AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 9.2023.11
Data decisione, Autorità: 24.04.2023, CDP
Titolo: Reclamo contro l'autorizzazione ad accedere all'abitazione
Incarto n. 9.2023.11
Lugano 24 aprile 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d’appello
Damiano Bozzini
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Villa
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda l’autorizzazione del curatore ad accedere all’abitazione dell’interessata
giudicando sul reclamo del 23 gennaio 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 16 gennaio 2023 dall’Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. Da alcuni anni le Autorità regionali di protezione (prima la sede di __________, in seguito quella di __________) si stanno occupando della situazione personale di RE 1 (1944).
B. Con decisione 14 agosto 2013 l’allora competente Autorità regionale di protezione __________ aveva istituito in favore di RE 1 una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni (art. 394 e 395 CC). Quale curatore era stato designato __________, in sostituzione di CURA 1. Quest’ultimo, attivo quale collaboratore del Servizio dell’Accompagnamento sociale della Città di __________, è nuovamente subentrato nel ruolo di curatore a partire dal 1° luglio 2016.
C. Nell’ambito della sua funzione, in occasione di un sopralluogo presso l’abitazione di RE 1, CURA 1 ha constatato “una situazione di accumulo preoccupante” nell’appartamento. Egli ha in particolare osservato come la camera da letto fosse inaccessibile e il terrazzo completamente ostruito da scatole e oggetti. Memore delle simili situazioni di accumulo patologico riscontrate presso le precedenti abitazioni – divenute invivibili – e data la mancanza di collaborazione dell’interessata, con scritto del 2 dicembre 2022 il curatore ha pertanto chiesto all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito: “Autorità di protezione” o “Autorità”) di ottenere l’autorizzazione ad intervenire con una ditta specializzata “in modo da riportare l’appartamento in uno stato di decoro”. Egli ha altresì comunicato di essersi attivato con la figlia di RE 1 affinché le visite a domicilio da parte del nipote venissero interrotte finché l’appartamento non fosse stato ripristinato.
D. Invitata dall’Autorità di protezione a presentare le proprie osservazioni in merito allo scritto del curatore, RE 1 è rimasta silente.
E. Con decisione del 16 gennaio 2023 l’Autorità di protezione ha autorizzato il curatore CURA 1 ad accedere all’abitazione di RE 1 in via __________ a __________, nonché a procedere allo sgombero e alla pulizia della medesima, con tutti gli atti utili e necessari, anche mediante ditte specializzate.
F. Contro la decisione appena citata, il 23 gennaio 2023 RE 1 ha presentato “opposizione” (recte: reclamo) davanti a questa Camera chiedendo che le venga concesso un termine di tre mesi “per sistemare le cose”.
G. Con osservazioni del 14 febbraio 2023, il curatore ha rimarcato che la necessità della sua richiesta all’Autorità di protezione era dovuta alla mancata collaborazione da parte dell’interessata la quale, nonostante le innumerevoli rassicurazioni verbali, non ha mai dato seguito ai suoi inviti di accettare gli aiuti per ripristinare l’ordine. Egli ha inoltre ricordato che simili situazioni “di grave accumulo” si erano già verificate in passato, precludendo a RE 1 di vivere in un ambiente decoroso.
H. Con osservazioni del 7 marzo 2023 l’Autorità di protezione ha confermato la propria decisione, precisando che RE 1 non ha preso posizione – pur essendone venuta a conoscenza – sulla segnalazione del 2 dicembre 2022 di CURA 1, e questo nonostante le sia stato dato più tempo rispetto a quello impartitole. Visto il mancato riscontro da parte dell’interessata e onde evitare un ulteriore degrado dell’appartamento, l’Autorità ha quindi concesso l’autorizzazione richiesta dal curatore al fine di garantire alla reclamante un’abitazione vivibile e ordinata, e ciò a tutela del suo benessere e della sua salute.
I. Adducendo che nello stabile in cui vive sono appena iniziati i lavori per la sostituzione dell’ascensore – che a suo dire sarebbero terminati il 21 aprile 2023 – con replica del 17 marzo 2023 RE 1 chiede che il termine dello sgombero le sia fissato dopo 15 giorni da tale data. Asserisce di essersi nel frattempo “attivata per l’affitto di un deposito con il benestare del curatore” e di aver iniziato, grazie a due infermiere che l’aiutano anche a “tenere un grado di pulizia e igiene adeguato”, a ricercare e a separare i pochi oggetti cui è affettivamente legata.
