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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2023.37
Data decisione, Autorità: 28.04.2023, CEF
Titolo: Fallimento. Mancata citazione delle parti a un’udienza. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità non esaminata
Incarto n. 14.2023.37
Lugano 28 aprile 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2022.1484 (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 20 dicembre 2022 dalla società
CO 1
contro
RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, )
giudicando sul reclamo del 31 marzo 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 20 marzo 2023 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, il 20 dicembre 2022 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 4'585.10 oltre a interessi e spese.
B. Con scritto ricevuto dalla Pretura il 31 gennaio 2023, il convenuto ha chiesto una proroga del termine per presentare osservazioni scritte all’istanza, onde contattare l’istante per ottenere un’agevolazione di pagamento. Entro il termine prorogato fino al 21 febbraio 2023, RE 1 non ha però inoltrato alcuna risposta.
C. Statuendo con decisione del 20 marzo 2023 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 31 marzo 2023 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 3 aprile 2023 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 24 marzo 2023, il termine d’impugnazione è scaduto durante le ferie pasquali (dal 2 al 16 aprile: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]) ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì 19 aprile. Presentato già il 31 marzo 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2.1 Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).
2.2 Nel caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 30 marzo 2023 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) relativa al deposito di fr. 3'000.– a favore dell’esecuzione promossa dall’istante (doc. E accludo al reclamo) e uno scritto dell’istante di stessa data in cui ha informato l’UE di avere ridotto il suo credito a fr. 3'000.– e l’ha invitato a versarle la somma versata dal convenuto (doc. D) per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – il reclamante non ha dettagliato la propria situazione economica né prodotto un estratto delle sue esecuzioni. In sede di concessione dell’effetto sospensivo, la Camera ha accertato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che nei suoi confronti sono in corso dieci esecuzioni (senza contrare quella che ha portato al fallimento) per poco più di fr. 10'000.– complessivi. Sennonché, la decisione impugnata andrebbe in ogni caso annullata d’ufficio, perché il Pretore, un’altra volta, non ha citato le parti a un’udienza prima di statuire, come invece richiesto imperativamente dall’art. 168 LEF, carenza manifesta che va rilevata d’ufficio dall’autorità giurisdizionale cantonale superiore (sentenza della CEF 14.2022.157 del 12 dicembre 2022 consid. 2.1). La causa gli andrebbe quindi rinviata per nuovo giudizio previa convocazione delle parti a un’udienza, ma il primo giudice potrebbe solo respingere l’istanza siccome, nel frattempo, RE 1 ha estinto l’esecuzione che ha portato al fallimento. Tanto vale in tale circostanza che la Camera respinga essa stessa l’istanza in riforma della sentenza impugnata (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC; citata 14.2022.157 consid. 2.2 e il rinvio).
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
La dichiarazione di fallimento pronunciata il 20 marzo 2023 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti di RE 1 è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE
Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.
II. È ordinata all’Ufficio d’esecuzione (sede di Bellinzona) la registrazione dell’esecuzione n. __________ come ridotta a fr. 3'000.– in base alla comunicazione 30 marzo 2023 dell’CO 1 e della sua estinzione con il versamento di fr. 3'000.– dell’escusso.
III. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE
IV. Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Bellinzona; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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