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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.169
Data decisione, Autorità: 15.06.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00169
Lugano 15 giugno 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 16 maggio 2001 della
contro
la decisione 7 maggio 2001 del municipio di __________ che annulla il concorso indetto per la fornitura di un nuovo veicolo per la polizia comunale;
vista la risposta 28 maggio 2001 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 4 aprile 2001 il municipio di __________ ha indetto un pubblico concorso per la fornitura di un nuovo veicolo per la polizia comunale;
che il modulo d'offerta prevedeva, fra l'altro, che il veicolo avrebbe dovuto disporre di una potenza di 140 PS e che il contratto di fornitura (leasing) avrebbe dovuto essere stipulato sulla base di una percorrenza annua di almeno 30'000 km;
che il bando precisava che la delibera sarebbe stata fatta "a giudizio del municipio al miglior offerente se così parrà e piacerà";
che in tempo utile sono pervenute al municipio sette offerte;
che, prima di procedere alla loro apertura, il municipio ha annullato il concorso, ritenendo che le indicazioni contenute nel capitolato e modulo d'offerta ponessero limiti di concorrenzialità troppo restrittivi; circostanza, questa, che costituirebbe un motivo di annullamento della procedura ai sensi dell'art. 34 LCPubb;
che contro la decisione di annullamento del concorso la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che l'insorgente contesta in sostanza l'esistenza di motivi importanti atti a giustificare l'interruzione della procedura;
che all'accoglimento del ricorso si oppone il municipio di __________, allegando che il requisito della potenza minima non è stato effettivamente voluto dal municipio, "ma è stato introdotto per errore, copiandolo da un modello di concorso"; un ulteriore accertamento avrebbe permesso di stabilire che il chilometraggio minimo indicato è eccessivo;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 LCPubb, applicabile in forza dell'art. 47 della stessa legge, che assoggetta le procedure di concorso pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge alle vie di ricorso da essa previste;
che la legittimazione attiva dell'insorgente, partecipante al concorso, è certa;
che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 PAmm);
che, a norma dell'art. 34 LCPubb, invocato dal municipio, in presenza di importanti motivi, il committente non è tenuto ad aggiudicare la commessa sulla base delle offerte ricevute; esso può indire una nuova gara, rinunciare totalmente o parzialmente alle prestazioni, escluso ogni obbligo di risarcimento;
che la norma in questione non è tuttavia applicabile alla presente fattispecie; la legge sulle commesse pubbliche appena entrata in vigore (1° maggio 2001; BU __________, __________) non si applica infatti alle procedure di aggiudicazione già pendenti (art. 47 LCPubb);
che secondo la consolidata giurisprudenza di questo tribunale, i concorsi indetti in base al previgente art. 113 LOC non obbligavano l'ente pubblico a procedere ad una delibera; viste le offerte inoltrate, il committente era sostanzialmente libero di indire un nuovo concorso, prescindendo da un'aggiudicazione (RDAT 1990 n. 4; 1987 n. 6);
che, nel caso concreto, i motivi addotti dal municipio a sostegno della decisione di annullamento del concorso, appaiono invero piuttosto pretestuosi; cionondimeno, non integrano gli estremi di una violazione del diritto;
che le giustificazioni addotte non appaiono in particolare lesive dell'ampissimo margine discrezionale che il municipio si è riservato, prevedendo mediante apposita clausola del bando che la delibera sarebbe stata fatta al miglior offerente "se così parrà e piacerà"; clausola, che la ricorrente ha accettato inoltrando la sua offerta senza alcuna riserva;
che, stando così le cose, il ricorso va respinto;
che, avendo giustificato il municipio il provvedimento censurato soltanto in sede di risposta al ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;
visti gli art. 36, 47 LCPubb; 113, 208 LOC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Non si preleva tassa di giustizia.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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