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
Con la decisione impugnata, ai sensi dell’art. 391 cpv. 3 CC l’Autorità di protezione ha – come visto – autorizzato il curatore di RE 1 ad accedere all’abitazione di quest’ultima per procedere allo sgombero e alla pulizia dell’appartamento, facendo capo a tutti i mezzi necessari, anche tramite ditte specializzate. L’Autorità ha motivato la necessità di tale misura con riferimento a quanto indicato dal curatore nella segnalazione del 2 dicembre 2022, quindi alle precedenti situazioni “di accumulo patologico da parte dell’interessata, che comportavano l’invivibilità degli appartamenti”, allo stato di degrado in cui versano gli oggetti e i locali della sua attuale abitazione, nonché alla mancanza di collaborazione da parte di RE 1. Nella replica l’Autorità di protezione ha inoltre rimarcato che tale provvedimento è stato preso nell’interesse della curatelata, “per garantirle un’abitazione vivibile e ordinata” al fine di tutelare il suo benessere e la sua salute, giacché da quanto riferito dal curatore non è neppure chiaro dove essa dorma, la sua camera da letto risultando inaccessibile.
Con il proprio reclamo RE 1 si dichiara “alquanto perplessa” della decisione presa dall’Autorità di protezione, lasciando intendere che il curatore non le avrebbe mai detto le proprie impressioni sul suo appartamento. Anzi, sostiene che col suo consenso essa ha potuto sistemare le proprie cose – allora depositate in magazzino – sul balcone, ma che per motivi anagrafici e di salute non è riuscita a selezionare ciò che veramente le serviva per potersi così disfare del superfluo. Chiede al proposito che le vengano concessi tre mesi per terminare il suo lavoro, allo scadere dei quali il curatore potrà controllare quanto da lei svolto. Ritiene che l’intrusione in casa sua da parte di una ditta specializzata costituisce una “violenza e un abuso di diritto” ch’essa non può accettare.
L’art. 391 cpv. 3 CC prevede la possibilità, per il curatore, di aprire la corrispondenza o accedere all’abitazione dell’interessato senza il suo consenso soltanto se l’Autorità di protezione degli adulti gliene ha espressamente conferito il potere.
4.1. Nel caso in esame, sulla scorta degli elementi agli atti – in particolare sulla segnalazione del 2 dicembre 2022 trasmessa dal curatore CURA 1 all’Autorità di protezione – e tenuto conto del fatto, non contestato dalla reclamante, che in passato vi erano state situazioni di accumulo patologico tali da rendere invivibili i precedenti appartamenti occupati dall’interessata, la misura emanata nei confronti della reclamante appare d’acchito idonea a proteggere la sua salute, il suo benessere e i suoi bisogni. Ai sensi della norma appena citata, l’Autorità di protezione era pertanto legittimata ad autorizzare il curatore ad accedere all’abitazione della reclamante.
4.2. Non può ad ogni modo essere messo in discussione che RE 1 necessiti di aiuto per sistemare e liberare la sua abitazione. Come già rilevato dall’Autorità di protezione nelle proprie osservazioni, è d’altronde lei stessa a riconoscere, col proprio reclamo, la presenza di scatole e oggetti da selezionare e quindi la necessità di riordinare il proprio luogo di dimora momentaneamente inadeguato per l’eccessivo accumulo. Ciò detto, la richiesta di concessione di un termine di tre mesi per “sistemare le cose” formulata da RE 1 in coda al suo gravame oltre che irricevibile appare superato dagli eventi, già solo per il fatto che dal contenuto della replica, trasmessa a questa Camera a distanza di quasi due mesi dal reclamo, si evince che nel frattempo nulla è stato intrapreso per sgomberare l’abitazione al fine di renderla più vivibile. Né risultano d’altronde indizi che potrebbero portare a credere il contrario. Anzi, la reclamante adduce nuove giustificazioni – come i lavori per la sostituzione dell’ascensore all’interno dello stabile in cui vive – per ulteriormente procrastinare la messa in atto del suo intento. Sennonché, proprio per il suo bene, l’intervento da parte del curatore e di un’eventuale ditta specializzata non può essere ulteriormente rinviato.
In definitiva, in un simile contesto la decisione dell’Autorità di protezione resiste alle critiche della reclamante, in quanto risponde adeguatamente ad un suo bisogno di protezione attuale e concreto. Il reclamo va di conseguenza respinto.
Gli oneri del presente giudizio seguirebbero il principio della soccombenza, ma viste le circostanze, si rinuncia all’addebito di tasse e spese processuali.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Il reclamo è respinto.
Non si prelevano né spese né tasse di giustizia.
Notificazione:
Comunicazione:
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall’art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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