AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 72.2022.250
Data decisione, Autorità: 02.03.2023, PENAL
Titolo: Appropriazione indebita e falsità in documenti ripetute nell'intermediazione immobiliare svolta dall'autore ad insaputa della fiduciaria avente diritto, al fine di incassare abusivamente l'interezza delle commissioni, facendo credere ai clienti che le provvigioni erano versate alla fiduciaria stessa
Incarto n. 72.2022.250
Lugano, 2 marzo 2023/ns
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali
composta da:
Giudice Francesca Verda Chiocchetti, Presidente
Ugo Peer, Cancelliere
sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero Pubblico
e in qualità di accusatore privato:
ACPR 1 patrocinato dall’avv. RAAP 1
contro
IM 1, rappresentato dall’avv. DUF 1
imputato, a norma dell'atto d'accusa 249/2022 del 22 novembre 2022 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
per avere, nel periodo compreso dal 20 giugno 2018 al 10 novembre 2021, a __________, a __________ e in altre imprecisate località, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ripetutamente impiegato, rispettivamente tentato di impiegare a proprio profitto patrimoniali a lui affidati per almeno CHF 176'613.80,
e meglio, per avere,
1.1 nel periodo compreso dal 20 giugno 2018 al 10 novembre 2021,
dopo essere stato assunto il 14 luglio 2011 da ACPR 1 (società titolare del marchio __________ in forza di un contratto di franchising) in qualità di agente immobiliare, occupandosi della ricerca di clienti, pubblicando annunci e inserzioni sul sito internet della società, organizzando visite e sopralluoghi e poi occupandosi concretamente dell’intermediazione immobiliare su incarico del fiduciario autorizzato __________,
percependo come commissione il 48% del compenso versato dal cliente alla fiduciaria,
" Concretamente, io cercavo i mandati di vendita (gli immobili da vendere), facevo inserzioni e annunci, organizzavo le visite, e mi occupavo della vendita concreta. Il cliente sottoscriveva il mandato con ACPR 1. Si chiamava “mandato di vendita”, poteva essere esclusivo o non esclusivo, a dipendenza dei casi. Capitava raramente che fossero i clienti che venivano da me per acquistare gli immobili, in questo caso io facevo una ricerca nel database secondo i criteri che mi esponeva il cliente e gli mostravo gli immobili che potevano essere di suo interesse.
(…)
ADR che io mi concentravo maggiormente su nuovi oggetti da vendere, per fidelizzare i clienti. Gli acquirenti non si fidelizzano. Io ero alla ricerca dei venditori. Quando trovavo un venditore gli proponevo di sottoscrivere un mandato con ACPR 1. Questo contratto veniva firmato da __________. È quindi corretto dire che io potevo agire in autonomia nella ricerca dei clienti, ma quando veniva sottoscritto un mandato con ACPR 1, io informavo __________, dato che era poi lui che doveva firmare il contratto”,
a partire dal 20 giugno 2018, trovandosi IM 1 in ristrettezze finanziarie, decidendo quindi di eseguire da solo le intermediazioni immobiliari all’insaputa di __________ al fine di incassare abusivamente l’interezza della commissione,
facendo credere ai clienti, contrariamente al vero, che la provvigione era versata alla fiduciaria, ma in realtà indicando loro il suo numero di conto bancario personale IBAN __________ presso Banca __________, aggiungendo la dicitura “IM 1, __________ __________” per confonderli,
oppure ancora, in due distinte occasioni, falsificando addirittura la firma autentica di __________,
ripetutamente impiegato, in almeno 7 distinte occasioni, rispettivamente tentando in almeno un’occasione di impiegare a proprio profitto valori patrimoniali a lui affidati, omettendo di riversare al datore di lavoro il 52% della commissione di intermediazione da lui ricevuta dai clienti,
e più nel dettaglio, per essersi appropriato,
