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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2022.140
Data decisione, Autorità: 24.04.2023, CEF
Titolo: Pignoramento di averi bancari considerati come risparmi illimitatamente pignorabili. Gratuito patrocinio
Incarto n. 15.2022.140
Lugano 24 aprile 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 27 ottobre 2022 di
RI 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Locarno, nelle esecuzioni n. __________66 e __________06 promosse nei confronti della ricorrente rispettivamente dalle società
PI 2, (rappresentata dall’RA 1, , e patrocinata dall’avv. PR 1) PI 1,
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________66 e __________06 emessi il 12 novembre 2021 e il 9 maggio 2022 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE), le società PI 2, ed PI 1, procedono contro RI 1 per l’incasso rispettivamente di fr. 148'596.– e fr. 2'872.40.
B. Dando seguito alle domande di proseguimento degli escutenti, il 13 settembre 2022 l’UE ha proceduto al pignoramento della relazione bancaria n. __________ intestata all’escussa presso PI 3, il cui saldo era di fr. 16'096.96 al 18 agosto 2022, giorno in cui l’Ufficio ne ha scoperto l’esistenza, nonché della parte della rendita di perdita di guadagno a causa di malattia che RI 1 percepiva dalla PI 4, eccedente il suo minimo d’esistenza stabilito in fr. 3'035.– mensili. L’Ufficio ha quindi emesso il verbale di pignoramento il 13 ottobre 2022 e l’ha notificato alle parti.
C. Con ricorso del 27 ottobre 2022 RI 1 si aggrava contro il predetto verbale, chiedendo l’annullamento del pignoramento del conto bancario e la restituzione del saldo di fr. 16'096.–. In via subordinata, domanda ch’esso sia limitato a fr. 5'389.– con liberazione del residuo a suo favore. Ella postula altresì l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.
D. Mediante osservazioni del 9 novembre 2022 l’PI 2 chiede la reiezione del gravame, mentre nelle sue del 4 gennaio 2023 l’Ufficio si rimette al giudizio della Camera. L’PI 1 è invece rimasta silente.
Considerando
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 17 ottobre 2022, il ricorso presentato il 27 ottobre successivo è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.1 Secondo consolidata giurisprudenza, i redditi, anche impignorabili (in base agli art. 92 o 93 LEF), che l’escusso non ha utilizzato per far fronte alle proprie spese esistenziali, ovvero che ha risparmiato, sono illimitatamente pignorabili (sentenze della CEF 15.2021. 127 del 25 febbraio 2022 consid. 4.1 e 15.2016.102 del 24 maggio 2017, RtiD 2018 I 782 n. 53c, consid. 5.1, e riferimenti citati).
2.2 Nel caso in rassegna, in occasione dell’interrogatorio dell’8 settembre 2022 RI 1 ha dichiarato all’UE che dal febbraio al giugno 2022 aveva vissuto grazie ai prestiti concessi dall’amico PI 5 per fr. 15'000.–, producendo la convenzione stipulata con lui il 1° dicembre 2021, e che non li aveva ancora rimborsati. Ella ha pure aggiunto che il saldo sul conto bancario pignorato era costituito di arretrati d’indennità di perdita di guadagno (verbale interno delle operazioni di pignoramento dell’8 settembre 2022, pag. 2). Gli estratti della relazione bancaria allegati al ricorso (doc. C) delineano però una situazione diversa rispetto a quella narrata dall’escussa. Si evince invero che nel periodo dal febbraio al giugno 2022 sono stati accreditati sul conto indennità di perdita di guadagno dalla PI 4 per fr. 24'895.–, indennità di disoccupazione per fr. 2'080.15 e restituzione di oneri sociali dalla __________ per fr. 4'042.95, ossia fr. 31'018.10 complessivamente, che coprono ampiamente il suo minimo d’esistenza di fr. 15'175.– (fr. 3'035.– x 5 mesi) per lo stesso periodo, l’escussa non avendo allegato né dimostrato che all’epoca il suo minimo vitale era superiore a quello stabilito in seguito dall’Ufficio. D’altron-de, dagli atti non risulta che il conto sia stato alimentato con il prestito di fr. 15'000.– né che i diversi prelevamenti effettuati dalla debitrice avessero per scopo il suo rimborso, l’insorgente stessa avendo del resto ammesso di non averlo restituito. Ad ogni modo, la sua assicurazione le ha poi versato le indennità dei mesi da febbraio ad aprile 2022 alla fine del maggio e del giugno 2022 (doc. B). RI 1 ha quindi potuto far fronte al suo fabbisogno minimo per quel periodo facendo ricorso unicamente a mezzi propri.
