AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2022.124
Data decisione, Autorità: 03.04.2023, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Allegata mancanza di disponibilità finanziarie. Non ritorno a miglior fortuna
Incarto n. 14.2022.124
Lugano 3 aprile 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa 99/2019 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Nord promossa con istanza 18 settembre 2019 da
CO 1, CO 2,
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 12 ottobre 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 6 ottobre 2022 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. 28__________ emesso il 23 luglio 2019 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 e CO 2 hanno escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'567.10, indicando quale causa del credito la “ripresa dell’ACB numero 23__________ per un importo di 2'567.10 del 26.01.2018. Affitto agosto 2016”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 18 settembre 2019 CO 1 e CO 2 ne hanno chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Nord. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte dell’8 settembre 2020.
C. Statuendo con decisione del 6 ottobre 2022, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 180.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 ottobre 2022, chiarendo che non appena le sarà possibile uscire dalla sua difficile situazione finanziaria e percepire un salario sarà la sua priorità saldare il debito nei confronti degl’istanti.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Presentato il 13 ottobre 2022 (data del timbro postale), il reclamo è tempestivo (giusta i combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC).
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi).
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3).
Nella decisione impugnata, considerati la decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da RE 1 in una precedente esecuzione (n. 23__________) per fr. 2'040.– oltre agl’interessi e spese, l’attestato di carenza di beni emesso in quella esecuzione il 26 gennaio 2018 nonché le osservazioni “orali e scritte” di entrambe le parti, il Giudice di pace, ha “respinto” (recte: rigettato) “in via definitiva” l’opposizione interposta dall’escussa alla nuova esecuzione “per l’importo di fr. 2'567.10 dovuto a pagamento delle spese giudiziarie legale al procedimento giudiziario sopramenzionato”.
Nel reclamo RE 1 contesta il nuovo precetto esecutivo fatto spiccare nei suoi confronti sostenendo che il contenzioso con CO 1 avrebbe dovuto terminarsi nel 2018 con l’emanazione dell’attestato di carenza di beni (ACB) invocato come titolo di rigetto della nuova opposizione. Secondo la reclamante, l’ACB non impedisce invero l’avvio di una nuova esecuzione nei suoi confronti, ma solo se nel frattempo le sue disponibilità finanziarie sono cambiate, mentre a suo dire sono in realtà peggiorate, in seguito alla nascita del terzo figlio a fine luglio e al rincaro dei premi della cassa malati, dell’energia, degli alimenti e così via, sicché senz’alcuna attività lucrativa non le è possibile versare “almeno” fr. 200.– mensili (come suggerito dal Giudice di pace in uno scritto allegato alla decisione impugnata) né le spese processuali ed esecutive.
4.1 Su tale argomento, in parte già sostenuto nelle osservazioni all’istanza dell’8 settembre 2020, il Giudice di pace non ha speso una parola. Siccome la causa è matura per il giudizio, non è però necessario rinviargliela perché si determini sulle osservazioni dell’escussa (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).
4.2 Quali mezzi di difesa l’escusso può allegare tutte le eccezioni e obiezioni che infirmano il titolo di rigetto (art. 82 cpv. 2 LEF; DTF 145 III 23 consid. 4.1.2; 142 III 723 consid. 4.1). L’allegata mancanza di disponibilità finanziarie per far fronte al pagamento del debito posto in esecuzione non costituisce invece un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 82 cpv. 2 LEF – l’autorità giudiziaria possa prendere in considerazione per respingere o sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione, siccome non ha alcun effetto sul titolo di rigetto. D’altronde l’ACB del 26 gennaio 2018 prodotto dagl’istanti (doc. M3) è stato rilasciato al termine di una procedura di pignoramento e non di fallimento, di modo che non consente alla reclamante di opporsi alla nuova esecuzione per non ritorno a miglior fortuna (art. 265 cpv. 2 LEF a contrario; sentenza della CEF 15.2019.16 del 25 aprile 2019, pag. 2; Huber/Sogo in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 43a ad art. 149 LEF; Jeandin in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8 ad art. 265 LEF). Semmai, la reclamante potrà far valere la propria indigenza davanti all’Ufficio d’esecuzione in sede di pignoramento (art. 93 LEF) o di realizzazione dei beni pignorati (art. 123 LEF) (sentenza della CEF 14.2016.35 del 29 febbraio 2016 consid. 6).