in data 20 giugno 2018, dell.mporto di CHF 6'760.00 (52% di CHF 13'000.00) a lui versato dalla cliente __________, omettendo di riversarlo a ACPR 1 e sottacendo al fiduciario __________ della conclusione della transazione;
in data 20 marzo 2020, dell’importo di CHF 10'400.00 (52% di CHF 20'000.00) a lui versato dal cliente __________, omettendo di riversarlo a ACPR 1 e sottacendo al fiduciario __________ della conclusione della transazione;
in data 14 luglio 2020, dell’importo di CHF 4'225.10 (52% di CHF 8'185.20) a lui versato dal cliente __________, omettendo di riversarlo a ACPR 1 e sottacendo al fiduciario __________ della conclusione della transazione;
in data 22 settembre 2020, dell’importo di CHF 2'464.30 (52% di CHF 4'739.00) a lui versato dal cliente __________, omettendo di riversarlo a ACPR 1 e sottacendo al fiduciario __________ della conclusione della transazione;
in data 11 febbraio 2021, dell’importo di CHF 11'060.40 (52% di CHF 21'270.00) a lui versato dal cliente __________, omettendo di riversarlo a ACPR 1 e sottacendo al fiduciario __________ della conclusione della transazione;
in data 02 agosto 2021, dell’importo di CHF 16'900.00 (52% di CHF 32'500.00) a lui versato dal cliente __________ (__________), omettendo di riversarlo a ACPR 1 e sottacendo al fiduciario __________ della conclusione della transazione;
in data 10 agosto 2021, dell’importo di CHF 15'600.00 (52% di CHF 30'000.00) a lui versato dal cliente __________, omettendo di riversarlo a ACPR 1 e sottacendo al fiduciario __________ della conclusione della transazione;
in data 20 settembre 2021, dell’importo di CHF 9'204.00 (52% di CHF 17'700.00) a lui versato dallo Studio legale e notarile Avv. __________ per conto della cliente __________, omettendo di riversarlo a ACPR 1 e sottacendo al fiduciario __________ della conclusione della transazione;
nel periodo compreso dal 01 novembre 2021 al 10 novembre 2021, tentato di impiegare a proprio profitto la commissione di CHF 8'400.60 (52% di CHF 16'155.00) relativa all’intermediazione immobiliare relativa al cliente __________, indicando nella Reservationzvereinbarung datata 10.11.2021 il suo numero di conto bancario, non riuscendo nel suo intento,
in quanto per motivi fortuiti la compravendita non si è perfezionata;
1.2 nel periodo compreso dal 03 marzo 2021 al 31 luglio 2021,
dopo aver concluso l’intermediazione immobiliare con il cliente __________ indicata al punto 1.1,
proposto al cliente ulteriori immobili da acquistare, e meglio dapprima fondo nella zona di __________, poi un immobile mapp. __________ RFD __________ – __________ nella Residenza __________ e poi un altro immobile in Via __________ a __________,
ricevendo in data 03 marzo 2021 sulla sua relazione bancaria IBAN __________ presso Banca __________ l’importo di CHF 100'000.00 a titolo di “riservazione”, riferendo falsamente a __________ che il denaro sarebbe servito esclusivamente per la transazione immobiliare, dicendogli di stare tranquillo e che il denaro non l’avrebbe toccato,
" ADR che i CHF 100'000.00 li ho versati per la riservazione dell’immobile nel __________. IM 1 mi ha messo fretta, dicendomi che aveva dei problemi finanziari e che aveva bisogno di soldi e che doveva vendere questo progetto. Io ho versato i soldi per bloccare la riservazione, ma poi il Notaio mi aveva consigliato di lasciare stare. IM 1 mi ha assicurato che i CHF 100'000.00 non li avrebbe toccati. In seguito, IM 1 mi ha proposto l’immobile a __________ e poi ancora quello a __________. Tuttavia, il prezzo continuava a cambiare, IM 1 continuava a dirmi un prezzo diverso. Ho quindi chiesto a IM 1 di ridarmi i CHF 100'000.00 ma lui continuava a prendere tempo. Diceva che c’erano dei problemi finanziari, poi non rispondeva al telefono. Io gli ho quindi detto di ridarmi i soldi appena riusciva, mi ha detto che me li avrebbe ridati a fine mese di maggio / metà giugno”.
