AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2023.34
Data decisione, Autorità: 21.04.2023, CEF
Titolo: Ricorso contro il pignoramento della rendita previdenziale. Censure di merito che sfuggono al potere cognitivo dell’autorità di vigilanza. Carenza di motivazione del ricorso
Incarto n. 15.2023.34
Lugano 21 aprile 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 9 aprile 2023 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro la decisione di pignoramento della rendita previdenziale emessa il 5 aprile 2023 nelle esecuzioni n. __________60, __________87, __________88 e __________56 promosse nei confronti del ricorrente da
Confederazione Svizzera, Berna (es. n. __________60) Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (es. n. __________87 e __________88) (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) Comune di __________, __________ (es. n. __________56) (rappresentato dall’Ufficio contribuzioni, __________)
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che nelle predette esecuzioni, il 5 aprile 2023 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), stabilito il minimo d’esistenza di RI 1 in fr. 2'094.25 mensili, coperto dalla sua rendita AVS a concorrenza di fr. 2'019.–, ha pignorato la rendita previdenziale da lui percepita dalla PI 2 limitatamente alla differenza fissa di fr. 75.25 mensili (fr. 2'094.25 ./. fr. 2'019.–);
che contro tale decisione RI 1 si è aggravato con ricorso del 9 aprile 2023, lamentandosi in sostanza che a causa della sua difficile situazione finanziaria non è in grado di pagare i crediti d’imposta posti in esecuzione;
ch’egli si duole in particolare di non aver ottenuto le prestazioni complementari all’AVS, malgrado ne avesse fatto richiesta, siccome – a suo dire – l’autorità preposta gli ha rimproverato di aver donato la casa di __________ alla sua ex moglie 23 anni fa;
che il ricorrente rileva altresì di essere proprietario di un fondo edificabile a __________, ma di non aver mai ottenuto la licenza edilizia per la costruzione di un’abitazione, a differenza del suo vicino e delle suore del convento attiguo al suo terreno;
che secondo RI 1, con le prestazioni complementari e il fondo edificato egli conseguirebbe entrate finanziarie sufficienti a riuscire a pagare le imposte e altri suoi debiti a vantaggio di tutti;
che, a ben vedere, l’insorgente non si confronta direttamente con la decisione impugnata, facendo valere una violazione della legge o un errore di apprezzamento (art. 17 cpv. 1 LEF), ma solleva questioni di merito attinenti alla pretesa impossibilità sua di pagare i crediti fiscali posti in esecuzione, che sfuggono però al potere di cognizione di questa Camera, limitato alla verifica formale del rispetto del diritto esecutivo (sentenza della CEF 15.2021.21 del 4 marzo 2021, pag. 2);
che il ricorso s’avvera dunque manifestamente irricevibile per carenza di motivazione (cfr. art. 7 cpv. 3 lett. b della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]), il ricorrente non avendo esposto alcun motivo per cui il pignoramento della sua rendita previdenziale sarebbe errato e non essendo manifesti motivi di nullità da rilevare d’ufficio secondo l’art. 22 cpv. 1 LEF;
che delle sue difficoltà finanziarie l’UE ha del resto tenuto conto proprio limitando il pignoramento a fr. 75.25 al mese;
che stante l’esito del giudizio odierno, non è necessario notificare alle controparti né il ricorso né la sentenza (art. 9 cpv. 2 LPR);
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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