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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2022.148
Data decisione, Autorità: 24.04.2023, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Quantificazione delle spese ripetibili di prima sede dovute al convenuto, non assegnate dal primo giudice senza motivazione
Incarto n. 14.2022.148
Lugano 24 aprile 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 23 maggio 2022 dall’
CO 1
contro
RE 1, (patrocinato dall’avv. PA 1, )
giudicando sul reclamo del 21 novembre 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 14 novembre 2022 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________35 emesso il 21 febbraio 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'350.–, indicando quale causa del credito “Automiete __________”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 23 maggio 2022 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 12 luglio 2022, protestando tasse, spese e “congrue ripetibili”; il 19 ottobre 2022, ha sollecitato dal giudice l’emanazione della decisione.
C. Statuendo con decisione del 14 novembre 2022, il Giudice di pace ha respinto, ponendo a carico dell’CO 1 le spese processuali di fr. 100.– senz’assegnare spese ripetibili.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 21 novembre 2022, postulandone in via principale la riforma, nel senso dell’assegnazione di ripetibili di fr. 420.–, e in via subordinata l’annullamento e il rinvio della causa al primo giudice perché si determinasse sulla richiesta di spese ripetibili, protestate in ambedue i casi le spese processuali e ripetibili di fr. 250.– di seconda sede. Invitata a esprimersi, l’CO 1 è rimasta silente.
Considerando
in diritto: 1. Secondo l’art. 110 CPC, la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo. In ogni caso la via del reclamo è anche l’unica aperta contro le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione (cfr. art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC). In ambedue i casi il reclamo va inoltrato alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 e 4a LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.2 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 15 novembre 2022, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 25 novembre. Presentato il 21 novembre 2022 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.3 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Nella decisione impugnata, stante l’assenza di un valido riconoscimento di debito a favore dell’CO 1, il Giudice di pace ne ha respinto l’istanza, condannandola al pagamento delle spese processuali di fr. 100.– senza statuire sulla richiesta di ripetibili formulata da RE 1.
Nel reclamo, RE 1 si duole che il Giudice di pace non gli ha assegnato le spese ripetibili senz’alcuna motivazione, violando con ciò il diritto. Osserva che, giusta l’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar, RL 178.310), le ripetibili ammontano tra il 15 e il 25% del valore litigioso, nel caso concreto di fr. 2'423.30, sicché gli andavano riconosciuti a tale titolo tra fr. 72.70 e fr. 424.–. Afferma che la fattispecie non presenta particolarità tali da giustificare una deroga, per difetto o per eccesso, dei limiti legali e perciò ritiene ragionevole e proporzionato assegnargli un’indennità ripetibili di fr. 420.–, pari a un’ora e mezza di lavoro del proprio patrocinatore alla tariffa di fr. 280.–/ora giusta l’art. 12 RTar, tenuto conto del dispendio di tempo del legale per essere informato sul caso, analizzare gli atti processuali, redigere le osservazioni all’istanza e sollecitare l’evasione della pratica. Ritiene poi congruo che le ripetibili di seconda sede vengano fissate al massimo stabilito dall’art. 11 lett. a (recte: cpv. 2 lett. a) RTar, ovvero fr. 250.–, che corrisponde a meno di un’ora di attività giusta l’art. 12 RTar.
Va dato atto ad RE 1 che il Giudice di pace ha manifestamente leso il suo diritto di essere sentito omettendo di motivare la sua decisione di non assegnargli spese ripetibili. Siccome la causa è matura per il giudizio e che il reclamante, in via principale, chiede esplicitamente la riforma della decisione impugnata, nulla osta a statuire direttamente sul reclamo senza rinvio al primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).
Giusta l’art. 11 cpv. 1 RTar, per le pratiche con un valore determinato o determinabile fino a fr. 20'000.– le ripetibili sono stabilite tra il 15% e il 25% di esso, fermo restando che secondo l’art. 11 cpv. 2 lett. b RTar nelle procedure speciali civili e di esecuzione e fallimenti le ripetibili sono fissate tra il 20% e il 70% dell’importo cal-colato secondo il cpv. 1. Entro questi limiti, le ripetibili sono determinate secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5 RTar). Nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustificano, l’autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti (art. 13 cpv. 1 RTar).
5.1 Nel caso specifico, il valore litigioso è di fr. 2'350.–, pari all’importo del credito posto in esecuzione – e non di fr. 2'423.30 come allegato dal reclamante, giacché il rigetto dell’opposizione non si estende alle spese esecutive, in concreto di fr. 73.30, la cui assegnazione rientra nell’esclusiva competenza dell’Ufficio di esecuzione (cfr. art. 68 LEF; DTF 147 III 362 consid. 3.4.1; sentenza della CEF 14.2022.55 del 31 agosto 2022 consid. 4.7) – sicché secondo l’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b del suddetto Regolamento le spese ripetibili variano tra un minimo di fr. 70.– (fr. 2'350.– x 15% x 20%) e un massimo di fr. 410.– (fr. 2'350.– x 25% x 70%) arrotondati.
5.2 La causa era d’altronde semplice e il dispendio di tempo da dedicarle esiguo, dal momento che bastava evidenziare che l’istante non aveva prodotto alcun riconoscimento di debito. Non si giustifica pertanto di assegnare, come richiede il reclamante, l’indennità massima stabilita dal RTar. Tenuto conto della semplicità della causa, che non richiedeva più di un’ora di lavoro (compreso anche il sollecito al Giudice di pace, ancorché non è dato di capire quale interesse concreto potesse avere per il convenuto, visto che l’esecuzione era sospesa dalla sua opposizione), il valore medio della tariffa, di fr. 240.– (½ di fr. 410+70), appare una partecipazione adeguata all’onorario dell’avvocato e alle spese sopportate nell’interesse della cliente (art. 10 cpv. 1 RTar), comprese le spese e l’IVA (art. 11 cpv. 1 e 14 cpv. 1 RTar), non avendo quest’ultimo fatto valere esborsi straordinari né presentato una nota di spese giusta l’art. 105 cpv. 2 CPC (sentenza della CEF 14.2022.77 del 20 ottobre 2022 consid. 5.3). Equivale di fatto a poco più di un’ora di lavoro alla tariffa oraria minima di fr. 180.–, cui ci si deve orientare per i casi di scarsa complessità ed esiguo valore litigioso (cfr. sentenza della CEF 14.2019.21 del 18 giugno 2019 consid. 7.2/b-c).
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le spese ripetibili seguono la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC), da reputarsi quasi uguale (il reclamante ottenendo fr. 240.– su fr. 420.–).
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 420.– (pari all’ammontare dell’indennità ripetibili rivendicata dal reclamante), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:
Le spese processuali di complessivi fr. 100.– sono poste a carico dell’CO 1, che rifonderà ad RE 1 fr. 240.– per ripetibili.
Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate da RE 1, sono poste a suo carico in ragione di ½ e per il restante ½ a carico dell’CO 1, compensate le spese ripetibili.
Notificazione a:
– avv. PA 1, __________, __________, __________; – CO 1, __________, __________.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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