(…)
sono senza parole. Io ho versato questo denaro per la riservazione dell’immobile, era chiaro che IM 1 non poteva toccarli. E questo me l’aveva detto anche IM 1, mi aveva detto “io per legge non li posso toccare”. Non ho parole”
prelevando o utilizzando IM 1 tuttavia il denaro per altri scopi, segnatamente prelevando CHF 85'130.00 per coprire i suoi debiti e il restante per le spese personali,
impiegato in questo modo a proprio profitto l’importo di CHF 100'000.00;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 138 cifra 1 cpv. 2 CP;
per avere, nel periodo compreso dal 07 febbraio 2020 al 13 luglio 2021, a __________, a __________ e in altre imprecisate località,
al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
segnatamente allo scopo di eseguire da solo le intermediazioni immobiliari all’insaputa del fiduciario autorizzato __________ al fine di incassare abusivamente l’interezza della commissione,
ripetutamente formato un documento falso od alterato un documento vero, oppure abusato dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, rispettivamente attestato o fatto attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, facendone in seguito uso, a scopo d’inganno,
e meglio, per avere,
2.1 in data 07 febbraio 2020, abusando della firma autentica di __________ nel conferimento di incarico di mediazione datato 07.02.2020 con il cliente __________, formato un documento falso;
2.2 in data 13 luglio 2021, abusato della firma autentica di __________ nel conferimento di incarico di mediazione datato 13.07.2021 con i clienti __________ e __________, formato un documento falso;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 251 cifra 1 CP;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
l’avv. RAAP 1, rappresentante dell’AP ACPR 1, __________, affiancato dal titolare signor __________;
l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 12:10.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Prende la parola il Procuratore pubblico il quale dichiara di avere raggiunto con la difesa un accordo su tutti i punti dell’atto d’accusa, nel senso che IM 1 riconosce di avere commesso i relativi fatti ad accezione di quelli di cui al punto 1.1. dell’atto d’accusa limitatamente al cliente __________. L’imputato accetta la pena detentiva di 10 mesi, da porre al beneficio della sospensione condizionale per un periodo di prova di 3 anni. Il Procuratore pubblico non chiede la misura facoltativa dell’espulsione dal territorio elvetico. Produce scritto che indica i motivi per cui la Pubblica accusa ha rinunciato a proporre alla Corte l’espulsione facoltativa ai sensi dell’art. 66a bis CP.
Con l’accordo delle parti la Presidente acquisisce agli atti la predetta “nota all’incarto” quale doc. dib. 1.
L’avv. RAAP 1 prende la parola e dichiara che IM 1 va condannato anche con riferimento alla transazione col cliente __________ di cui al punto 1.1. dell’atto d’accusa. Anche per questi fatti, a mente del patrocinatore, IM 1 è colpevole, e di ciò deve tenersi in considerazione nella commisurazione della pena. L’imputato anche in questo caso ha operato abusando del marchio del datore di lavoro, attuando il medesimo disegno criminale. Il patrocinatore si dice profondamente insoddisfatto del comportamento assunto anche dopo i fatti dall’imputato.
Il difensore, avv. DUF 1, dichiara che IM 1 va assolto in relazione alla transazione col cliente __________ di cui al punto 1.1 dell’atto d’accusa. Rinvia a quanto dirà in sede di discussione. Anticipa che trattasi di una delicata questione dal punto di vista civilistico, il cui contratto si è concluso quando l’offerta si è incontrata con l’accettazione, incontrandosi le volontà reciproche concordanti. Si ipotizza nell’impianto accusatorio che IM 1 facesse credere di agire in rappresentanza di ACPR 1. Resta il fatto, prosegue la difesa, che manca un contratto di intermediazione alla base. IM 1 non aveva informato ACPR 1 delle trattattive? Manca un contratto di mandato. Il difensore, in ogni caso, si rimette al riguardo al giudizio della Corte. Venendo alla pena, per il legale, pur volendo partire dall’accusa a carico dell’imputato di avere impiegato, rispettivamente tentato di impiegare, a proprio profitto valori patrimoniali a lui affidati per almeno fr. 176'613.80, la pena detentiva di 10 mesi proposta dalla Pubblica accusa è adeguata, considerata anche la collaborazione con gli inquirenti. Pure adeguato, prosegue la difesa, il porla al beneficio della sospensione condizionale per un periodo di prova di 3 anni. Il legale eccepisce, infine, che il patrocinatore dell’AP ACPR 1, __________, non ha diritto a pronunciarsi sulla commisurazione della pena.
Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale rinvia al suo intervento formulato in avvio del dibattimento riguardante l’accordo per quanto attiene alla riconosciuta colpevolezza di IM 1 nonché all’entità della pena detentiva proposta;
l’avv. RAAP 1, rappresentante dell’accusatrice privata ACPR 1, __________, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: tutto nasce da un evento casuale e meglio da un cliente insoddisfatto che ha reclamato rivolgendosi al titolare __________ per una compravendita. Va detto che, a quei tempi, fra __________ e IM 1 vi era un rapporto di amicizia, una amicizia malriposta da parte del primo verso il secondo. __________ non esitava ad aiutare IM 1 quando manifestava i propri problemi, arrivando finanche a concedergli un anno sabbatico come da questi richiesto. __________ lo considerava uno dei suoi migliori agenti, meritevole di una fiducia accresciuta. Il comportamento di IM 1 è stato spavaldo, scaltro, avido. Non è vero che egli avesse difficoltà finanziarie e stentasse ad arrivare alla fine del mese. Vero, invece, è che voleva tutta la torta. L’agire dell’imputato non era giustificato da esigenze di difficoltà economiche, ma da motivi meno nobili, da fini di lucro. La normativa vigente è volta a garantire che non ci siano mediatori immobiliari poco qualificati e poco scrupolosi. IM 1 ha avuto la fortuna di incontrare un ottimo difensore che gli ha evitato la carcerazione preventiva. Il Procuratore pubblico ha dato prova di sensibilità umana. Vi è poi il principio in dubio pro duriore. Resta il fatto che anche con riferimento alla transazione col cliente __________ di cui al punto 1.1 dell’atto d’accusa, all’accusatrice privata ACPR 1 sarebbe toccata una porzione, ciò che non è potuto avvenire in ragione dell’illecito penale commesso da IM 1. Non ci si deve dimenticare, prosegue il patrocinatore, che l’imputato ha agito come rappresentante dell’accusatrice privata. Vi è un rapporto originario che è stato vanificato da un comportamento truffaldino. La parte spettante a ACPR 1 deve figurare nell’atto d’accusa. Per il patrocinatore, IM 1 non ha manifestato pentimento per i fatti commessi. Non si è mai scusato. È emerso tutto il suo egoismo. IM 1, per quello che ha commesso e per come si è comportato dopo i fatti, non è meritevole di una pena mite. Si è seguito un approccio garantista e non ha trovato applicazione il principio in dubio pro duriore. Il legale riconosce che non tocca al rappresentante dell’accusatrice privata esprimere una valutazione sulla pena da comminare. Resta il fatto che, prosegue il patrocinatore, IM 1 sta continuando ad operare nel settore immobiliare e che ignare persone si affidano ad una persona che ha ingannato un amico, una società, un sistema. La legge cantonale sull’esercizio delle professioni di fiduciario (LFid) indica all’art. 8 i requisiti che deve adempiere chi chiede all’autorità di vigilanza il rilascio dell’autorizzazione ad esercitare la professione. Nel corso del procedimento, si è chiesto a IM 1 di astenersi dal fare commenti negativi nei confronti di ACPR 1. IM 1 non ha tratto insegnamento dalla gravità di quanto commesso, non capendo la questione morale, ma liquidandola come una questione di soldi. Per le pretese civili, il patrocinatore si rimette alla istanza già presentata alla Corte;
l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, la quale formula e motiva le seguenti conclusioni: IM 1 riconosce gran parte delle imputazioni ed aderisce alla proposta di pena della Pubblica accusa. Contesta l’accusa ascrittagli di essersi appropriato indebitamente, in data 20 marzo 2020, dell’importo di CHF 10'400.- (52% di CHF 20'000.-) a lui versato dal cliente __________, omettendo di riversarlo a ACPR 1 e sottacendo al fiduciario __________ la conclusione della transazione. In questo caso, precisa il difensore, manca un mandato di vendita, non c’è un mandato conferito da __________. IM 1, a verbale 11 ottobre 2022, pag. 5, dinanzi al Procuratore pubblico, ha escluso in questo caso un rapporto fra lui e ACPR 1: “preciso che nel caso dell’immobile acquistato da __________ non si trattava di un mandato __________. Era un affare che avevo proposto io a __________, non si trattava di un immobile proposto da __________. Il proprietario dell’immobile quindi venditore non aveva conferito un mandato scritto a __________. ADR che __________ mi era stato presentato da un amico. È vero che io ho stampato tutta la formulistica di __________. Facendomi passare per __________. Comunque non c’era un mandato con __________, ho solo usato i formulari con il nome ma si trattava di un immobile che ho proposto io personalmente”. Del resto, nella denuncia del 17 febbraio 2022 presentata da ACPR 1 fra le compravendite non si fa accenno a quella transazione e nemmeno __________, nel suo verbale del 24 febbraio 2022, pag. 5, indica fra gli illeciti penali quella transazione. __________ non esclude che l’immobile che ha acquistato non fosse sul portale della __________. Agli atti, non c’è una prova dell’esistenza del relativo mandato di vendita. L’unica cosa che abbiamo è la convenzione di riservazione. La circostanza che IM 1 abbia sottoposto a __________ un modulo __________ è ammessa dall’imputato stesso. Va analizzato il rapporto giuridico col proprietario del fondo. Cosa diversa è la valutazione della condotta di IM 1 dal profilo del diritto del lavoro. Resta il fatto che sono tematiche di natura civilistica. In questa sede, prosegue la difesa, il tema è di natura penale. In assenza di un mandato di __________, quanto incassato da IM 1 non configura un’appropriazione indebita da parte di quest’ultimo. L’ammontare a lui ascrivibile provento di reato va quindi ridotto di fr. 10'400.