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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2022.161
Data decisione, Autorità: 02.05.2023, CEF
Titolo: Attestato di carenza beni. Rimprovero all’Ufficio di non aver dato seguito al precedente ordine della Camera di procedere a ulteriori accertamenti
Incarto n. 15.2022.161
Lugano 2 maggio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 17 agosto 2022 di
RI 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Locarno, o meglio contro l’attestato di carenza beni emesso l’8 agosto 2022 nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di
PI 1,
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 settembre 2021 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE), RI 1 procede contro PI 1 per l’incasso di complessivi fr. 7'000.– oltre ad accessori.
B. Adita su ricorso dell’escutente dell’11 novembre 2021, con sentenza del 30 maggio 2022 questa Camera ha annullato un primo attestato di carenza di beni emesso il 28 ottobre 2021 e retrocesso l’incarto all’UE per procedere a ulteriori accertamenti. La Camera aveva ordinato in particolare all’Ufficio d’interrogare nuovamente l’escusso, ponendogli domande puntuali sul luogo in cui egli vive e dorme e sulla reale necessità della camera che aveva preso in locazione presso il ristorante in cui (tuttora) lavora, di chiedere se del caso informazioni anche all’PI 3, sua datrice di lavoro, e di eseguire un’ispezione della camera in questione, nonché dell’abitazione di L__________ in cui abita PI 2, compagna del debitore. Onde determinare l’effettivo salario da lui percepito, la Camera aveva pure ordinato all’organo esecutivo d’invitare la sua datrice di lavoro a produrre tutti i conteggi di stipendio dal settembre 2021 sino al momento del nuovo interrogatorio, verificando segnatamente come vengono gestite le eventuali mance da lui conseguite, e il suo precedente datore di lavoro a fornire informazioni sul versamento di eventuali arretrati di stipendio, ingiungendogli di versarli direttamente all’Ufficio.
C. Dopo aver eseguito nuove indagini, l’8 agosto 2022 l’UE ha ancora emesso un attestato di carenza beni (ACB), non avendo rinvenuto oggetti né eccedenze di salario pignorabili.
D. Preso atto dell’ACB, mediante e-mail dell’11 agosto 2022 RI 1 si è lamentato dell’operato dell’Ufficio, rimproverandogli in particolare di non aver interrogato nuovamente l’escusso.
E. Il 22 settembre 2022 l’Ufficio ha quindi interpellato PI 1 e proceduto a un nuovo calcolo del suo minimo d’esistenza, dal quale però non è emersa alcuna eccedenza pignorabile.
F. Con ricorso del 17 agosto 2022 RI 1 si aggrava contro l’ACB, chiedendo che sia annullato e che all’Ufficio venga ordinato di procedere a un nuovo calcolo.
G. Nelle sue osservazioni del 23 novembre 2022 l’UE si è rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente. PI 1 è invece rimasto silente.
Considerando
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale .nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso l’8 agosto 2022 dall’UE, il ricorso presentato il 17 agosto successivo è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.1 Nell’allestire il verbale di pignoramento l’ufficio di esecuzione può di regola attenersi alle indicazioni fornite dal debitore in merito ai propri redditi e beni e non è tenuto a effettuare ulteriori ricerche sulla base di semplici asserzioni del creditore (Sievi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 12 e 13 ad art. 91 LEF). Tuttavia, l’ufficio d’esecuzione deve attivamente verificare le sue affermazioni qualora dalle informazioni assunte autonomamente o fornite dall’escutente emergano fondati dubbi sulla loro attendibilità o completezza (DTF 112 III 80; sentenze del Tribunale federale 5A_ 146/2018 consid. 3.5.2 e della CEF 15.2022.145/152 del 20 aprile 2023, consid. 6.1).
