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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2021.152
Data decisione, Autorità: 02.05.2023, ICCA
Titolo: Tutela giurisdizionale nei casi manifesti: divieto di posteggio e di passaggio
Incarto n. 11.2021.152
Lugano, 2 maggio 2023/bs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni
vicecancelliera:
Gaggini
sedente per statuire nella causa SO.2021.165 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti: divieto di posteggio e di passaggio) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza del 14 giugno 2021 da
AO 1 (patrocinato dall' PA 2 )
contro
AP 1 (patrocinato dall' PA 1 ),
giudicando sull'appello del 5 novembre 2021 contro la sentenza emessa dal Pretore il
28 ottobre 2021;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 è proprietario della particella n. 80 RFD di __________ (1125 m²), sulla quale sorgono due edifici. Il fondo beneficia di una “servitù d'uso posteggi” sulla attigua particella n. 841 RFD (9339 m²) di AO 1 (rogito 11 settembre 2015 n. 1522 del notaio R__________ D__________, __________). Nel 2019 il Municipio di __________, constatato che il posteggio era abitualmente utilizzato, ma era privo di regolare autorizzazione, ha invitato AP 1 a presentare una domanda di costruzione. Costui ha ottemperato il 9 luglio 2019. Se non che, vista l'opposizione di
AO 1 e del Dipartimento del territorio (la particella n. 841 si trova in zona agricola), il Municipio ha rifiutato il rilascio della licenza edilizia con decisione del 25 novembre 2019, intimando AP 1 un divieto di posteggio sulla particella n. 841. Contro tale decisione AP 1 ha ricorso al Consiglio di Stato, che il 17 marzo 2021 ha respinto l'impugnazione e ha confermato la decisione del Municipio. Tale risoluzione è passata in giudicato.
B. Il 14 giugno 2021 AO 1 ha adito il Pretore del Distretto di Vallemaggia con un'istanza a tutela giurisdizionale nei casi manifesti perché impartisse a AP 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – un divieto di posteggio sulla particella n. 841 e un divieto di passaggio su tale particella per accedere alla particella n. 80. In caso di violazione di tali ordini l'istante ha chiesto di comminare al convenuto una multa disciplinare di fr. 500.– per ogni inosservanza. Invitato dal Pretore a presentare osservazioni scritte, AP 1 ha proposto il 25 giugno 2021 di respingere l'istanza. Con replica spontanea del 16 luglio 2021 AO 1 ha ribadito la propria richiesta, sollecitando inoltre la cancellazione della “servitù d'uso posteggi” e l'immediata sospensione del diritto di posteggio. Il convenuto non ha duplicato. Non risulta che il Pretore abbia indetto un dibattimento finale.
C. Statuendo con sentenza del 28 ottobre 2021, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, decidendo quanto segue:
1.1 È ordinato a AP 1, __________, un divieto di posteggio sulla particella n. 841 RFD di __________ di proprietà di AO 1.
1.2 È ordinato a AP 1, __________, il divieto di passaggio tra la particella n. 80 RFD di __________ di sua proprietà e la particella n. 841 RFD di __________ di proprietà di AO 1.
1.3 Gli ordini che precedono sono impartiti sotto comminatoria dell'art. 292 CP, secondo cui “chiunque non ottemperi a una decisione a lui intimata da un'autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa”.
1.4 In caso di violazione degli ordini di cui ai punti 1.1 e 1.2 viene ordinata una multa disciplinare di fr. 50.– per ogni violazione.
Sulla richiesta di cancellare la “servitù d'uso posteggi” il Pretore non ha formalmente statuito, limitandosi a respingere la domanda nella motivazione della sentenza. Le spese processuali di fr. 576.40 sono state poste a carico del convenuto, con obbligo di rifondere all'istante fr. 500.– per ripetibili.
D. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 5 novembre 2021 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza. Nelle sue osservazioni del 7 dicembre 2021 AO 1 propone di respingere l'appello. Con replica spontanea del 17 dicembre 2021 e duplica spontanea del 17 gennaio 2022 le parti hanno ribadito le loro posizioni.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni a tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono impugnabili, trattandosi di procedura sommaria, entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto ove il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– nell'ultimo atto di causa davanti al Pretore (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto il Pretore ha fissato tale valore, nella sentenza impugnata, in fr. 50 000.–. L'appellante lo contesta, ma non dice a quanto esso ammonterebbe (nelle cause di vicinato il valore litigioso è – come ricorda il Pretore – quello che i diritti in questione hanno per il fondo dominante o il deprezzamento che essi causerebbero al fondo serviente, se esso è maggiore). Al riguardo non giova dunque attardarsi. Quanto alla tempestività del ricorso, nella fattispecie la sentenza impugnata è giunta al patrocinatore del convenuto il 29 ottobre 2021 (traccia degli invii n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 5 novembre 2021, l'appello in esame è pertanto ricevibile. AP 1 chiede a questa Camera di estromettere dall'incarto la duplica spontanea presentata il 17 gennaio 2022 da AO 1 siccome tardiva. La questione è ininfluente, la duplica non contenendo argomenti di rilievo ai fini del giudizio.
Quanto alla richiesta di cancellare la servitù, il Pretore ha rilevato che il convenuto non ha mai manifestato la volontà di rinunciare al diritto o ha denotato una perdita d'interesse al medesimo. Inoltre nel caso in cui la particella n. 841 fosse tolta dalla zona agricola AP 1 potrà ripresentare una domanda di costruzione per i posteggi. Per il Pretore la divisata cancellazione quindi non si giustifica.