-. Venendo alla commisurazione della pena, il difensore osserva che l’imputazione principale ha riguardato l’appropriazione indebita a danno di __________ e non a carico di ACPR
Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art.: 12, 40, 42, 44, 47, 49, 71, 73, 138 n. 1 cpv. 2, 251 n. 1 CP;
82, 103, 135, 268, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1.1. appropriazione indebita, ripetuta
per avere,
dal 20 giugno 2018 al 10 novembre 2021,
a __________, a __________ e in altre imprecisate località,
al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ripetutamente impiegato, rispettivamente tentato di impiegare a proprio profitto valori patrimoniali a lui affidati per fr. 166'213.80;
1.2. falsità in documenti, ripetuta
per avere,
a scopo di indebito profitto,
il 7 febbraio 2020, abusando della firma autentica di __________ nel conferimento di incarico di mediazione datato 7 febbraio 2020 con il cliente __________, formato un documento falso e fattone uso a scopo di inganno,
nonché il 13 luglio 2021,
abusato della firma autentica di __________ nel conferimento di incarico di mediazione datato 13 luglio 2021 con i clienti ______ e __________, formato un documento falso e fattone uso a scopo di inganno,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
IM 1 è prosciolto dall’imputazione di appropriazione indebita di cui al punto 1.1 dell’atto d’accusa limitatamente all’essersi appropriato, il 20 marzo 2020, di fr. 10'400.-, importo a lui versato da __________.
Di conseguenza,
trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al decreto di accusa del 2 agosto 2021 del Ministero pubblico del Cantone Ticino,
IM 1 è condannato
3.1. alla pena detentiva di 10 (dieci) mesi.
3.1.1. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).
3.2. al risarcimento equivalente in favore dello Stato di fr. 66'213.80.
Non è ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena inflitta con decreto di accusa del 2 agosto 2021 del Ministero pubblico del Cantone Ticino ma il periodo di prova è prorogato di 1 (uno) anno.
Non è ordinata l’espulsione di IM 1 dal territorio svizzero ai sensi dell’art. 66a bis CP.
IM 1 è inoltre condannato a versare all’accusatrice privata ACPR 1 a titolo di risarcimento danni fr. 66'213.80 oltre interessi al 5% dal giorno dei singoli illeciti e a titolo di indennità per spese di patrocinio legale fr. 14'096.35 oltre interessi al 5% dal 2 marzo 2023.
Per il rimanente della sua pretesa, l’accusatrice privata ACPR 1 è rinviata al competente foro civile.
È ordinato il sequestro conservativo del provento da realizzazione del motoveicolo __________ sequestrato, a garanzia pro quota del pagamento del risarcimento equivalente di cui al punto 3.2 del dispositivo, della tassa di giustizia e delle spese procedurali di cui al punto 10 del dispositivo, così come dei disborsi per la difesa d’ufficio anticipati dallo Stato di cui al punto 11 del dispositivo.
Il risarcimento equivalente di cui al punto 3.2 del dispositivo è assegnato a parziale copertura della pretesa di diritto privato riconosciuta al punto 6 del dispositivo.
A IM 1 non è accordato alcun indennizzo e riparazione del torto morale ai sensi dell’art. 429 e 431 CPP.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.- (mille) senza motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico del condannato. In caso di motivazione scritta (richiesta di motivazione ex art. 82 cpv. 2 lett. a CPP o annuncio d’appello), la tassa di giustizia sarà aumentata di fr. 1'000.- (mille), importo a carico di chi ne avrà fatto domanda (da suddividere ulteriormente in parti uguali in presenza di più parti che ne faranno richiesta).
Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
11.1. Le note professionali del 26 ottobre 2022 e del 1° marzo 2023 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:
onorario fr. 4'950.00
spese fr. 495.00
IVA (7.7%) fr. 419,25
totale fr. 5'864.25
11.2. Il condannato IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 5'864.25 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, Servizi centrali, Viale Officina 10, 6500 Bellinzona
Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona (in formato elettronico)
Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
Per la Corte delle assise correzionali
La Presidente Il Cancelliere
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 83.60
fr. 1'283.60
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Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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