2.2 Nel caso in rassegna, si evince dagli atti che il 2 giugno 2022 l’Ufficio ha appurato che il debitore abitava in una camera presso il ristorante __________ a M__________, nel quale sono stati reperiti i suoi vestiti ed effetti personali (v. verbale interno delle operazioni di pignoramento del 2 giugno 2022, pag. 2; doc. 1). Il 23 giugno 2022 ha chiesto alla sua precedente datrice di lavoro, l’PI 4, informazioni sul versamento di eventuali arretrati e la società ha risposto che il rapporto lavorativo con PI 1 era cessato nel dicembre 2020 e che non sussistono debiti salariali nei suoi confronti (doc. 5). Il 1° luglio 2022 l’UE ha inoltre constatato che nell’abitazione di PI 2 di L__________ non erano presenti beni personali dell’escusso (v. verbale delle operazioni di pignoramento del 1° luglio 2022, controfirmato da PI 2; doc. 2). Mediante e-mail dell’11 agosto 2022 l’Ufficio ha pure chiesto all’PI 3 e in seguito ottenuto da essa tutti i conteggi di stipendio dell’escusso dal settembre 2021 all’ottobre 2022 (doc. 4). Nella sua risposta, la datrice di lavoro dell’escusso ha in particolare affermato che da 17 anni tutti i suoi impiegati ricevono il salario in contanti e che le mance, di circa fr. 1'200.– complessivi all’anno, appartengono al ristorante e vengono utilizzate per organizzare la cena del personale alla fine dell’anno e per risarcire eventuali danni causati dagli impiegati alle stoviglie e ai bicchieri (doc. 3). Infine, il 22 settembre 2022 l’organo esecutivo ha proceduto a un nuovo interrogatorio del debitore, in occasione del quale questi ha dichiarato che dal gennaio al settembre 2022 era domiciliato a M__________ presso il ristorante in cui lavora, siccome si era separato temporaneamente dalla compagna PI 2 a causa di problemi famigliari, che dal 1° ottobre 2022 sarebbe però tornato ad abitare con lei a L__________, insieme al figlio in comune e ad altri due figli della compagna, e che la sua situazione lavorativa, con grado occupazionale del 50%, non era cambiata (v. verbale interno delle operazioni di pignoramento del 22 settembre 2022, pag. 2, controfirmato dall’escusso). Tali accertamenti sono stati pure riassunti nelle osservazioni al ricorso, che l’insorgente non ha contestato.
2.3 Come appena esposto, l’Ufficio ha in concreto proceduto a tutti gli accertamenti richiesti dalla Camera nella decisione del 30 aprile 2022. L’unico rimprovero che può essergli mosso riguarda il fatto che il nuovo interrogatorio dell’escusso ha avuto luogo soltanto dopo l’emissione dell’ACB impugnato e su esplicito sollecito del ricorrente sia nell’e-mail del 12 agosto 2022 sia nel ricorso al vaglio. Tale circostanza non influisce tuttavia sul risultato, l’UE non avendo in fin dei conti rinvenuto beni né eccedenze salariali pignorabili e l’escutente non avendo addotto indizi per cui si dovrebbe dubitare delle dichiarazioni rilasciate né contestato direttamente le poste del calcolo del minimo d’esistenza. A fronte di siffatte considerazioni, ulteriori misure istruttorie si rivelano del tutto inutili.
2.4 Non portano a diversa conclusione le argomentazioni secondo cui non è dato di sapere se il debitore sia stato preavvisato dei sopralluoghi e se agli interrogati sia stata fatta menzione delle comminatorie penali degli art. 323 e 324 CP, il ricorrente limitandosi a mere asserzioni e ipotesi non corroborate da indizi, fermo restando che agli atti non emergono elementi che mettono in dubbio gli accertamenti svolti dall’Ufficio. Va comunque rilevato che il verbale sottoscritto dal debitore indica chiaramente le comminatorie degli art. 163 cpv. 1, 164, 169 e 323 n. 2 CP (v. verbale interno delle operazioni di pignoramento del 22 settembre 2022, pag. 3). Per quanto attiene invece all’PI 3, all’PI 4 e a PI 2, nonostante non siano indi-cate comminatorie penali nelle richieste d’informazioni via mail dell’Ufficio e nel verbale delle operazioni di pignoramento del 1° luglio 2022, in mancanza d’indizi contrari, nemmeno in tal caso l’attendibilità delle informazioni fornite è intaccata, di modo che l’assenza di comminatorie penali è in concreto senza effetti, dal momento che non sono dati i presupposti per sporgere denunce penali. Per tali ragioni, il ricorso risulta dunque infondato.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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