AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2021.314
Data decisione, Autorità: 02.11.2021, TRAM
Titolo: Commesse pubbliche. Criteri di idoneità. Valutazione dei criteri d'aggiudicazione dell'attendibilità dei prezzi e della plausibilità del programma lavori. Confermata dalla STF 2C_1006/2021 del 4 febbraio 2022.
Incarto n. 52.2021.314
Lugano 2 novembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Paola Passucci
statuendo sul ricorso del 15 luglio 2021 della
RI 1 patrocinata da:
contro
la decisione del 1° luglio 2021 del Municipio CO 2, che ha deliberato alla ditta CO 1 le opere da impresario costruttore per l'ampliamento del posteggio comunale in località __________;
ritenuto, in fatto
A. Il __________ il Municipio CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da impresario costruttore per l'ampliamento del posteggio comunale in località __________ (FU n. __________, pag. __________).
Il bando di concorso elencava diversi criteri d'idoneità, tra cui, per quanto qui interessa, l'iscrizione dell'offerente all'albo delle imprese, da comprovare tramite un'apposita dichiarazione (pos. 223.200 e 252.110 delle disposizioni particolari CPN 102). In caso di mancata presentazione di tale documento unitamente all'offerta, il committente ne avrebbe sollecitato la produzione entro un termine perentorio di 5 giorni, trascorso infruttuoso il quale l'offerta sarebbe stata esclusa (cfr. pos. 252.300).
Il documento annunciava inoltre i seguenti criteri e sottocriteri di aggiudicazione, così ponderati:
Prezzo 50%
Attendibilità del prezzo 22%
Durata dei lavori 13%
3.1. Termini proposti 50%
3.2. Plausibilità del programma lavori 50%
Referenze 7%
Formazione apprendisti 5%
Perfezionamento professionale 3%
La documentazione di gara prevedeva, alla pos. 224.200, la seguente prescrizione relativa al criterio riferito all'attendibilità del prezzo:
224.200 Criterio di aggiudicazione: Attendibilità del prezzo
Ponderazione % = 22%
L'importo offerto viene confrontato con quello di riferimento, assegnando il punteggio in base alla seguente formula:
Nota 6 = Importo uguale e fino a +/- 5 % dall'importo di riferimento.
Nota 1 = Importo uguale o oltre +/- 25% dall'importo di riferimento.
Nota per l'interpolazione lineare per gli altri importi tra +/- 5% e +/- 25%.
L'importo di riferimento viene definito quale media di tutte le offerte valide pervenute trascurando, qualora il numero di tali offerte fosse uguale o superiore a 5, le offerte rispettivamente più bassa e più alta tra quelle pervenute (cioè gli importi estremi).
In caso di offerte equivalenti allo stesso estremo solo una di esse non verrà presa in considerazione.
La pos. 224.300 lett. b), disciplinante l'assegnazione del punteggio per la plausibilità del programma lavori stabiliva che:
b) Sottocriterio Plausibilità del programma lavori (50%)
Ogni programma lavori proposto viene confrontato con il programma di riferimento (p. rif.).
Il programma di riferimento viene definito quale media di tutti quelli validi pervenuti, trascurando, qualora il loro numero fosse uguale o superiore a 5, i programmi rispettivamente più breve e più lungo (cioè quelli estremi).
In caso di programmi lavori equivalenti allo stesso estremo solo uno di essi non verrà preso in considerazione.
Ai programmi viene assegnata una nota applicando la seguente formula:
Nota 6 = Programma uguale al programma di riferimento +/- 5%.
Nota 1 = Programma uguale al programma di riferimento +/- 35%.
Nota per interpolazione lineare per gli altri importi tra +/- 5 e +/- 35%.
Valori inferiori a 1 o negativi conseguono la nota 1.
Per la valutazione del criterio relativo al perfezionamento professionale, le prescrizioni di gara rinviavano alle tabelle elaborate dal Centro di consulenza LCPubb (proposta di valutazione 2).
Nel bando (punto n. 16) era segnalato chiaramente che contro gli atti del concorso era dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni dalla loro messa a disposizione. Nessuno li ha tuttavia impugnati.
B. Entro i termini prestabiliti sono pervenute al committente dieci offerte di importi compresi tra fr. 529'605.52 e fr. 832'777.13.
Il 1° luglio 2021 il Municipio, fondandosi sul rapporto di aggiudicazione del 25 giugno 2021 allestito dalla __________, ha risolto di deliberare la commessa alla CO 1, giunta prima in graduatoria.
C. Contro tale decisione, la RI 1, seconda classificata, è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e la conseguente aggiudicazione della commessa in suo favore, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Ha criticato il committente per non aver escluso una delle concorrenti, la ____________________ rea di non aver presentato un'offerta completa e conforme alle condizioni di gara, segnatamente per quanto attiene alla dichiarazione comprovante l'iscrizione all'albo delle imprese. Tale svista, ha proseguito la RI 1, ha influito sulla ponderazione dei criteri dell'attendibilità del prezzo e della durata dei lavori, falsando in maniera determinante la classifica finale. La ricorrente ha inoltre sostenuto che l'ente banditore sarebbe incorso in errore nella valutazione dei criteri riferiti all'attendibilità del prezzo e alla plausibilità del programma lavori, non avendo utilizzato correttamente le formule matematiche esposte nella documentazione di gara. Ha infine avversato la nota (5.5) attribuitale per il perfezionamento professionale sostenendo di meritare il punteggio massimo. Le note per questi criteri di aggiudicazione andrebbero riviste, senza prendere in considerazione l'offerta della C__________., ciò che condurrebbe l'insorgente a primeggiare la classifica.
D. a. In sede di risposta la stazione appaltante si è opposta all'accoglimento dell'impugnativa. Ha riconosciuto che la C__________. ha omesso di allegare alla sua offerta l'attestazione comprovante la sua iscrizione all'albo o al registro delle imprese. Ha evidenziato di non aver tuttavia reputato necessario di assegnare alla stessa un termine suppletorio per la presentazione del documento mancante ritenendo questa manchevolezza non tale da comportare l'esclusione dalla procedura e, soprattutto, in quanto l'iscrizione della ditta C__________ al rispettivo albo e registro delle imprese è stata verificata e confermata consultando direttamente gli stessi. Il Municipio ha infine osservato che le incongruenze effettivamente riscontrate nell'applicazione delle formule matematiche relative all'attendibilità del prezzo e del programma lavori come pure nella valutazione del criterio del perfezionamento professionale, non incidono sul risultato finale complessivo.
b. Anche la deliberataria ha sollecitato la reiezione del gravame, obiettando che la C__________. avrebbe dovuto essere esclusa. Ha quindi contestato gli errori di valutazione invocati dalla ricorrente, rilevando che essa non spiega in che cosa le formule sarebbero state applicate in maniera scorretta, né tantomeno per quale motivo per il criterio perfezionamento professionale essa avrebbe dovuto conseguire la nota 6.
c. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche è invece rimasto silente.
E. Con la replica e le dupliche le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive posizioni, puntualizzandole ulteriormente con argomentazioni di cui si dirà, ove occorresse, in appresso.
F. Su richiesta del Tribunale, il 30 settembre 2021 la Commissione di vigilanza LEPICOSC ha confermato che al 7 giugno 2021 la C__________. era regolarmente iscritta all'albo cantonale delle imprese. Delle osservazioni presentate dalla ricorrente e dalla deliberataria al riguardo si dirà, per quanto necessario, in appresso.
Considerato, in diritto
1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto partecipante al concorso e seconda classificata, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la decisione con cui il committente ha affidato a un'altra ditta la commessa (art. 37 lett. d LCPubb e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è pertanto ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base delle tavole processuali, integrate dalla dichiarazione del 30 settembre 2021 della Commissione di vigilanza LEPICOSC acquisita agli atti dal Tribunale, senza procedere all'assunzione delle prove sollecitate dalla ricorrente (audizioni testimoniali). Per i motivi che saranno meglio esposti nei seguenti considerandi, le prove richieste sono insuscettibili di apportare elementi rilevanti per il giudizio (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Con l'acquisizione del citato documento da parte del Tribunale, il carteggio completo concernente il concorso prodotto dal committente e la documentazione esibita dalle parti con le memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa con sufficiente cognizione di causa.
