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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2022.110
Data decisione, Autorità: 14.12.2022, TRAM
Titolo: Mancata assegnazione di ripetibili
Incarto n. 52.2022.110
Lugano 14 dicembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Sabina Ghidossi
statuendo sul ricorso del 14 aprile 2022 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione del 6 aprile 2022 (n. 1668) del Consiglio di Stato che ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato da CO 1, CO 2 e CO 3 avverso uno scritto dell'Ufficio tecnico di Mendrisio (limitatamente al dispositivo n. 3 concernente la mancata attribuzione di un'indennità per ripetibili);
ritenuto, in fatto
A. a. Con notifica di costruzione del 21 settembre 2018, RI 1, proprietario del mapp. __________ di Mendrisio, sezione Tremona, ha chiesto il rilascio, secondo la procedura della notifica, di una licenza edilizia per posare all'esterno della propria abitazione una pompa di calore aria/acqua per il riscaldamento (modello CTA AH FS1-16ar). Il permesso di costruzione è stato rilasciato il 14 novembre 2018 dal Municipio di Mendrisio (dopo aver raccolto l'avviso dipartimentale favorevole).
b. Dopo l'installazione dell'impianto (di un modello diverso, Fujitsu WOYK160LCTA e, in un'altra posizione rispetto al progetto approvato), CO 1 - inquilino, insieme alla moglie CO 2, dell'edificio sul fondo confinante (part. __________), appartenente a CO 3 - si è lamentato più volte del rumore causato dalla termopompa.
Dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare, RI 1 ha posato sull'impianto una cofanatura insonorizzante.
Esperita una verifica, il 16 marzo 2021 il Municipio ha infine rilasciato il relativo certificato di collaudo.
c. Ritenendo che la termopompa installata divergesse da quella approvata, il 1° giugno 2021 CO 1 (agendo anche per conto della proprietaria) ha presentato al Municipio un'istanza di accertamento (ex art. 63 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). In particolare, ha chiesto all'Esecutivo comunale: (a) di ordinare al proprietario del mapp. __________ la presentazione di una domanda di costruzione (variante) in sanatoria; (b) di eseguire delle misurazioni foniche alla presenza delle parti e dei rispettivi tecnici; (c) di ordinare, quali misure cautelari, lo spegnimento temporaneo della termopompa o, in alternativa, il funzionamento dell'impianto in modalità ridotta low noise e (d) di volersi esprimere attraverso l'emanazione di una formale decisione impugnabile.
d. Con scritto del 9 luglio 2021, l'Ufficio tecnico comunale (UTC) ha preso posizione sull'istanza. In particolare, ha ritenuto che non fosse necessario adottare i provvedimenti sollecitati, considerando l'impianto di riscaldamento posato rispettoso delle norme in materia di inquinamento fonico.
B. Con decisione del 6 aprile 2022, il Consiglio di Stato ha (1) dichiarato irricevibile il ricorso presentato da CO 1, CO 2 e CO 3 avverso la predetta comunicazione, ma (2) ha trasmesso gli atti al Municipio per pronunciarsi prontamente sull'istanza di accertamento formulata il 1° giugno 2021, (3) senza prelevare tassa di giustizia e assegnare ripetibili. Il Governo ha dapprima ritenuto che lo scritto dell'UTC non rappresentasse una decisione impugnabile e non fosse stato emanato dall'autorità competente (Municipio), da qui la decisione di irricevibilità. In seguito, ha però trattato il rimedio dei vicini quale ricorso per denegata/ritardata giustizia (ancorché non formalizzato a livello di petitum): posto che la loro istanza d'accertamento esigeva una formale decisione da parte del Municipio, gli ha quindi retrocesso gli atti per pronunciarsi senza indugio, così come sopraindicato. Infine, data la particolarità della vertenza, ha rinunciato al prelievo degli oneri processuali, in particolare senza attribuire alle parti un'indennità per ripetibili.
C. Avverso questo giudizio governativo - limitatamente al dispositivo relativo alle ripetibili (3) - RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo che sia annullato e riformato nel senso che CO 1, CO 2 e CO 3 siano tenuti a versargli fr. 2'700.- a titolo di ripetibili.
Il ricorrente sostiene che la conclusione a cui è giunto il Consiglio di Stato, ovvero quella di dichiarare irricevibile il ricorso, è la medesima di quella da lui richiesta. L'irricevibilità del gravame doveva del resto essere nota ai vicini, poiché patrocinati. L'insorgente nega invece che il ricorso presentato davanti alla precedente istanza potesse essere considerato quale ricorso per denegata/ritardata giustizia.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
La Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) ed il Municipio si rimettono al giudizio di questo Tribunale. CO 1, CO 2 e CO 3 chiedono, in via preliminare, che venga confermato il ritorno degli atti al Municipio, affinché quest'ultimo statuisca sulla loro istanza del 1° giugno 2021 e, nel merito, di respingere il ricorso, con motivazioni di cui si dirà, nella misura del necessario, nei considerandi di diritto.
E. Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a presentare una replica.
