AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 72.2018.18
Data decisione, Autorità: 17.10.2018, PENAL
Titolo: Colpevole di aver circolato alla guida dell’autoveicolo alla velocità di 141 km/h, malgrado il prescritto limite di 80 km/h, superando quindi di 61 km/h la velocità massima consentita. Sospensione dell’esecuzione della pena detentiva con un periodo di prova di due anni
Incarto n. 72.2018.18
Lugano, 17 ottobre 2018/sg
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali
composta da:
giudice Amos Pagnamenta, Presidente
Cristina Laghi, vicecancelliera
sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero Pubblico
contro
IM 1 rappresentato dall’avv. DF 1
imputato, a norma dell'atto d'accusa 15/2018 del 24.1.2017 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
per avere, il 6 dicembre 2016 ad __________, violato intenzionalmente norme elementari della circolazione stradale, correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità,
e meglio per aver circolato alla guida del veicolo Mercedes targato (I)__________, alla velocità di 141 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar “TraffiStar SR 590”, malgrado il prescritto limite di 80 Km/h, superando quindi di almeno 61 Km/h la velocità massima consentita;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr. in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr.;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: si tratta di un caso scolastico, siccome l’imputato circolava a 61 km/h in più rispetto alla velocità consentita e non vi è motivo di aggravare il minimo di 12 (dodici) mesi di pena detentiva previsto dalla legge, da porre al beneficio della sospensione condizionale per 2 (due) anni, e chiede inoltre la condanna dell’imputato alla multa di CHF 1'000.00, oltre al pagamento di spese e tasse;
Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art.: 12, 40, 42, 44, 47 CP;
27, 90 LCStr;
4a ONC;
22 OSStr;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1.1. grave infrazione alle norme della circolazione
per avere,
il 6 dicembre 2016, ad , violato intenzionalmente norme elementari della circolazione, correndo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, e meglio per avere circolato alla guida dell’autoveicolo Mercedes targato (I) alla velocità di 141 km/h, malgrado il prescritto limite di 80 km/h, superando quindi di 61 km/h la velocità massima consentita;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa
IM 1 è condannato
2.1. alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi.
2.2. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 65.90
fr. 765.90
===========
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster