AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2023.18
Data decisione, Autorità: 12.04.2023, ICCA
Titolo: Reclamo irricevibile per mancato versamento dell'anticipo
Incarto n. 11.2023.18
Lugano, 12 aprile 2023/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
G. A. Bernasconi, presidente
vicecancelliera:
Gaggini
sedente per statuire nella causa SO.2022.930 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud (esecuzione delle decisioni) promossa con domanda del 25 novembre 2022 dalla
CO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 )
contro
RE 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 ),
giudicando sul reclamo del 13 febbraio 2023 presentato dalla RE 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 31 gennaio 2023;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 31 gennaio 2023 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha inflitto alla RE 1 una multa disciplinare di fr. 2000.– per non avere rispettato l'ordine impartitole in una decisione del 2 settembre 2021, passata in giudicato, di consegnare alla CO 1 i beni elencati in un documento accluso alla decisione stessa, come pure determinate cartelle cliniche custodite in schedari della clinica. Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico della RE 1, con obbligo di rifondere alla CO 1 fr. 200.– per ripetibili.
B. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 febbraio 2023 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere annullata la multa, subordinatamente vederla ridurre a fr. 100.–. Il 23 febbraio 2023 essa è stata invitata così a depositare entro il 13 marzo successivo un anticipo di fr. 500.– in garanzia delle spese processuali presumibili. Il termine è decorso infruttuoso, di modo che il 16 marzo 2023 è stato assegnato alla fondazione un ultimo termine fino al 31 marzo seguente per versare la somma richiesta con l'avvertenza che, scaduto quel termine senza esito, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile. Nessun pagamento è intervenuto a tutt'oggi.
Considerando
in diritto: 1. Il giudice impartisce un termine per la prestazione dell'anticipo destinato a coprire le spese processuali presunte (art. 101 cpv. 1 CPC). Il termine è prorogabile se ne è fatta domanda prima della scadenza (art. 144 cpv. 2 CPC). È quanto ha chiesto invero nella fattispecie la RE 1, che il 13 marzo 2023 ha postulato una proroga fino al 20 marzo 2023 del termine scadente il giorno stesso, sicché il Tribunale d'appello le ha fissato un termine suppletorio fino al 31 marzo successivo per depositare l'anticipo. Nessun versamento è intervenuto tuttavia – come detto – nemmeno entro tale data.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
Non si riscuotono spese.
Notificazione:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster