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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2023.43
Data decisione, Autorità: 20.04.2023, ICCA
Titolo: Diffida ai debitori
Incarto n. 11.2023.43
Lugano, 20 aprile 2023/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2023.273 (diffida ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 6 marzo 2023 da
AO 1 (2006) (rappresentato dalla madre RA 1 )
contro
AP 1 ,
giudicando sull'appello presentato il 4 aprile 2023 da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 27 marzo 2023;
Ritenuto
in fatto: A. Il 23 giugno 2006 RA 1 (1968) ha dato alla luce un figlio, S__________, che è stato riconosciuto da AP 1 (1967). A quel tempo i due vivevano insieme. Il 12 febbraio 2007 la Commissione tutoria regionale 10 ha approvato una convenzione dell'8 gennaio 2007 in cui AP 1 si impegnava a versare un contributo alimentare per il figlio di fr. 400.– mensili indicizzati dalla nascita fino alla maggiore età o fino al termine di una formazione adeguata, assegni familiari non compresi, aumentato a fr. 500.– mensili non appena fosse cessato il suo obbligo di contribuire al mantenimento della figlia A__________ (1992), avuta da un disciolto matrimonio.
B. La convenzione di mantenimento prevedeva che l'obbligo alimentare in favore di S__________ sarebbe rimasto sospeso “per il periodo di convivenza dei genitori”. Tale periodo è cessato nel luglio del 2007 e il 31 dicembre 2010 è cessato anche l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento di A__________. Dal 24 giugno 2021 S__________ è collocato nella comunità socio-terapeutica per adolescenti __________ a __________.
C. Una lettera del 25 gennaio 2023 in cui RA 1 lamentava il mancato pagamento del contributo di mantenimento per il figlio da parte di AP 1 è stata trattata dal Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna come istanza di conciliazione. All'udienza tenutasi il 16 febbraio 2023, dopo discussione, RA 1 ha dichiarato di ritirare l'istanza nell'intento di rivolgersi all'Autorità regionale di protezione per essere assistita in una procedura di diffida ai debitori. Il Pretore aggiunto ha stralciato così la causa dal ruolo seduta stante, senza prelevare spese (inc. CM.2023.16).
D. Il 7 marzo 2023 AO 1, rappresentato dalla madre, ha adito il Pretore aggiunto perché ordinasse alla ditta __________ Sagl di __________, presso cui AP 1 lavora, di trattenere dallo stipendio del convenuto la somma di fr. 500.– mensili e di riversargliela. Egli ha motivato l'istanza con l'argomento che da tempo il padre eroga per lui soli fr. 200.– mensili rispetto ai fr. 500.– mensili previsti nella convenzione di mantenimento. Invitato a presentare osservazioni scritte all'istanza, AP 1 non ha reagito.
E. Statuendo con decisione del 27 marzo 2023, il Pretore aggiunto ha ordinato alla ditta __________ Sagl di trattenere dal salario di AP 1 l'importo di fr. 500.– mensili e di riversarlo al figlio su un conto bancario intestato a RA 1. Le spese processuali di fr. 100.– sono state poste a carico del convenuto.
F. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 4 aprile 2023 nel quale chiede che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di annullare la trattenuta di stipendio. L'appello non è stato comunicato all'istante per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Una “diffida ai debitori” per contributi alimentari dovuti al figlio (art. 291 CC) postulata “al di fuori di un processo concernente l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori” – come in concreto, la trattenuta riguardando contributi alimentari fissati in una convenzione di mantenimento omologata dall'autorità di protezio-ne – è soggetta alla procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 302 cpv. 1 lett. c CPC). È appellabile quindi entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata fosse di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare (fr. 500.– mensili) e la durata (almeno fino alla maggiore età del figlio) della trattenuta in discussione davanti al primo giudice. Quanto alla tempestività del ricorso, il giudizio impugnato è pervenuto a AP 1 il 29 marzo 2023 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 5 aprile 2023 (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è dunque ricevibile.
dell'8 gennaio 2007, omologata dalla Commissione tutoria regionale 10 il 12 febbraio 2007. Ciò posto, il primo giudice ha constatato che AP 1 non ha presentato osservazioni all'istanza di trattenuta, né ha contestato in altro modo che “da tempo” egli corrisponde al figlio un contributo alimentare di soli fr. 200.– mensili. Appurata così la trascuranza durevole dell'obbligo alimentare, egli ha ordinato il provvedimento in questione.
