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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2022.158
Data decisione, Autorità: 24.04.2023, CEF
Titolo: Determinazione del modo di realizzazione dei diritti di due escussi nella comunione ereditaria dello zio. Menzione, nel verbale di pignoramento dell’interessenza, di tutti i beni appartenenti alla comunione, di cui l’UE ha conoscenza. Vendita all’asta delle due interessenze
Incarti n. 15.2022.158 15.2022.159
Lugano 24 aprile 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sulle due istanze presentate il 28 novembre 2022 dall’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione delle interessenze spettanti a
PI 1, PI 3,
nella comunione ereditaria dello zio fu PI 2 († 2014) composta, oltreché degli escussi, anche di
PI 4, PI 5,
nelle 23 esecuzioni dei gruppi n. 4-6 promosse nei confronti di PI 1 da
Comune di PI 7, (rappresentato dall’RA 3, ) Stato del Cantone Ticino, Bellinzona Confederazione Svizzera, Berna (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) PI 10, (rappresentata dallaRA 2, ) Cassa Cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
e nelle 5 esecuzioni dei gruppi n. 1 e 2 promosse nei confronti di PI 3 da
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona Confederazione Svizzera, Berna (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) PI 11, (rappresentata dallaRA 4, )
ritenuto
in fatto: A. PI 2 è deceduto il 29 agosto 2014. Gli sono succeduti in comunione ereditaria (CE) il fratello PI 4, la sorella PI 5 e, quali discendenti del premorto fratello PI 12, i nipoti PI 1 e PI 3.
dal 2019 al 2021 nei confronti di PI 1 per oltre fr. 69'000.–, il 5
maggio e il 22 ottobre 2021, così come l’8 marzo 2022, la sede di Lugano dell’Ufficio
d’esecuzione (UE) ha pignorato i diritti spettanti all’escusso nella CE dello
zio.
Analogamente, nelle 5 esecuzioni (formanti i gruppi n. 1 e 2) promosse sempre in via di pignoramento nel 2021 e nel 2022 nei confronti di PI 3 per quasi fr. 116'000.–, il 15 novembre 2021 e il 9 giugno 2022 l’UE ha pignorato i diritti spettanti all’escusso nella stessa comunione.
In tutti i verbali di pignoramento, l’UE ha indicato che la CE è composta, oltreché degli escussi, anche di PI 4 e PI 5 e ha elencato quali beni appartenenti alla comunione “in particolare” il fondo n. __________ del RFD di __________. Alla quota di PI 1 è stato attribuito il valore di stima di fr. 250'000.–mentre a quella di PI 3 è stato assegnato il valore di fr. 1.–.
C. Avendo i creditori di PI 1 e PI 3 chiesto la realizzazione delle interessenze pignorate, l’Ufficio li ha convocati a un’udienza tenutasi il 29 agosto 2022 a norma dell’art. 9 dell’Ordinanza concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della quale nessuna conciliazione ha potuto essere raggiunta, essendo presenti solo gli eredi e un creditore di PI 3. Il verbale riporta il valore di stima ufficiale del fondo in fr. 153'406.– e quello assegnato dall’UE in fr. 300'000.–, così come l’aggravio costituito da una cartella ipotecaria registrale di fr. 120'000.–.
D. Il 19 settembre 2022 l’Ufficio ha quindi assegnato agl’interessati un termine di dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione di ogni singola interessenza. Nel termine impartito è pervenuta all’UE la proposta di PI 5, che il 25 settembre 2022 ha offerto di “ritirare” le due quote per fr. 15'000.– ciascuna; diversi creditori hanno però declinato l’offerta. Il 31 ottobre 2022 ella ha rilanciato, presentando un’offerta di fr. 20'000.– per ciascuna quota, poi rifiutata da diversi creditori.
E. Il 24 novembre 2022 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione delle interessenze di PI 1 per i gruppi da n. 4 a 6 e di PI 3 per i gruppi n. 1 e 2. Non ha precisato la composizione della CE. Ha indicato che l’intera sostanza ereditaria è composta del noto fondo, di cui ha stimato il valore in fr. 300'000.– netti, siccome “non dovrebbero esserci oneri ipotecari che la gravano”, donde un valore di fr. 75'000.– per l’interessenza di ciascun escusso, pari a 1⁄4.
F. Con lettera del 28 novembre 2022, cui era allegato il certificato ereditario di PI 2, PI 5 ha comunicato all’Ufficio che le quote ereditarie degli escussi non ammontano a 1⁄4, bensì a 1⁄6, perché questi sono subentrati quali eredi paritari al padre premorto (PI 12), la cui quota sarebbe ammontata a 1⁄3; ha quindi chiesto di modificare in tal senso l’istanza e, di conseguenza, di ridurre a fr. 50'000.– il valore di stima di ciascuna interessenza degli escussi. Ha chiesto inoltre di precisare se le interessenze concernono solo il fondo indicato nei verbali di pignoramento o tutti i fondi appartenenti alla CE.
G. Il 28 novembre 2022 l’UE ha presentato alla Camera due nuove istanze, in annullamento e sostituzione delle precedenti, ma identiche, salvo per le modifiche richieste da PI 5.
H. Con lettera del 3 aprile PI 5 ha confermato all’Ufficio che la cartella ipotecaria, iscritta sul fondo n. __________ a favore dei comunisti, “è estinta”.
Considerando
in diritto: 1. Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC).