2.1. Secondo l'art. 25 LCPubb, il committente esclude dalla procedura gli offerenti che:
a) non adempiono ai criteri di idoneità;
b) hanno dato o danno al committente indicazioni false;
c) non rispettano i principi sanciti all'art. 5 lett. a) e b);
d) hanno comportamenti tali da impedire un'effettiva e libera concorrenza o da ostacolarla in modo rilevante;
e) sono oggetto di una procedura di concordato o di fallimento;
f) hanno i medesimi titolari di offerenti che non adempiono ai principi dell'art. 5 o sono controllati dalle stesse persone;
g) hanno i medesimi titolari o sono controllati dalle stesse persone riferibili a offerenti già esclusi per sanzione.
2.2. Gli ordinamenti sulle commesse pubbliche distinguono i criteri d'idoneità dai criteri d'aggiudicazione. I primi riguardano il concorrente, i secondi l'offerta in quanto tale. I criteri d'idoneità definiscono le condizioni che il concorrente deve soddisfare per essere ammesso a partecipare alla gara. I criteri d'aggiudicazione servono invece a valutare la bontà delle offerte al fine di individuare quella più vantaggiosa. I criteri d'idoneità si suddividono in criteri di carattere generale e criteri di carattere particolare. Alla prima categoria appartengono i criteri che qualsiasi concorrente deve soddisfare indipendentemente dalla natura della commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in particolare in questa categoria i criteri fissati dalla legge in merito al pagamento degli oneri sociali e delle imposte (art. 5 lett. c LCPubb). Sono invece da annoverare fra i criteri d'idoneità di carattere particolare le condizioni di partecipazione, che vengono fissate dalla legge stessa per certi tipi di commessa o dal committente mediante il capitolato in funzione di sue specifiche esigenze. Per principio, i criteri d'idoneità devono essere soddisfatti al momento della scadenza del termine per l'inoltro delle offerte. Non riguardando l'offerta in quanto tale, ma il concorrente, ove la legge o le prescrizioni di gara non dispongano diversamente, la dimostrazione del loro adempimento può nondimeno essere portata anche successivamente. Motivo d'esclusione irreversibile è di per sé soltanto il mancato adempimento dei criteri d'idoneità al momento della scadenza del termine per l'inoltro delle offerte. La mancata dimostrazione del loro adempimento, invece, giustifica l'esclusione, ma questa conseguenza è irreversibile soltanto se è espressamente comminata dalla legge o dalle prescrizioni di gara.
2.3. Secondo l'art. 20 cpv. 1 LCPubb, il committente può esigere dall'offerente la prova dell'idoneità finanziaria, economica e tecnica. Nella misura in cui non figurino già nell'avviso di gara, soggiunge l'art. 10 cpv. 1 lett. c del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/ CIAP; RL 730.110), la documentazione di gara deve fornire indicazioni sulle prove relative ai criteri d'idoneità. Queste norme impongono al committente di predeterminare tanto i requisiti che i concorrenti devono soddisfare per entrare in considerazione ai fini di un'aggiudicazione, quanto le prove che devono produrre per dimostrarne l'adempimento. I criteri di idoneità devono essere stabiliti in modo chiaro e preciso già al momento in cui viene aperto il concorso e non soltanto al momento in cui il committente si pronuncia mediante delibera sulle offerte pervenutegli.
I criteri di idoneità vanno chiaramente distinti dai criteri di aggiudicazione. I primi servono soltanto ad accertare se i concorrenti sono in grado di eseguire l'opera messa a concorso o di fornire la prestazione richiesta. I secondi servono invece ad individuare l'offerta più vantaggiosa fra quelle presentate. Scopo dei criteri di idoneità è unicamente quello di permettere al committente di verificare preventivamente la bontà dei concorrenti per rapporto all'oggetto del concorso. Accertamento, questo, che deve precedere la scelta dell'offerta più vantaggiosa e che si conclude con l'esclusione dei concorrenti ritenuti inidonei.
L'accertamento preliminare dell'idoneità dei concorrenti non ha luogo soltanto nell'ambito della procedura di concorso secondo il metodo selettivo, ma anche nella procedura di concorso monofase. Anche nei concorsi indetti secondo questo tipo di procedura, occorre in effetti valutare preliminarmente l'idoneità dei concorrenti sulla base di parametri oggettivi predeterminati dal bando di concorso, in modo da escludere quelli che non forniscono sufficienti garanzie di affidabilità in punto ad una corretta esecuzione dei lavori messi a concorso. Estromessi i concorrenti che non soddisfano questi criteri, il committente procede poi alla scelta dell'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati dal bando (STA 52.2019.595 del 20 febbraio 2020 consid. 2 e rinvii).