L'appellante rimprovera anzitutto al Pretore aggiunto di non avere voluto sentire le sue ragioni e di non avere vagliato la documentazione da lui prodotta all'udienza di conciliazione del 16 febbraio 2023. Egli dichiara di non contestare il contributo alimentare per il figlio di fr. 500.– mensili, ma di opporsi alla trattenuta di stipendio. Sostiene che per “accadimenti” a lui occorsi non ha avuto la possibilità di versare l'intero importo e afferma di non comprendere perché occorra una diffida ai creditori. Fa valere che RA 1 ha sempre ricevuto i contributi di mantenimento e gli assegni familiari, anche quando lui è rimasto senza lavoro, l'Ufficio anticipo alimenti avendo provveduto al riguardo. In seguito egli allega di avere concordato per telefono con la medesima RA 1 il versamento di fr. 200.– mensili, oltre agli assegni familiari. L'appellante sottolinea inoltre di avere corrisposto dopo la decisione impugnata fr. 500.– in favore del figlio per il mese di marzo 2023, anche se RA 1 asserisce in modo scorretto di avere ricevuto soltanto fr. 200.–, e assicura che continuerà a erogare fr. 500.– mensili fino alla maggiore età o al termine degli studi di S__________. Infine egli si dice pronto ad assumere le sue responsabilità, accettando una diffida ai debitori, ma solo in caso di omissione da parte sua. Onde, in ultima analisi, la richiesta di respingere l'istanza di trattenuta.
Le argomentazioni dell'appellante sono nuove. Ricevuta l'istanza di trattenuta di stipendio, in effetti, il Pretore aggiunto ha fissato il 7 marzo 2023 a AP 1 un termine fino al 23 marzo successivo per inoltrare eventuali osservazioni scritte, con “l'avvertenza che in caso di silenzio il giudice procederà nella lite giudicando in base all'istanza ed agli atti (art. 256 cpv. 1 CPC)”. Il convenuto non ha reagito. Riguardo all'udienza di conciliazione del 16 febbraio 2023, la relativa “discussione informale” non esimeva il convenuto dal far valere formalmente le sue contestazioni al momento in cui si è visto notificare l'istanza del 6 marzo 2023. Se ha rinunciato a esprimersi per scritto nonostante l'esplicito avvertimento del Pretore aggiunto, egli non può addurre i suoi argomenti ora, per di più senza giustificare minimamente il ritardo (art. 147 CPC). Comunque sia, si volesse a dispetto di ciò entrare ugualmente nel merito dell'appello, l'esito del giudizio non muterebbe per le considerazioni che seguono.
L'appellante non nega di corrispondere “da tempo” solo in parte il contributo alimentare di fr. 500.– mensili fissato per convenzione in favore di S__________, tant'è che a un dato momento il figlio si è dovuto rivolgere all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento per ottenere l'anticipo del versamento. Certo, il convenuto evoca “dinamiche a lui successe”, come pure un imprecisato periodo di disoccupazione, ma tutto rimane nel vago. Quanto all'accordo telefonico con RA 1 per una riduzione del contributo alimentare a fr. 200.– mensili dopo il periodo di disoccupazione, si tratta di un asserto privo di qualsiasi riscontro, senza dimenticare che la riduzione non è stata omologata dall'Autorità regionale di protezione né dal giudice e non vincola dunque il figlio (art. 287 cpv. 1 e 3 CC). Per di più, in concreto la trascuranza dell'obbligo alimentare non appare meramente sporadica o transitoria. Un genitore in difficoltà con il versamento di contributi alimentari, poi, non può limitarsi a non pagare o a ridurre egli medesimo l'importo dovuto. Deve far modificare la convenzione (o la sentenza) che lo obbliga al pagamento e a quel momento l'autorità di protezione (o il giudice) verificherà se ciò si giustifichi e sia compatibile con il bene del figlio.
Nell'appello il convenuto rileva inoltre di avere versato, una volta ricevuta la decisione di trattenuta, fr. 500.– in favore del figlio per il mese di marzo 2023 e assicura che continuerà a corrispondere fr. 500.– fino alla maggiore età o al termine degli studi di S__________. Ciò non offre tuttavia sufficienti garanzie per il futuro. “Da tempo” AP 1 disattendeva infatti i propri obblighi prima di vedersi notificare la decisione impugnata, di modo ch'egli non può pretendere adesso di essere creduto sulla parola. Del resto l'appellante non prospetta alcunché di concreto per ovviare alla diffida ai debitori. Nemmeno propone, per ipotesi, di sostituire la trattenuta di stipendio con un ordine di girata permanente di fr. 500.‒ mensili alla banca (o alla posta) cui è versato il suo stipendio. Non che egli non possa più chiedere una revoca del provvedimento (sui presupposti: RtiD II-2005 pag. 709 consid. 7 con rinvii; più di recente: I CCA sentenza inc. 11.2018.18 del 5 giugno 2018 consid. 6). A tal fine però egli dovrà rendere verosimile al giudice che il mantenimento del figlio è assicurato in altro modo e non solo con generiche promesse (I CCA sentenza inc. 11.2013.106 del 6 luglio 2016 consid. 19b). Per ora simili presupposti non sussistono.
Ne segue che, destituito di consistenza, l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza del convenuto (art. 106 cpv. 1 CPC), anche se le particolarità del caso inducono a moderare la tassa di giustizia. Non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato per osservazioni.
Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge verosimilmente anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le spese processuali di fr. 250.‒ sono poste a carico dell'appellante.
Notificazione:
‒ ; ‒ .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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