione, vista la sua natura informale, difficilmente si presta a una simile operazione. Sta di fatto che non si può pretendere da un'autorità di conciliazione manifestamente incompetente che rilasci un'autorizzazione ad agire, dal momento che un simile atto non sarebbe valido e non dispiegherebbe effetti giuridici (DTF 146 III 265 consid. 4.2).
Ciò premesso, v'è da domandarsi se nel caso specifico il Segretario assessore poteva dichiarare l'istanza di conciliazione di AP 1 irricevibile per manifesta incompetenza territoriale. Sulla questione egli non si è dipartito dalla giurisprudenza testé illustrata del Tribunale federale ma ha pur sempre riconosciuto che l'autorità di conciliazione deve limitarsi ai casi chiari e non pronunciarsi su questioni giuridiche complesse. Egli ha quindi ritenuto "agevole" l'accertamento della (in)competenza territoriale nel caso concreto, rilevando che il procedimento verteva sull'interpretazione degli accordi di cui al contratto di mediazione e pertanto su un "tema che rientra perfettamente nella proroga di foro contenuta in quest'ultimo", non senza aggiungere che la questione di sapere chi – tra istante e convenuta – possa in ultima analisi disporre dell'importo conteso è "immanente al significato del doc. C, ovvero del contratto che effettivamente regola i rapporti tra le parti". Certo, il Segretario assessore non ha dichiarato espressamente che la sua incompetenza territoriale era manifesta, ovvero chiara ed evidente (RtiD II-2015 pag. 860 n. 36c consid. 7). Sta di fatto che egli – muovendosi dalla premessa che l'autorità di conciliazione deve limitarsi ai casi chiari – ha per finire accertato ciò. Ora, se tale conclusione regga alla luce degli argomenti addotti dall'appellante si vedrà in appresso.
Per quel che è della censura secondo cui il Segretario assessore avrebbe, a torto, fondato il proprio esame sulla base della contropretesa (contrattuale) della convenuta anziché sulla propria pretesa derivante da un atto illecito, ovvero dal rifiuto della AO 1 di versarle l'importo da costei trattenuto a titolo fiduciario in favore del legittimo beneficiario (lei stessa), si osserva quanto segue. Si conviene con l'appellante che – come il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare in relazione alle autorità paritetiche di conciliazione (art. 200 cpv. 1 CPC) – nella mera procedura di conciliazione la competenza dell'autorità adita si determina di principio sulla base delle allegazioni della parte istante (DTF 146 III 47 consid. 4.3). Ciò nondimeno, essa non si avvede che anche così facendo l'esito del giudizio non muta. Per quanto concerne specificatamente le proroghe di foro (art. 17 cpv. 1 CPC), la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che una convenzione di procedura va piuttosto interpretata nel senso di un'espressione della volontà delle parti di attribuire al tribunale scelto una competenza generale (DTF 121 III 495 consid. 5c). Il Tribunale federale ha altresì precisato che quando in base al suo tenore la clausola di proroga del foro si riferisce in generale a tutti i litigi attinenti al contratto, essa non riguarda unicamente le pretese fondate su tale contratto, ma pure quelle derivanti da atti illeciti, ove questi costituiscano simultaneamente pure una violazione del contratto o se esiste una connessione fra loro e l'oggetto di quest'ultimo (DTF 147 III 153 consid. 5.1 in fine con rinvio). Ciò posto, anche limitandosi alle allegazioni dell'istante, la decisione del Segretario assessore resiste – a un sommario esame – alla critica. Non fa dubbio, infatti, che la proroga di foro all'art. 5 del contratto di mediazione (che prescrive il foro esclusivo alla sede di AO 1 per tutte le controversie derivanti da, o in relazione al presente mandato) si riferisce in generale a tutti i litigi attinenti a tale contratto nel senso della giurisprudenza testé evocata. Ne segue che essa si estende anche alle pretese derivanti da atti illeciti se questi costituiscono pure una violazione del contratto o se questi sono correlati all'oggetto del medesimo. E nella fattispecie quanto meno la correlazione fra la richiesta di restituzione dell'acconto di fr. 21'600.- pagato dai coniugi P__________ (quand'anche fosse fondata su un atto illecito come pretende l'appellante) e il contratto di mediazione è palese, a prescindere dal fatto che il mancato perfezionamento della compravendita conferisse alla convenuta il diritto alla provvigione (questione sostanziale, esulante dal quadro dell'odierno giudizio). È infatti evidente che l'importo era stato versato da costoro alla AO 1 al momento della costituzione del diritto di compera proprio per tenere conto del contratto di mediazione fra AP 1 e la convenuta. Ciò bastava, da sé solo, per concludere – in maniera affidabile e senza dover ricorrere a dispendiose investigazioni – che la questione rientrava "perfettamente" nella nota proroga di foro, come ha fatto il Segretario assessore.
Né sovverte tale conclusione il fatto che la convenuta non sia comparsa all'udienza di conciliazione, la AO 1 essendosi, comunque sia, determinata per scritto, come era suo diritto, sull'istanza della controparte (Aeschlimann-Disler/Heinzmann in: CPC, Petit Commentaire, Basilea 2021, n. 13 ad art. 202 CPC), e avendo, in tale occasione, sollevato l'eccezione di incompetenza territoriale. Considerata, per finire, la manifesta incompetenza territoriale dell'autorità di conciliazione adita, l'appello vede la sua sorte segnata. Giovi ad ogni buon conto rilevare – per abbondanza – che anche sotto il profilo dell'economia processuale non si intravede quale sia l'interesse pratico e attuale dell'istante al rilascio in questa fase di un'autorizzazione ad agire che il giudice adito sarebbe poi libero di riesaminare e che, con ogni verosimiglianza, andrebbe annullata alla luce dei principi illustrati dianzi (consid. 11 e 13).
Le spese processuali del presente giudizio, stabilite in fr. 300.- in applicazione degli art. 5 e 17 LTG – stante un valore litigioso di fr. 21'600.- (sopra, consid. 9), determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale – e tenuto conto della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano per contro ripetibili (art. 113 cpv. 1 CPC; III CCA inc. 13.2019.81 del 29 gennaio 2020 consid. 9).
Quanto al gratuito patrocinio sollecitato da AP 1 in questa sede, esso non può entrare in linea di conto. Quand'anche la richiedente versasse in gravi ristrettezze, l'appello (vista la manifesta incompetenza territoriale dell'autorità di conciliazione adita) appariva sin dall'inizio senza probabilità di successo. L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale segue la via dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Per questi motivi,
decide:
L'appello 9 marzo 2023 di AP 1 è respinto.
Le spese processuali di fr. 300.- sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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