2.3 Sempre dalla lettura degli estratti conto allegati al ricorso si evince che per i mesi da febbraio a luglio 2022 la ricorrente ha incassato fr. 35'638.10, che, dedotto il suo fabbisogno minimo per 6 mesi di fr. 18'210.– (fr. 3'035.– x 6), lasciano un’eccedenza di fr. 17'428.10 superiore al saldo di fr. 16'096.96 al 18 agosto 2022 pignorato dall’UE, eccedenza che aumenta a fr. 20'325.80 a fine agosto e a fr. 24'945.80 a fine settembre 2022; gli addebiti, per la maggior parte avvenuti mediante prelevamenti a contanti, hanno sempre ecceduto il suo minimo esistenziale (fr. 18'391.44 da febbraio a giugno del 2022, poi saliti a fr. 25'850.01 a fine luglio, fr. 25'865.01 a fine agosto e fr. 36'786.37 a fine settembre del 2022. La restituzione dell’indennità di disoccupazione di fr. 2'080.15 risulta poi essere avvenuta con la cessione a debita concorrenza della pretesa dell’escussa nei confronti della PI 4 (doc. H) e non mediante l’addebito del suo conto. Il saldo di fr. 16'096.96 al 18 agosto 2022 oggetto del pignoramento avversato costituisce quindi a tutti gli effetti un risparmio illimitatamente pignorabile, siccome si tratta di entrate non utilizzate per far fronte al fabbisogno minimo e quindi risparmiate. Del resto, il saldo del conto a fine agosto 2022 ammontava a fr. 22'011.66, sicché anche il minimo d’esistenza di quel mese (di fr. 3'035.–) è stato garantito all’escussa. L’operato dell’organo esecutivo si rivela pertanto conforme alla legge.
2.4 Non porta a diversa conclusione l’allegazione secondo cui dal 21 ottobre 2022 la debitrice non ha più percepito redditi e necessitava degli averi bancari pignorati per mantenersi nei mesi futuri o almeno fino alla decisione sulla rendita d’invalidità. Va ricordato infatti che le “3,4” indennità corrispondenti ai fr. 16'096.96, come sostenuto dalla ricorrente, fanno riferimento al periodo dal febbraio al maggio del 2022 e dovevano dunque servire al fabbisogno dell’escussa per quei mesi, non per il futuro. Sono infatti limitatamente pignorabili nel senso dell’art. 93 LEF solo i redditi correnti, mentre i redditi risparmiati, come tutti gli altri beni non impignorabili giusta l’art. 92 LEF, sono illimitatamente pignorabili senza riguardo al fatto che potrebbero in futuro essere indispensabili al sostentamento dell’escusso e della sua famiglia. La domanda in via principale s’avvera dunque infondata e stessa sorte tocca a quella in via subordinata, RI 1 avendo potuto coprire, come esposto sopra, il suo minimo d’esistenza nei mesi dal febbraio al maggio 2022 grazie a mezzi propri e realizzare anzi un risparmio, che contrariamente a quanto addotto, non ha (interamente) consumato.
Nella fattispecie, il ricorso appariva d’acchito votato all’insuccesso a una semplice lettura degli estratti della relazione bancaria allegati al ricorso. Non risultava poi data la necessità oggettiva di patrocinio, siccome l’insorgente avrebbe potuto senza difficoltà sollevare le sue critiche nei confronti della decisione impugnata senza far capo a un avvocato, come del resto aveva già fatto in occasione del suo interrogatorio dell’8 settembre 2022. La domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio va pertanto respinta.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
La domanda di gratuito patrocinio è respinta.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – , , , , ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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