Considerato, in diritto
Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 LPAmm e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Oggetto del presente contendere è unicamente il giudizio governativo nella misura in cui non ha assegnato alcuna indennità per ripetibili alle parti e in particolare a RI 1 (cfr. disp. 3, seconda frase). Il ricorrente non ha invece impugnato il dispositivo (n. 2) con cui il Governo ha retrocesso gli atti al Municipio (affinché si pronunci sull'istanza di accertamento del 1° giugno 2021), che pertanto, in difetto di un ricorso, non può essere oggetto di questa procedura. Nella misura in cui chiedono la conferma di tale dispositivo, anche la relativa domanda (in via preliminare) dei resistenti si rivela pertanto inammissibile.
3.1. Giusta l'art. 49 cpv. 1 LPAmm, le autorità condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte per le spese necessarie causate dalla controversia (ripetibili). Quanto previsto dall'art. 49 cpv. 1 LPAmm non costituisce una semplice facoltà dell'autorità giudicante, ma un preciso obbligo desumibile dalla lettera stessa della disposizione citata (cfr. Relazione della Commissione speciale per la riforma nel settore della giurisdizione e della procedura amministrativa, in RVGC Sessione ordinaria primaverile 1966 pag. 188 segg., in particolare pag. 247 lett. c). In questo senso, la non assegnazione - a torto - di ripetibili alla parte che ne ha fatto richiesta costituisce una violazione del diritto e, come tale, è censurabile dinanzi a questo Tribunale (cfr. STA 90.2020.7 del 31 agosto 2020 consid. 3.1).
3.2. Secondo costante giurisprudenza, soccombente è colui (parte o soggetto del rapporto processuale) che ha avanzato in sede ricorsuale una domanda totalmente o parzialmente illegittima oppure che ha, in tutto o in parte, ingiustamente resistito al ricorso. Soccombente è pure considerata l'autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la decisione impugnata (acquiescenza), rispettivamente il ricorrente che ritira il gravame o si sottomette, esplicitamente o implicitamente, alla decisione inizialmente contestata (desistenza) (cfr. STA 52.2018.517 del 12 ottobre 2020 consid. 2.1 con riferimenti ivi citati). Ininfluente al riguardo è che i motivi alla base della decisione siano di natura formale o materiale (cfr. Marcel Maillard in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar VwVG, II ed., Zurigo/ Basilea/Ginevra 2016, n. 14 ad art. 63), rispettivamente quanto siano pertinenti le singole censure (cfr. Kaspar Plüss in: Alain Griffel [curatore], Kommentar VRG, III ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 51 ad § 13).
3.3. L'indennità di parte dev'essere riconosciuta in funzione delle conclusioni formulate dal ricorrente, messe in relazione con l'esito della procedura di ricorso avverso il giudizio impugnato (DTF 123 V 156 consid. 3c, 123 V 159 consid. 4b; Maillard in: op. cit., ibidem). Se la parte risulta solo parzialmente vincente, l'indennità verrà ridotta in proporzione (Maillard, op. cit., n. 16 e 17 ad art. 64). Ovvero, la stessa deve essere adeguatamente commisurata alle spese occasionate dal soccombente alla controparte per la difesa dei suoi interessi (RDAT II-1994 n 12).
La determinazione delle spese ripetibili poi, è sindacabile da parte di questo Tribunale solo nella misura in cui integra gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'abuso di potere; in altri termini, soltanto quando appare insostenibile (cfr. STA 52.2006.24 del 21 marzo 2006).
Dall'altro, ha però ritornato gli atti al Municipio affinché statuisse senza indugio sulla domanda di accertamento presentata dai vicini nel giugno 2021 (cfr. disp. n. 2). L'Esecutivo cantonale ha infatti ritenuto che, avendo manifestato (…) insoddisfazione in merito all'evasione delle loro segnalazioni, gli stessi avessero implicitamente presentato un ricorso per denegata/ritardata giustizia. Gravame che il Governo ha di fatto ritenuto fondato, ritornando gli atti al Municipio come indicato.
Ora, nel fatto che il Consiglio di Stato abbia trattato l'impugnativa (anche) quale ricorso per denegata/ritardata giustizia non è di per sé ravvisabile alcuna violazione del diritto, ove solo si consideri che un tale rimedio può essere proposto in ogni momento (art. 67 LPAmm) e che i vicini avevano espressamente richiesto all'autorità di ricorso di procedere in tal senso (cfr. replica pag. 3; cfr. pure giudizio impugnato pag. 4). In ogni caso, come già detto (consid. 2), forza è constatare che il ricorrente non ha contestato in questa sede il dispositivo (n. 2) di rinvio degli atti per dar seguito all'istanza d'accertamento: non mette quindi conto di dilungarsi oltre sulla legittimità di questa decisione.
4.2. Ferme queste premesse, non risulta quindi insostenibile il giudizio del Governo di non assegnare a nessuna delle parti un'indennità per ripetibili. Infatti, nonostante l'Esecutivo cantonale abbia, da una parte, dichiarato irricevibile il ricorso presentato dai vicini, come detto, dall'altra ha di fatto accolto la loro domanda tendente a riconoscere un diniego di giustizia formale da parte del Municipio, per modo che entrambe le parti possono essere considerate in egual misura vincenti e soccombenti.
La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm), il quale rifonderà ai resistenti, assistiti da un legale, adeguate ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-, già anticipata, è posta a carico del ricorrente, il quale verserà complessivi fr. 400.- a CO 1, CO 2 e CO 3 a titolo di ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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