Riguardo infine al postulato divieto di passaggio tra la particella n. 80 RFD e la particella n. 841 RFD il Pretore ha ritenuto trattarsi dell'accesso attraverso una porta “sita sul lato est della proprietà del signor AP 1 che si affaccia sul prato a scopo agricolo di proprietà dell'istante” e che consente di raggiungere le automobili posteggiate. In mancanza di una servitù di passo iscritta sull'area del parcheggio – ha continuato il Pretore – AP 1 non può tuttavia accedere al fondo dell'istante per raggiungere le automobili senza esercitare la “servitù d'uso posteggi” in modo diverso dal suo scopo. Onde il divieto impartitogli di passare tra la particella n. 80 e la particella n. 841.
Il giudice accorda tutela giurisdizionale nei casi manifesti con la procedura sommaria a norma dell'art. 257 CPC se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (lett. a) e se la situazione giuridica è chiara (lett. b). I fatti sono “immediatamente comprovabili” se possono essere accertati senza indugio e senza troppe spese. Incombe all'istante addurre la prova piena dei fatti su cui poggia la sua pretesa. La mera verosimiglianza non basta (DTF 138 III 621 consid. 5.1.1, 141 III 26 consid. 3.2, 144 III 464 consid. 3.1). Le prove inoltre vanno recate per principio con documenti (art. 254 cpv. 1 CPC), quantunque altri mezzi istruttori siano ammissibili “se non ritardano considerevolmente il corso della procedura” (art. 254 cpv. 2 lett. a CPC). Una situazione giuridica è “chiara” (ovvero “liquida”) se, sulla base di dottrina e giurisprudenza invalse, la conseguenza giuridica sia senz'altro ravvisabile dall'applicazione della legge e conduca a un risultato univoco (principi richiamati da ultimo in: I CCA, sentenza inc. 11.2021.117 del 29 novembre 2022 consid. 8). Ove non soccorrano simili requisiti l'istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti va dichiarata inammissibile, libero l'istante di far valere le sue pretese nelle vie ordinarie davanti a un giudice munito di piena cognizione (I CCA, sentenza inc. 11.2020.68 del 26 giugno 2020 consid. 7).
Nel caso specifico il Pretore ha ravvisato – come detto – un'azione negatoria (impostazione di cui AO 1 dà atto: osservazioni all'appello, pag. 2 n. 2) e una turbativa della proprietà (art. 641 cpv. 2 CC) consistente nell'esercizio della “servitù d'uso posteggi” in spregio di una decisione presa dall'autorità amministrativa. Ne ha dedotto che ciò giustifica un divieto di posteggio impartito dal giudice civile. In realtà la questione è più delicata. Quella che il Pretore chiama “ingerenza” non è infatti una turbativa della proprietà qualsiasi, ma la disattenzione di un ordine preciso impartito dal Municipio di __________. E, come questa Camera ha avuto modo di accertare anni addietro, di regola le decisioni emanate da autorità amministrative vanno eseguite dalle stesse autorità amministrative, non dal giudice civile (RtiD I-2005 pag. 738; si veda oggi l'art. 56 cpv. 1 LPAmm, identico al vecchio art. 34 cpv. 1).
Il Pretore evoca “il principio dell'unità dell'ordinamento giuridico”, ma tale precetto sta a significare che una servitù legale – in particolare di accesso necessario – non può essere accordata in manifesta contraddizione con norme del diritto pubblico, in specie del piano regolatore (RtiD I-2016 pag. 631 n. 12c; cfr. anche: I CCA, sentenza inc. 11.2020.70 del 7 aprile 2022 consid. 7d), non che spetti al giudice civile far rispettare anche decisioni emanate da autorità amministrative. Nella fattispecie la competenza del Pretore per ordinare nel quadro di un'azione negatoria un divieto di posteggio in base a una decisione del Comune di __________ non può quindi ritenersi “liquida”, fondata su dottrina e giurisprudenza invalse. Ciò ostava già di primo acchito a una tutela giurisdizionale nei casi manifesti.
Riguardo al divieto di passaggio tra la particella n. 80 RFD e la contigua particella n. 841 RFD la situazione è ancor meno chiara. Intanto non è dato di capire dove sia esattamente “la porta sita sul lato est della proprietà del signor AP 1 che si affaccia sul prato a scopo agricolo di proprietà dell'istante” cui accenna il Pretore. Si trattasse di un varco a confine tra i due fondi, invano se ne cercherebbe traccia nella planimetria agli atti. Ma soprattutto non è dato di comprendere come AP 1 potrebbe salire e scendere dall'automobile senza mettere piede sull'area della particella n. 841 gravata dalla servitù di posteggio. Può darsi che il passaggio cui si riferisce AO 1 consista non nel transito diretto da un fondo all'altro, bensì lungo un altro percorso. Nulla è dato di sapere però al proposito. Nebulosa, la richiesta dell'istante era quindi tutt'altro che univoca. Su questo punto l'accoglimento di una tutela giurisdizionale nei casi manifesti non poteva nemmeno entrare in considerazione.
Se ne conclude che, fondato, l'appello merita accoglimento. Le spese dell'attuale giudizio seguono così la soccombenza del-l'attore (art. 106 cpv. 1 CPC), il quale rifonderà al convenuto un'adeguata indennità per ripetibili.
Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la decisione odierna (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge secondo il Pretore la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
L'istanza è irricevibile.
Le spese processuali di fr. 576.40 sono poste a carico dell'istante, che rifonderà al convenuto fr. 500.– per ripetibili.
II. Le spese di appello di fr. 1500.–, da anticipare da AP 1, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1500.– per ripetibili.
III. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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