AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2019.216
Data decisione, Autorità: 05.07.2021, TRAM
Titolo: Licenza edilizia per la posa di un deposito attrezzi
Incarto n. 52.2019.216
Lugano 5 luglio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 9 maggio 2019 di
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la decisione del 27 marzo 2019 (n. 1577) del Consiglio di Stato che respinge il ricorso presentato dall'insorgente contro la risoluzione del 6 giugno 2018 con cui il Municipio di Mendrisio ha rilasciato a CO 1 il permesso per sistemare il suo terreno e posare un deposito per gli attrezzi (part. __________);
ritenuto, in fatto
A. CO 1 è proprietaria di una casa a schiera (part. __________), situata nella zona residenziale estensiva di Rancate. L'edificio sorge su un terreno che nell'angolo sud-est, verso la part. __________ (est), è sorretto da un muro alto m 0.72 e largo ca. 0.20-0.30 m e, verso sud (part. __________), è contenuto da un muro di pari spessore che sovrasta l'accesso a un'autorimessa sotterranea, di cui sono titolari i proprietari delle diverse case a schiera.
B. a. Con notifica di costruzione del 16 aprile 2018, CO 1 ha chiesto al Municipio di Mendrisio il permesso di formare un terrapieno pianeggiante nell'angolo sud-est, innalzando i predetti muri e il terreno retrostante fino a m 0.78, e di collocarvi una casetta per il deposito degli attrezzi. Il fabbricato a due falde, alto almeno m 1.80 alla gronda, sarà arretrato dal confine, e meglio fino a 1 m dalla part. __________ e ca. 0.20-0.30 m dalla part. __________.
SCHEMA PIANTA N SCHEMA SEZIONE 1-1
b. Nel termine di pubblicazione, la notifica ha suscitato l'opposizione di RI 1, proprietaria della casa a schiera sul fondo confinante a sud-ovest (part. __________).
c. Il 17 aprile 2018, il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia, respingendo l'opposizione della vicina.
C. Con giudizio del 27 marzo 2019, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da RI 1 avverso la predetta decisione, che ha confermato. Il Governo ha anzitutto ritenuto che le contestazioni di natura civile addotte dall'insorgente (relative alle norme sulla proprietà per piani e alla legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911; LAC; RL 211.100) non ostassero al rilascio del permesso, né imponessero di sospendere la procedura edilizia. Ha poi osservato che il progetto sarebbe conforme alle norme di attuazione del piano regolatore di Mendrisio, sezione Rancate (NAPR), sia per la sopraelevazione del muro di sostegno (che rispetterebbe l'altezza di m 1.50 fissata dall'art. 12 NAPR), sia per il deposito degli attrezzi, assimilabile a una costruzione accessoria (art. 5 cifra 5 NAPR) che può sorgere a confine ex art. 6 cifra 8 NAPR.
D. La vicina soccombente impugna ora il predetto giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato insieme alla licenza edilizia. Riproponendo le tesi rimaste inascoltate, l'insorgente contesta la legittimità del permesso, che non avrebbe potuto essere concesso senza il suo consenso e quello degli altri comproprietari della part. __________, che avrebbero dovuto sottoscrivere la domanda di costruzione secondo gli art. 4 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100) e 8 cpv. 2 del relativo regolamento del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 705.110). Un loro accordo si imporrebbe infatti perché il muro di contenimento situato a sud, che il progetto prevede di innalzare, apparterebbe in realtà al fondo part. __________. O anche solo perché tale muro andrebbe perlomeno considerato comune ai sensi dell'art. 103 LAC. Rimprovera quindi alle istanze inferiori di non aver risolto questi aspetti a titolo pregiudiziale.
E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. A identica conclusione pervengono il Municipio e CO 1, contestando le eccezioni dell'insorgente e ribadendo la conformità del progetto con le NAPR, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorre, in appresso.
F. Con la replica e le dupliche, la vicina rispettivamente il Municipio e l'istante in licenza si sono sostanzialmente riconfermati nelle proprie posizioni, sviluppando in parte le loro tesi di cui si riferirà, se del caso, più avanti.
G. Il 7 giugno 2021 il Tribunale cantonale amministrativo ha comunicato alle parti che si riservava di verificare la conformità del progetto anche dal profilo delle distanze da confine. Il Municipio si è limitato a riconfermare quanto già adotto nei precedenti allegati, mentre le altre parti sono rimaste silenti.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria. Le prove sollecitate dall'insorgente (ispezione a registro fondiario, sopralluogo) non appaiono idonee a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio. La situazione dei luoghi emerge in modo sufficientemente chiaro dai piani e dalle fotografie agli atti.
2.2. In concreto, la domanda di costruzione è stata sottoscritta dalla resistente CO 1, istante in licenza e proprietaria del fondo dedotto in edificazione. Il Municipio non ha dubitato del suo potere di disposizione e non si è quindi prevalso della facoltà di respingere in limine la domanda di costruzione in base all'art. 4 cpv. 1 LE. In sede di rilascio del permesso ha poi respinto, e comunque ritenuto afferenti al diritto privato, le censure con cui la vicina lamentava il mancato consenso degli altri condomini (affermando impropriamente che i fondi di cui alle part. - formerebbero una proprietà per piani orizzontale). Ad analoga conclusione è approdato il Governo, il quale ha negato che gli aspetti di diritto civile addotti in quella sede (con particolare riferimento all'art. 103 LAC) fossero suscettibili di ostare al rilascio del permesso. La deduzione non presta il fianco a critiche. Anche se dal profilo del diritto civile il progetto contraddicesse le norme sui muri comuni della LAC o quelle sulla comproprietà, così come pretende l'insorgente, il difetto non sarebbe comunque atto a invalidare la licenza edilizia rilasciata. Tale atto accerta infatti soltanto che l'intervento è conforme alle prescrizioni di diritto pubblico concretamente applicabili. Non limita il diritto di terzi di opporsi, se del caso, davanti al giudice civile agli atti di disposizione del fondo prospettati. Determinante in concreto è soltanto che il Municipio ha dato seguito alla notifica di costruzione, ritenendo che l'istante avesse la facoltà di disporre del fondo interessato dai lavori. Determinazione, questa, che sfugge a qualsiasi critica e che, anche se fosse errata, non comporterebbe da sola l'annullamento del permesso rilasciato (cfr. pure, fra tante, STA 52.2016.257/258 del 16 novembre 2018 consid. 2). Neppure in questa sede mette quindi conto di soffermarsi sugli aspetti di diritto privato evocati dalla ricorrente, assumendo le prove da essa offerte.
3.2. Per l'art. 5 cifra 5 NAPR, sono considerate accessorie le costruzioni che, fra l'altro, non superano l'altezza di m 3.00 (gronda e/o colmo) dal terreno sistemato. Secondo l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza degli edifici si misura dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. La sistemazione del terreno, soggiunge l'art. 41 LE, può essere ottenuta con la formazione di un terrapieno, che non viene computato sull'altezza dell'edificio sovrastante fintanto che non supera l'altezza di m 1.50 ed è largo almeno 3.00 m.
3.3. Nel caso concreto, la casetta per gli attrezzi è alta almeno m 1.80 alla gronda dal terreno sistemato mediante un terrapieno che, a seguito dell'innalzamento previsto, sul lato est sarà alto fino a m 1.50 (m 0.72 + 0.78, cfr. sezioni 1-1 e 3-3). Tra la facciata est del fabbricato e il ciglio del terrapieno (ovvero del muro che lo sorregge) - coincidente con il confine tra i fondi (part. __________ e __________) - il terrapieno risulta largo solo tra m 0.20-0.30 e 1 m (cfr. pianta). Non presentando il terrapieno una larghezza minima di 3.00 m (art. 41 cpv. 2 LE), la sua altezza (m 1.50) va quindi aggiunta a quella della casetta sovrastante (m 1.80). Ne discende che la costruzione - contrariamente a quanto ritenuto dal Governo - non può essere considerata accessoria, poiché supera l'altezza massima (3.00 m) fissata dall'art. 5 cifra 5 NAPR. Già per questo motivo, non rispettando la distanza minima (m 3.00) dal confine, prescritta dall'art. 37 cifra 5 NAPR per le costruzioni principali, il manufatto non può essere autorizzato.
La costruzione non potrebbe essere autorizzata neppure se potesse essere considerata accessoria. Come visto, per l'art. 6 cifra 8 NAPR le costruzioni accessorie possono infatti sorgere, alternativamente, o a confine o ad almeno m 1.50 dal confine. Essendo posta solo tra 0.20-0.30 m e 1 m dal confine con il fondo a est (part. __________), ma anche ad appena 0.20-0.30 m dal limite con il fondo in comproprietà a sud (part. __________) - che in base ai piani coincide con il lato sud del muro (di altezza imprecisata) che sovrasta l'accesso all'autorimessa (cfr. pianta e fotografia 3) - la costruzione non rispetta di tutta evidenza la distanza da confine. La deduzione opposta delle istanze inferiori, che hanno impropriamente indicato che il fabbricato sarà posizionato a confine, non può manifestamente essere tutelata.
5.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, seppur per motivi diversi da quelli sviluppati dall'insorgente, il ricorso va dunque accolto, annullando la controversa licenza edilizia e il giudizio governativo che la conferma.
5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPamm) è posta a carico della resistente, che è inoltre tenuta a rifondere all'insorgente, assistita da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per le due sedi (art. 49 cpv. 1 LPAmm). Il Comune ne va esente, essendo comparso in lite per esigenze di funzione (cfr. art. 47 cpv. 6 LPAmm), rispettivamente non quale unico antagonista (cfr. tra tante: STA 52.2017.372 del 29 aprile 2019 consid. 4.2; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2b ad art. 31).
Per questi motivi,
decide:
1.1. la decisione del 27 marzo 2019 (n. 1577) del Consiglio di Stato;
1.2. la licenza edilizia del 6 giugno 2018 rilasciata dal Municipio di Mendrisio a CO 1.
Alla ricorrente è retrocesso l'importo versato a titolo di anticipo.
Contro la presente decisione è dato ricorso materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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