La ricorrente ha contestato essenzialmente l'idoneità a concorrere della C__________., rilevando che la società non ha allegato alla sua offerta la dichiarazione di iscrizione all'albo delle imprese. Essa avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.
3.1. L'art. 34 cpv. 1 prima frase RLCPubb/CIAP stabilisce che gli offerenti devono essere iscritti nel rispettivo albo professionale. Tale requisito è stato ripreso nelle disposizioni particolari del concorso alla pos. 223.200 che, vista la natura della commessa (opere da impresario costruttore), richiamava l'obbligo di iscrizione all'albo LEPICOSC, da comprovare mediante un'apposita dichiarazione (cfr. pos. 252.110).
3.2. Nel caso di specie è indubbio che la C__________. non ha annesso all'offerta l'attestazione richiesta. A torto l'ente banditore non le ha assegnato un termine perentorio per rimediare al difetto (cfr. la pos. 252.300) ritenendo questa manchevolezza non tale da comportare l'esclusione dalla procedura e, soprattutto, in quanto l'iscrizione della ditta C__________ al rispettivo albo e registro delle imprese è stata verificata e confermata consultando direttamente gli stessi. Infatti, alle informazioni contenute nel sito della Commissione di vigilanza LEPICOSC non possono, allo stadio attuale, venire attribuiti effetti giuridici vincolanti. Lo ricordano del resto espressamente anche le informazioni legali a cui rinvia la home page del sito https://www4.ti.ch/dt/temi/albo-delle-imprese/tema/tema, che negano effetti vincolanti per l'amministrazione a quanto pubblicato sul suo sito web. Ciononostante, le indagini svolte dal Tribunale per chiarire la situazione della C__________. hanno permesso di accertare che momento dell'inoltro dell'offerta essa era regolarmente iscritta all'albo cantonale delle imprese (cfr. la dichiarazione del 30 settembre 2021 della Commissione di vigilanza LEPICOSC). A questo stadio della procedura, un rinvio degli atti al committente affinché abbia ad assegnare alla C__________. un termine perentorio per rimediare al difetto si rivelerebbe un puro esercizio di stile. Non vi è comunque motivo di dubitare, la ricorrente nemmeno sostiene il contrario, che la ditta avrebbe trasmesso l'attestazione di cui trattasi se nell'ambito dell'esame delle offerte l'ente banditore le avesse ingiunto di produrla entro 5 giorni, con la comminatoria di esclusione dalla procedura in caso di mancata presentazione dell'atto sollecitato nel termine fissato. Ne segue che, per finire, a ragione la C__________. non è stata esclusa dalla gara. La censura si rivela quindi infondata.
4.1. In materia di commesse pubbliche il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la violazione del diritto, compreso l'abuso e l'eccesso del potere di apprezzamento, e l'accertamento errato o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 38 cpv. 1 LCPubb). Il controllo dell'apprezzamento da parte di questo Tribunale non è quindi illimitato, ma circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non abbia travalicato i limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge o l'abbia esercitato in spregio dei principi generali del diritto. L'autorità di ricorso deve in particolare evitare di sostituire il proprio apprezzamento a quello della precedente istanza, limitandosi a censurare quelle decisioni che integrano gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere. Ipotesi, quest'ultima, che si verifica unicamente nei casi in cui la decisione appare insostenibile, siccome priva di giustificazioni oggettive, fondata su considerazioni estranee o altrimenti lesiva dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riferiti alla parità di trattamento o all'adeguatezza (cfr. DTF 104 Ia 206; RDAT I-1994 n. 34; STA 52.2019.48 del 6 maggio 2019 consid. 7.2; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II ed., Bellinzona 2002, n. 407 segg.).