Nei casi in cui il valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 ODiC ammette sia la soluzione dello scioglimento della comunione sia la vendita all’asta della quota, mentre in linea di massima esclude quest’ultima se il valore della quota non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita unicamente a scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi di realizzazione, la quale per il resto è questione di opportunità che rientra nel potere d’apprezzamento dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 15-16, consid. 2; Bettschart in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF). L’art. 10 cpv. 3 ODiC tende a evitare una vendita a vil prezzo della quota pignorata (DTF 96 III 16, consid. 3; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene, un simile rischio esiste in particolare quando il valore di stima della quota supera ampiamente il valore dei crediti posti in esecuzione. In siffatta ipotesi, in effetti, in sede di asta i creditori non hanno alcun interesse a rilanciare quando l’offerta ha superato l’importo dei loro crediti. Sussiste quindi il rischio concreto che la quota venga aggiudicata a un prezzo ampiamente inferiore al suo valore reale. La soluzione dello scioglimento garantisce invece che l’ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa riversare un’eventuale eccedenza all’escusso (sentenza della CEF 15.2022.12 del 5 agosto 2022, consid. 1.1).
Per quanto attiene al valore delle quote, nei verbali di pignoramento l’UE si è limitato a indicare che i diritti ereditari degli escussi vertono “in particolare” sul fondo n. __________ del RFD di __________, sen-za elencare gli altri attivi successori. Dal registro fondiario e dagli atti si evince però che alla CE sono intestati altri otto fondi (n. __________, __________, __________, __________ e __________ RFD __________, n. __________ RFD __________, n. __________ RFD __________ e n. __________ RFD __________). L’UE non ne ha tenuto conto, né nella stima, né a livello cautelare (tralasciando di chiedere anche per quei fondi la menzione dei pignoramenti nel registro fondiario giusta l’art. 130 cpv. 1 ORF), verosimilmente avuto riguardo al loro valore di stima ufficiale limitato (di poco più di fr. 20'000.– complessivi) rispetto al valore del fondo n. __________ (di fr. 153'406.–). Tale valutazione potrebbe anche essere condivisibile, nell’ottica di limitare i costi d’iscrizione di menzioni che hanno, comunque sia, un valore solo informativo (l’art. 5 cpv. 2 ODiC vieta infatti l’annotazione del pignoramento sui fondi facenti parte dei beni comuni), ma l’UE dovrebbe in ogni caso menzionare nel verbale di pignoramento tutti i beni comuni di cui ha conoscenza, anche se ne reputa nullo il valore di realizzazione, anche perché la scelta del modo di realizzazione dipende tra l’altro dal valore dell’asse comune (art. 5 cpv. 3 ODiC). Nella fattispecie, tuttavia, non è contestato il valore di stima di fr. 300'000.– assegnato dall’UE all’intero asse successorio, di cui non si ha motivi di scostarsi ai fini del giudizio odierno. Contrariamente a quanto allega PI 5, la cartella ipotecaria registrale iscritta sul fondo n. __________ non è “estinta”, ma siccome è intestata agli stessi eredi non costituisce un onere fondiario effettivo suscettibile di ridurre il valore di realizzazione del fondo (cfr. art. 35 cpv. 1 RFF). Di conseguenza, il valore dell’interessenza di ciascun escusso ascende al massimo a fr. 50'000.– (1⁄6 di fr. 300'000.–).
Dal registro fondiario si evince invero che la cartella ipotecaria è stata ceduta l’8 maggio 2019 a un creditore non nominato. Non è tuttavia necessario approfondire la questione in questa sede, perché tale circostanza potrebbe solo condurre a una riduzione del valore di stima e giustificare maggiormente la soluzione della messa all’asta delle quote (v. sotto consid. 3). Prima dell’asta, tuttavia, l’UE effettuerà i necessari chiarimenti richiedendo in particolare una copia del relativo documento giustificativo (DG) n. 5539.
Ciò posto, siccome il valore delle interessenze pignorate è sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 ODiC, quale modo di realizzazione entra in considerazione anche la vendita delle quote ereditarie (sopra consid. 1), che nella fattispecie risulta più opportuno dello scioglimento della comunione (art. 10 cpv. 2 ODiC). L’importo totale dei crediti per cui è stato ottenuto il pignoramento dell’interessenza, di oltre fr. 69'000.– per PI 1 e di quasi fr. 116'000.– per PI 3 (sopra ad B), è infatti superiore al valore delle rispettive quote ereditarie, ognuna al massimo di fr. 50'000.–, sicché, con la licitazione delle quote, non appare dato il rischio di una vendita a vil prezzo (sopra consid. 1). La soluzione alternativa dello scioglimento della comunione ereditaria e della liquidazione del patrimonio comune appare del resto inadeguata, visti i tempi e i costi di una simile procedura.
L’istanza è quindi da accogliere nel senso di ordinarne la realizzazione a mezzo di asta pubblica.
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza relativa a PI 1 è accolta e di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza di 1⁄6 spettantegli nella divisione della comunione ereditaria dello zio PI 2.
L’istanza relativa a PI 3 è accolta e di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza di 1⁄6 spettantegli nella divisione della comunione ereditaria dello zio PI 2.
Prima dell’asta, l’Ufficio d’esecuzione effettuerà i necessari chiarimenti sulla cartella ipotecaria registrale di primo grado gravante il fondo n. __________ RFD __________, segnatamente circa la “cessione creditore, DG 5539/08.05.2019” annotata a registro fondiario.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, sede di Lugano, e, per il suo tramite, a tutti gl’interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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