In merito alla dichiarazione con cui RE 1 si è impegnata nel reclamo a saldare il debito posto in esecuzione non appena percepirà un salario, va ricordato che la procedura di rigetto dell’opposizione è una procedura sommaria improntata all’esigenza di celerità (cfr. art. 84 cpv. 2 LEF). Ora, nel caso in esame la causa è già durata fin (molto) troppo, la decisione impugnata essendo stata emessa più di tre anni dopo la presentazione dell’istanza. La decisione definitiva sull’istanza non può più essere procrastinata.
In ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3) e per quale tipo di rigetto (provvisorio o definitivo) (DTF 140 III 378 consid. 3.5; sentenza della CEF 14.2014.184 del 27 aprile 2015, RtiD 2015 II 896 n. 55c consid. 2.1), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1).
6.1 Nel caso in rassegna il Giudice di pace ha rigettato l’opposizione in via definitiva fondandosi sulla decisione di rigetto provvisorio emessa il 23 maggio 2017 dalla sua predecessore nell’esecuzione (n. 23__________) sfociata poi nel noto ACB posto a fondamento della nuova esecuzione (n. 28__________). Gl’istanti avevano però invocato quale titolo di rigetto l’ACB (doc. M3), sia nel precetto esecutivo (doc. M2), sia nell’istanza (act. M1), e non la decisione del 23 maggio 2017.
Disattendendo il principio dispositivo, secondo cui spetta alle parti – e non al giudice – dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano la loro domanda e produrre i documenti atti a provarli (art. 55 cpv. 1 e 254 cpv. 1 CPC), il Giudice di pace ha assunto d’ufficio l’incarto della causa precedente e chiesto altri documenti alla parte istante (doc. O e O1-O13). Già dal profilo processuale la decisione impugnata risulta giuridicamente errata.
6.2 Ad ogni modo, una decisione di rigetto dell’opposizione emessa in una procedura sommaria (art. 80 segg. LEF) non può mai costituire un titolo di rigetto dell’opposizione definitivo, poiché non è una decisione esecutiva di merito – ossia che condanna il convenuto a pagare una somma di denaro determinata – nel senso dell’art. 80 LEF (sentenza della CEF 14.2019.107 del 25 ottobre 2019 consid. 5.2 e i rinvii), dato che, come esposto sopra (consid. 2), il giudice del rigetto non accerta l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì unicamente l’esistenza di un titolo esecutivo. Era pertanto manifestamente escluso considerare la decisione emessa il 23 maggio 2017 nell’esecuzione n. 23__________ come un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione interposta nella nuova esecuzione.
Un attestato di carenza di beni dopo pignoramento, come quello prodotto dagl’istanti, costituisce un titolo di rigetto provvisorio per il capitale e gl’interessi indicati nell’atto (art. 149 cpv. 2 LEF) e un titolo di rigetto definitivo unicamente per le spese esecutive stabilite dall’ufficio d’esecuzione sempre in quell’atto (DTF 147 III 358 consid. 2; sentenza della CEF 14.2018.18 del 27 giugno 2018 consid. 5.1; 14.2015.163/164 del 9 dicembre 2015, RtiD 2016 II 649 n. 37c consid. 5.2). La decisione impugnata va pertanto riformata nel senso che l’opposizione è rigettata in via provvisoria per fr. 2'232.– e in via definitiva per fr. 335.10. Non è necessario dare l’occasione agl’istanti di esprimersi al riguardo, perché loro stessi hanno chiesto nell’istanza il rigetto provvisorio dell’opposizione.
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), da ritenersi quasi totale per la reclamante. Non si pone invece problema d’indennità, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa procedura.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'567.10, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:
L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. 28__________ è rigettata in via provvisoria per fr. 2'232.– e in via definitiva per fr. 335.10.
Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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