4.2. Attendibilità dell'offerta
Nel caso concreto, sono giunte alla committenza 10 offerte, nessuna delle quali doveva essere esclusa (cfr. supra, consid. 3.2). Il prezzo di riferimento (Prif), calcolato in base alla media delle (10) offerte valide inoltrate, trascurando le offerte rispettivamente più bassa (fr. 529'605.52) e più alta (832'777.13), è risultato pari a fr. 662'173.13 (Σ = fr. 5'297'385.04 : 8). Considerato che sia il prezzo dell'offerta inoltrata dalla ricorrente (fr. 568'289.62), sia quello esposto dalla deliberataria (fr. 529'605.52) si situano al di sotto di quello inferiore (Pinf = 95% Prif = fr. 629'064.47), ma superano in larga misura il prezzo minimo (Pmin = 75% Prif = fr. 496'629.85) al quale va attribuita la nota 1, la nota spettante loro va dunque calcolata in base ad una interpolazione lineare (cfr. pos. 224.200). Orbene, rivalutata ad opera di questo Tribunale mediante interpolazione lineare applicando la nota formula coniata dal Centro di consulenza LCPubb (cfr. la scheda informativa "attendibilità globale del prezzo" scaricabile dal sito internet www.ti.ch/commesse), l'attendibilità del prezzo esposto dal ricorrente consegue 81.52 punti (= nota 3.71 ponderata al 22%), anziché 71.42 come ritenuto nella tabella riepilogativa del 25 giugno 2021, fatta sua dall'ente banditore. Alla deliberataria pertoccava invece la nota 2.24, che rapportata al fattore di ponderazione prestabilito, corrisponde a 49.39 punti.
4.3. Plausibilità del programma lavori
Il programma di riferimento (Prif), calcolato in base alla media delle (10) offerte valide inoltrate, trascurando il programma lavori rispettivamente più lungo (180 giorni) e più corto (85 giorni), è risultato pari a 132 giorni (Σ = 1'056 giorni : 8). Situandosi sia il programma della ricorrente (105 giorni), sia quello dalla deliberataria (140) nella fascia +/- 5% e +/- 35% rispetto al programma di riferimento, anche il punteggio da attribuire loro va calcolato mediante interpolazione lineare. La plausibilità del programma lavori esposto dalla ricorrente consegue dunque 22.26 punti (= nota 3.42 ponderata al 6.50%). Quello dell'aggiudicataria ne ottiene invece 37.85 (= nota 5.82 ponderata al 6.50%).
4.4. La ricorrente ha pure contestato la valutazione della sua offerta in relazione al criterio perfezionamento professionale, che risulterebbe scorretta a causa di un errore di calcolo. Sostiene di avere annunciato 10 collaboratori in perfezionamento, allegando alla sua offerta tutta la documentazione esatta dalla stazione appaltante. Applicando correttamente la tabella cui rimandano le prescrizioni di gara, il committente avrebbe dovuto attribuirle la nota 6 (10 dipendenti in perfezionamento per 57 dipendenti), anziché 5.5. Confrontato con i puntuali dubbi espressi nel ricorso dalla ricorrente su questo punto, l'ente banditore non ha chiarito le modalità di assegnazione del punteggio. Non occorre tuttavia soffermarsi su tale censura ritenuto che, anche attribuendo alla ricorrente il punteggio massimo per questo criterio, la classifica finale non cambierebbe. La stessa si presenta infatti così:
Peso
CO 1
RI 1
nota
punti
nota
punti
Prezzo
50%
6.00
300.00
5.11
255.58
Attendibilità del prezzo
22%
2.24
49.39
3.71
81.52
Durata dei lavori
13%
Termini proposti (50%)
1.00
6.50
3.06
19.88
Plausibilità del programma lavori (50%)
5.82
37.85
3.42
22.26
Referenze
7%
6.00
42.00
6.00
42.00
Formazione apprendisti
5%
6.00
30.00
6.00
30.00
Perfezionamento prof.
3%
3.75
11.25
6.00
18.00
Totale
476.99
469.24
In esito alle considerazioni che precedono il ricorso va dunque respinto.
L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione dell'istanza volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.
La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Essa rifonderà inoltre alla deliberataria, patrocinata da un avvocato, un'indennità per ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili al committente che non si è avvalso dell'assistenza di un legale.
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 4'000.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico. Essa rifonderà inoltre alla CO 1 fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti e alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
Intimazione a:
CO 1 1 patrocinata da: PA 2 2. CO 2 3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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